30 agosto 2013

Decreto lavoro, chiarimenti dal Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, con circolare nr. 35 dello scorso 29 agosto, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sugli istituti lavoristici maggiormente interessati dalla riforma contenuta nella Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro), entrato in vigore il 23 agosto scorso.
Le misure introdotte dalla L. 99/2013 riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali, forme di stabilizzazione degli associati in partecipazione e diversi interventi di semplificazione e razionalizzazione di alcuni istituti.
La circolare pone l’accento sulle tipologie contrattuali dell’apprendistato, dei tirocini formativi e di orientamento, del contratto a tempo determinato, del lavoro intermittente e delle collaborazioni a progetto. Di particolare importanza sono anche le indicazioni fornite sulla procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione e sulla solidarietà negli appalti.

Apprendistato (art. 2, commi 2 e 3 e art. 9, comma 3)
In materia di apprendistato l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2003 demanda anzitutto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di “linee guida volte a disciplinare il contratto di  apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere…”. Tali linee guide, potranno derogare a quanto disposto dal d. lgs. 276/2011 circa:
a) il piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 167/2011 che, potrà essere obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005;
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
La circolare rimarca la necessita che ilo  personale ispettivo dovrà focalizzare in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con circ. n. 5/2013, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti.

Tirocini formativi e di orientamento (art. 2, comma 5 bis)
La circolare, dopo aver richiamato le modifiche introdotte dal decreto lavoro, ossia che “i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale”, chiarisce che  tale previsione costituisce una mera facoltà per i datori di  lavoro e non già un obbligo.
Sarà  sempre possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quantomeno nella documentazione consegnata al tirocinante, in modo tale da consentire al personale ispettivo un obiettivo riferimento giuridico in relazione al quale svolgere l’attività di accertamento.

Contratto a tempo determinato (art. 7, comma 1)
Il Decreto interviene sulla disciplina del contratto a termine “acausale”, stabilendo che le ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” non sono richieste:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per
lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Pertanto, la durata massima di dodici mesi del contratto “acausale” – che può essere prorogato, attesa peraltro l’abrogazione del comma 2 bis, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 (v.
infra) – è comprensiva di eventuale proroga e, la disciplina eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di contratto “acausale” va ad integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore.
La circolare chiarisce che la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma evidentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in vigore del D.L. e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga”.

“Periodi cuscinetto” e obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego
Quanto alle modifiche introdotte all’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001i c.d. periodi cuscinetto di cui al comma 2 dello stesso articolo trovano applicazione anche in relazione ai contratti a termine “acausali”. In tal senso pertanto – ferme restando eventuali diverse previsioni introdotte dalla contrattazione collettiva – un contratto “acausale” potrà avere una durata massima di dodici mesi e cinquanta giorni, superati i quali lo stesso si trasformerà in un “normale” contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Intervalli tra due contratti a termine
Il nuovo comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 modifica nuovamente gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, ripristinandoli a dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.
Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data. Il rispetto di tali termini non è dovuto:
nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare analizza poi le modifiche introdotte per le:
Collaborazioni coordinate e continuative a progetto (art. 7, comma 2 e 2 bis),
Lavoro intermittente (art. 7, comma 2 e 3);
Lavoro accessorio (art. 7, comma 2);
Procedura di conciliazione in caso di licenziamento (art. 7, comma 4);
Associazione in partecipazione (art. 7, comma 5);
Convalida delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni (art. 7, comma 5);
Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 7 bis);
Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2);
Pluriefficacia delle comunicazioni al Centro per l’impiego (art. 9, comma 5);
Tutela del lavoratore in somministrazione (art. 9, comma 6);
Imprese agricole e assunzioni contestuali (art. 9, comma 11).

Teatro Bellini. Raia (Pd)" soddisfatti dall'incontro con il presidente Crocetta"

da www.concettaraia.com
"L'incontro del 28 di agosto con il presidente Crocetta e i lavoratori del teatro massimo Bellini è stato proficuo, aprendo la strada al dialogo e a un futuro possibile per l'ente culturale più importante di Catania". Lo dichiara la deputata regionale del partito democratico Concetta Raia che aveva chiesto un incontro urgente con il governatore siciliano.
"Abbiamo avuto la rassicurazione dall'assessore al Bilancio Bianchi che a breve saranno disponibili 14 milioni 570 mula euro con i quali si potranno pagare gli stipendi dei lavoratori e mettere mani alla programmazione della imminente stagione lirica-sinfonica del teatro". "Il nuovo commissario che già venerdì  incontrerà Crocetta per insediarsi a Catania lunedì prossimo, avrà il difficile compito di mettere a posto un bilancio lacunosi e intervenire per la vera nota dolente rappresentata dalla voragine dei debiti fuori bilancio- sottolinea la parlamentare- situazione assai nebulosa già denunciata  a suo tempo da lavoratori e sindacati'". "Abbiamo ribadito a Crocetta - conclude- che il prima possibile dovrà  essere nominato il Cda del Bellini".


Casa: ecco chi ha diritto all'esenzioe Imu decisa dal Governo

Il 28 agosto il Governo, guidato da Enrico Letta, ha approvato un Decreto legge che porta ad una sostanziale abolizione dell'Imu per le abitazioni principali.
Il Decreto stabilisce che la tassa municipale sugli immobili -  relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali - non verrà pagata nel 2013. Il provvedimento legislativo prevede solo l'abolizione definitiva della prima rata. L'abolizione della seconda rata, il saldo da pagare a dicembre, dovrà essere stabilita con un altro Decreto, da approvare insieme alla Legge di stabilità, dal momento che non è ancora stata trovata la copertura finanziaria necessaria a compensare i mancati introiti per lo Stato.
Non si dovrà pagare l'Imu né sull'abitazione principale, né sulle relative pertinenze, come cantine e garage. Le case di lusso, invece, dovranno pagare la tassa anche se si tratta di abitazione principale. Rientrano in questa categoria: le abitazioni di tipo signorile classificate con la categoria catastale A1; le abitazioni in villa classificate nella categoria A2; i castelli e i palazzi di eminente pregio storico o artistico, classificati nella categoria A9. Dei circa 20 milioni di abitazioni principali attualmente esistenti, quelle di tipo signorile che dovranno pagare l'Imu sono appena 73 mila, pari allo 0,4 per cento.

28 agosto 2013

Pensioni d’oro: 540. D’argento 7.500. Tassare le 130mila a 5mila lordi?

di Alessandro Camilli
L’idea di metter mano alle cosiddette pensioni d’oro, per rendere meno magri i trattamenti pensionistici più bassi, è una sorta di mantra che da più parti viene evocato. I dati comunicati ieri dall’Inps, e riportati dal Sole24Ore oggi (28 agosto), rivelano però che se si vuole raggiungere l’obiettivo di redistribuire la ricchezza delle pensioni, non solo alle pensioni d’oro bisognerà metter mano, ma anche a quelle d’argento, di bronzo e persino di ferro.
Gli assegni sopra i 20 mila euro mensili, lordi s’intende, sono infatti appena 540, meno dello 0,1% del totale. Ma anche quelli compresi tra 10 e 15 mila euro lordi sono solo 7.500. Troppo pochi perché un prelievo su questi possa avere un peso concreto in termini economici oltre che simbolici. Bisognerebbe invece scendere, e di molto, per arrivare a numeri consistenti. Almeno sino alle pensioni da 5 mila euro lordi, che tradotte significano 3 mila e rotti euro netti al mese. Una platea, quella di chi percepisce assegni da 5 mila euro in su, che conta circa 130 mila pensionati. Definire però questi assegni e questi importi “d’oro”, è obiettivamente irreale.
Secondo i dati forniti dall’Inps, che si riferiscono al 2012, i trattamenti pensionistici erogati in Italia sono circa 16 milioni e mezzo, per un costo complessivo che supera i 270 miliardi di euro annui. La fetta più grossa, in termini di numero di assegni e costo per le casse dello Stato, è rappresentata dalle pensioni più basse, quelle che, al netto della tredicesima, viaggiano sotto i 1.500 euro lordi mensili. Titolari di un simile trattamento sono oltre 11 milioni di pensionati. E sono questi quelli che, in un ottica di redistribuzione della ricchezza, dovrebbero vedere i loro redditi ritoccati all’insù. Se a questi poi si aggiungono i pensionati che ricevono assegni sino a 2.500 euro lordi, il totale arriva a 15 milioni di trattamenti.
Non è un dato clamoroso né sconvolgente che la parte del leone la facciano le pensioni più basse, sarebbe casomai singolare il contrario. Ma con i numeri forniti dall’Inps appare chiaro che se una logica redistributiva si vuole applicare, poco o nulla contano le pensioni definite d’oro. Metter mano a queste, tassarle e trovare il modo di tassarle senza incorrere nell’incostituzionalità, si rivelerebbe infatti un’operazione di facciata più che di sostanza. Ma vediamo, un po’ più nel dettaglio, come sono distribuite le pensioni italiane.
I super ricchi, quelli che hanno assegni da oltre 24 mila euro sono 291, lo 0,0018%. Appena 50, lo 0,0003%, i pensionati che ricevono oltre 23 mila come 50 sono quelli oltre i 22 mila. Ben 149 coloro che hanno assegni oltre i 20 mila euro mensili. Poco più di 1000 i pensionati che invece riscuotono assegni tra 15 e 20 mila euro, e poco meno di 7 mila e 500 quelli che viaggiano tra i 10 e i 15 mila. Sopra i 10 mila euro mensili quindi, meno di 9 mila pensionati a fronte di oltre 16 milioni totali con un costo, per lo Stato, che si aggira intorno al miliardo e mezzo di euro. Al di sotto di quota 10 mila euro, oltre 16 milioni di pensioni per i restanti 269 miliardi di spesa.Si allarga, ovviamente, la platea compresa tra i 5 e i 10 mila euro mensili. In questa fascia, che costa circa 15 miliardi di euro, poco meno di 170 mila persone.
Fermo restando che di prelievi al di sotto dei 5 mila euro lordi al mese non se ne può parlare, quantomeno in termini di prelievo redistributivo, è quindi evidente che l’eventuale asticella “redistributiva” dovrà essere molto al di sotto di quelle che, sino ad oggi, sono state definite pensioni d’oro.

Lavoro: oltre 9 mln di persone in area sofferenza e disagio occupazionale

da www.cgil.it
Per la prima volta dall'inizio della crisi sono oltre 9 milioni le persone che vivono nell'area della sofferenza e del disagio occupazionale. E' quanto certifica il periodico rapporto di ricerca dell'associazione Bruno Trentin-ISF-IRES “Gli effetti della crisi sul lavoro in Italia” (disponibile sul sito www.ires.it) che rielabora i dati relativi al primo trimestre dell'anno dai quali emerge che “l’area della sofferenza e quella del disagio occupazionale hanno complessivamente superato, per la prima volta dall’inizio della crisi, i 9 milioni di persone in età da lavoro, per la precisione 9 milioni e 117 mila”.
Nel rapporto redatto dall'associazione guidata da Fulvio Fammoni, di cui qui si fornisce una prima anticipazione, si rileva che “solo negli ultimi 12 mesi dell'anno si è registrato un incremento complessivo del 10,1% (equivalente a + 835.000 unità), mentre rispetto al primo trimestre 2007 l’aumento è del 60,9% (+ 3 milioni e 450mila persone)”. Dati che determinano come l’area della sofferenza, quel segmento costituito da disoccupati, scoraggiati e cassa integrati, “si attesti a 5 milioni e 4mila persone mentre quella del disagio, ovvero precari e part time involontari, a 4 milioni e 113mila unità”.
Ma queste sono solo alcune anticipazioni del rapporto scaricabile sul sito dell'istituto di ricerche economiche e sociali della CGIL. “Questi sono solo i dati principali di una ricerca che - si legge in una nota del presidente dell'associazione Trentin, Fammoni - evidenzia molti altri aspetti del progressivo deterioramento del mercato del lavoro italiano, fra cui: il dramma della disoccupazione giovanile, l’emergenza Mezzogiorno, l’aumento della disoccupazione di lunga durata, il permanere di una alta quota di inattività, un part time involontario in costante crescita dal 2007, l’anomalia di una precarietà non solo subita ma che, contrariamente a quanto si afferma, non porta più occupazione nonostante sia la forma di ingresso al lavoro nettamente prevalente”. Dati che, conclude la nota dell'associazione Bruno Trentin-ISF-IRES, “sono molto gravi e confermano la drammaticità del problema occupazione e della conseguente urgenza di interventi concreti per lo sviluppo e per un lavoro stabile e di qualità”.
Qui in basso il link per scaricare l'intero rapporto di ricerca dell'associazione Bruno Trentin-Isf-Ires “Gli effetti della crisi sul lavoro in Italia”:

L'AZIENDA E' TENUTA A INDIVIDUARE TUTTE LE SITUAZIONI DI RISCHIO A CUI E' ESPOSTO IL LAVORATORE

In base all'art. 2087 c. c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14468 del 7 giugno 2013, Pres. Vidiri, Rel. Bandini)
L'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica, e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ed agisce come norma di chiusura del sistema di previsioni legislative messe in campo per la tutela della persona del lavoratore; tale norma impone al datore di lavoro anche l'obbligo di valutare e prevenire possibili rischi, naturalmente sulla base delle conoscenze, esperienze e tecniche maturate ed a lui astrattamente ricollegabili, tali da individuare tutte le necessità concrete, utili alla salute ed alla integrità psico-fisica del lavoratore; il datore di lavoro è quindi tenuto ad individuare tutte le situazioni di specifico rischio, anche al di là dell'osservanza delle singole misure dettate da legislazioni speciali, evidentemente non sempre sufficienti a regolare il caso concreto; pertanto il datore di lavoro deve provare di avere fornito ed adottato tutte le misure necessarie a garantire il prestatore di lavoro, con ciò intendendosi non soltanto le misure direttamente previste da eventuali disposizioni vigenti nella materia, ma anche le misure che, in concreto, la fattispecie presenti come necessarie, e siano, al contempo, nella disponibilità (considerata in astratto), di conoscenze, di tecniche e di esperienza del datore di lavoro e della categoria imprenditoriale a cui lo stesso appartiene; quindi il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure che, in campo scientifico, tecnico e di comune esperienza siano utili a prevenire ed evitare rischi legati a quella prestazione di lavoro, ovvero a sue specifiche modalità attuative.



730, rimborsi veloci anche per i disoccupati

Il cd. “decreto del fare”,  L. 98/2013, tra le altre cose, ha introdotto la possibilità per i contribuenti che non hanno più un lavoro e che vantano un credito verso l’erario, di presentare il mod. 730, ottenendo così la possibilità di rimborsi veloci da parte dell’Agenzia delle entrate. A pochi giorni dall’entrata in vigore della L. 98/2013, l’Agenzia delle Entrate emana la circolare nr. 28/E con la quale vengono specificati tutti i passi da seguire per la compilazione e presentazione del modello 730.
Dal 2 al 30 settembre 2013, infatti, chi ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati nel 2012 ma nel frattempo ha perso il posto di lavoro può presentare il modello 730 a un Caf o a un intermediario abilitato. Le imposte a credito verranno rimborsate direttamente dall’Agenzia delle entrate.  “Per velocizzare ancor più i tempi è possibile comunicare il proprio Iban alle Entrate attenendosi esclusivamente alle istruzioni disponibili sul sito internet dell’Amministrazione”.
Queste sono le scadenze:
dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 730-Situazioni particolari;
entro l’11 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza consegna la dichiarazione elaborata al contribuente;
entro il 25 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.
Come funziona il 730 per chi non ha più il lavoro
Si legge nel comunicato stampa dell’Agenzia che, possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, invece che con il modello Unico, i contribuenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Il 730 può essere presentato dal 2 settembre al 30 settembre 2013 per i redditi percepiti nel 2012, rivolgendosi a un Caf, o a un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro, etc). Per il 2013 questa possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito mentre dall’anno prossimo sarà allargata anche a chi deve versare le imposte.
Cosa fare per ottenere il rimborso in tempi rapidi
Semplice e rapido l’accredito del rimborso fiscale sul proprio conto corrente bancario o postale. E’ necessario comunicare l’Iban all’Agenzia delle Entrate compilando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione Cosa devi fare -Richiedere – Rimborsi – Accredito rimborsi su conto corrente. Il modello deve essere inviato utilizzando i servizi online dell’Agenzia oppure consegnato in un qualsiasi ufficio delle Entrate.



Precari PA, NIdiL CGIL: inaccettabile l’esclusione di interinali e co.co.co. dalle stabilizzazioni

Roma, 27 agosto 2013 - “È inaccettabile l’esclusione dei lavoratori in somministrazione (ex interinali) e dei co.co.co. dai percorsi di stabilizzazione per i precari della pubblica amministrazione individuati dal governo con l’apposito decreto legge”.
È quanto si legge in un comunicato di NIdiL CGIL in merito ai provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri in materia di precari della pubblica amministrazione.
“Sia i 42.000 co.co.co. che i quasi 10.000 somministrati – continua il sindacato – sono infatti lavoratori che in questi anni sono stati utilizzati continuativamente in sostituzione di lavoro stabile, prestando servizio in tutte le amministrazioni e assicurando assieme ai colleghi assunti direttamente la qualità e continuità dei servizi pubblici”.
“Il provvedimento – conclude la nota – come già detto dalla Cgil, rappresenta una prima risposta alla questione dei precari della PA, ma è necessario che Governo e Parlamento cancellino questa discriminazione in sede di conversione del decreto, affinché tutti i precari del pubblico impiego abbiano pari possibilità di vedere riconosciuta la professionalità acquisita in anni di lavoro presso enti locali, sanità e ricerca”.

Il Dl sulla pubblica amministrazione è un primo passo, ma serve una soluzione complessiva per i precari.

"Il decreto legge sulla Pa approvato  dal Consiglio dei ministri rappresenta un primo passo, una risposta parziale non ancora sufficiente per dare una soluzione complessiva al tema della precarietà nella Pubblica amministrazione". E' quanto afferma il segretario confederale della Cgil, Nicola Nicolosi, in merito al via libera del Cdm al provvedimento sulla Pa.
Con le regole introdotte dal dl, infatti, aggiunge il dirigente sindacale, "una larga fetta dei lavoratori precari, coloro che in tutti questi anni hanno portato avanti in condizioni estremamente difficili la Pubblica amministrazione, rimarrà esclusa dai processi di stabilizzazione. Ecco perché - precisa il sindacalista - esprimiamo un giudizio articolato sul provvedimento approvato: positivo il passo in avanti compiuto dal governo ma per quanto ci riguarda resta intatto il tema di come dare soluzione definitiva alla questione della precarietà nella Pa".
Sul tema, ha concluso Nicolosi, "come Cgil rivendichiamo un tavolo negoziale per quanto riguarda le regole: l'articolo 97 della carta costituzionale deve poter trovare un momento di confronto con le organizzazioni sindacali; così come c'è una vera e propria urgenza da affrontare, ovvero la riapertura della stagione di rinnovi contrattuali fermi ormai da sette anni".

Ma quali sono i lavoratori interessati da questi provvedimenti?
Secondo diverse e recenti stime, i precari, intendendo con questo termine tutti coloro che pur lavorando nei diversi settori del pubblico non hanno un contratto a tempo indeterminato, hanno ormai raggiunto e superato la ragguardevole cifra di 150 mila persone, di cui quasi un terzo concentrato nei Comuni.
La mappa dei precari pubblici include appunto diversi settori e diverse tipologie di lavoro, dai servizi per l'impiego delle Province, ai servizi per i Comuni e le Regioni, passando ovviamente per i comparti della conoscenza e della ricerca scientifica. Vediamo più da vicino almeno una parte di questa mappa del precariato pubblico che negli ultimi anni è cresciuta a dismisura e spesso in modo anomalo. Le stime e le elaborazioni sono state effettuate prendendo a riferimento i dati ufficiali del Conto annuale.
Comuni. Attualmente la maggior parte dei contratti precari si concentra negli uffici e nei servizi dei Comuni. A tempo determinato risultano oltre 27 mila lavoratori (27.040). Impiegati nei Lavori socialmente utili ci sono poi 14.755 lavoratori e lavoratrici a cui vanno aggiunti 185 destinati alla Formazione-lavoro e 1.924 lavoratori con contratti interinali. Complessivamente si raggiunge la cifra di quasi 44 mila precari (43.904), che in percentuale sarebbe circa il 15% dell'intera forza lavoro pubblica impiegata nei Comuni italiani.
Regioni. Nella classifica regionale dei precari occupati negli uffici dei Comuni, la prima – in termini di contratti precari in cifra assoluta che lavorano nei vari comuni della Regione – è la Sicilia con 13.676 persone non regolarizzate. Al secondo posto (ma con un vistoso distacco in termini numerici assoluti), c'è la Campania con 4567 precari (sempre nei servizi comunali). Al terzo posto la Calabria con 4.399 precari seguita dal Lazio al quarto posto con 3.551 precari della pubblica amministrazione.
Province. Secondo elaborazioni sui dati del Conto annuale 2011 (l'ultimo disponibile) i precari a tempo determinato occupati nelle Province sono 1.375 a cui bisogna aggiungere 278 interinali e 792 lavoratori socialmente utili. Tra tutte le tipologie si arriva a circa 2.300 precari delle Province che complessivamente occupano circa 55 mila lavoratori. Il grosso dei precari delle Province è occupato nei Servizi per l'impiego (che complessivamente impegnano circa 6.600 persone).
Questi dati sulla presenza di lavoro precario negli Enti locali sono rilevanti soprattutto se si mettono a confronto con l'occupazione complessiva in questi settori dell'amministrazione pubblica: totale dipendenti delle Regioni 36.649; totale dipendenti Province 54.067; totale dipendenti Comuni 380.697 (a cui vanno aggiunti altri circa 20 mila dipendenti per le Regioni a statuto speciale); totale dipendenti Regioni a statuto speciale 93.928 (dato comprensivo anche dei comuni di Trentino Alto Adige, Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia). Complessivamente i dipendenti dei Comuni superano le 400 mila unità.
Enti pubblici di ricerca. Negli enti pubblici di ricerca lavorano oltre 12.000 precari. Anche in questo caso il numero è straordinario se rapportato ai lavoratori dipendenti del comparto che sono circa 18.000. Esistono situazioni ormai oltre il paradosso come il caso emblematico dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) nel quale lavorano su funzioni stabili e indispensabili per il paese come la rete di sorveglianza sismica 400 precari molti dei quali con anzianità ultradecennali.  Non sono da meno però gli altri enti come ad esempio l'Isfol con oltre 250 precari su un organico di circa 500 dipendenti, l'Istat con circa 300 precari con contratti a termine, il Cnr con 1000 precari con contratto a tempo determinato e oltre 3000 assegnisti di ricerca su un organico di circa 7000 unità di personale una variante della collaborazione coordinata e continuativa.
Scuola. Nella scuola, attualmente i posti in organico di fatto,cioè con durata fino al 30 giugno, sono 76.407, di cui 13.260 ATA e 63.147 docenti (37.923, sono posti di sostegno per gli alunni con disabilità mentre i rimanenti 25.224 sono posti comuni, una parte dei quali derivanti da spezzoni orari). L’andamento storico di questi posti negli anni è costante. In generale invece le le vicende degli ultimi anni hanno portato il numero dei precari, tra le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie dei concorsi, a più di 200.000.
Università. Nell'università il numero dei precari, senza contare i dottorandi di ricerca, ma includendo i docenti a contratto, gli assegnisti di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e tutti i ricercatori precari che sono contrattualizzati con forme parasubordinate, arriva a contare quasi 50000 persone, praticamente lo stesso numero dei docenti e ricercatori strutturati, con poche variazioni tra le diverse sedi universitarie. L'uso indiscriminato di contratti parasubordinati ha reso molto difficile l'individuazione della effettiva consistenza numerica, e anche per il personale tecnico amministrativo precario si può parlare di quasi 10000 lavoratrici e lavoratori.
Alta formazione artistica e musicale. Nell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), cioè nelle accademie di belle arti e nei conservatori, da più di dieci anni mancano del tutto le regole per il reclutamento a tempo indeterminato e quindi per i più di 1500 precari storici (ex l. 143/2004 e Graduatorie d’Istituto) e i più di 2000 contrattisti delle varie materie non è possibile in questo momento neanche ipotizzare un percorso, con il rischio reale di perdere le immense professionalità artistiche italiane.

27 agosto 2013

Telecom Italia, Asati: "Serve una politica per sostenere investimenti"

Telecom è l'unico operatore che può sviluppare in Italia la rete a banda ultralarga ma serve una politica regolamentare che renda i suoi investimenti sostenibili o il rischio è che Telecom stessa diventi preda di altri gruppi. Asati, legando il risiko delle tlc al tema delle delibere dell'Agcom sui prezzi della Rete di accesso in rame, scrive al presidente del Consiglio Enrico Letta e all'Agcom chiedendo all'Authority di allinearsi alle indicazioni della Ue modificando il provvedimento sui prezzi di accesso alla rete in rame di Telecom.

Asati si rivolge all'Agcom e ricorda ''tono e contenuti, davvero molto severi, della lettera della Commissione'' e teme che ''in caso di una decisione finale dell'Autorità che confermi sostanzialmente i provvedimenti notificati potrebbe anche essere avviata una procedura d'infrazione, innanzi alla Corte di Giustizia europea, contro l'Italia''. ''Un lungo "braccio di ferro" con la Commissione e con il Berec contribuirebbe, infatti, ad accrescere lo stato d'incertezza nel mercato delle telecomunicazioni nazionali, che è uno dei principali addebiti mossi dalla Commissione alla nostra Autorità''.

Per lo sviluppo della rete a banda ultra larga l'unica via - secondo Asati - è quella ''di adottare una politica regolamentare mirata a rendere effettivamente sostenibili gli investimenti dell'operatore storico nell'ammodernamento dell'unica rete di accesso, quella di Telecom Italia''. ''Telecom - prosegue l'associazione - rappresenta oggi l'unico operatore in grado di garantire al Paese una celere e concreta trasformazione della rete di accesso, dal rame alla fibra, in linea con gli sfidanti obiettivi infrastrutturali posti dall'Agenda Digitale. Altri operatori internazionali del settore favoriti da una politica regolamentare nazionale più lungimirante e intelligente - conclude Asati - oggi vanno in giro per il mondo a fare shopping di aziende in crisi e non vorremmo che proprio Telecom a breve sia preda di uno di loro come ultimo e non rifiutabile approdo''.

Statali, salva-precari: contratti nulli senza causale

 Statali, salva-precari: contratti a termine nulli senza causale. Con la stabilizzazione parziale dei precari del pubblico impiego, il decreto legge appena approvato dal Governo Letta, rafforza e rende più vincolante un principio: nella pubblica amministrazione il ricorso al contratto a tempo determinato è un’eccezione.
Il decreto stabilisce che l’assunzione dei precari nella P.A. è consentita solo per “rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (come nel caso di L’Aquila, citata espressamente e a cui è consentita una proroga dei rinnovi dei contratti a termine).
La prima conseguenza è la nullità dei contratti privi di causale. Questo per scoraggiare il falso alibi dell’utilizzo dei contratti a tempo per aggirare in realtà l’obbligo di concorso come da dettato costituzionale e sfuggire ai vincoli finanziari in tema di assunzioni nel pubblico impiego.
L’articolo 4 del decreto sui precari cui è accordata una “riserva” al 50% dei posti nelle prossime assunzioni, stabilisce anche la proroga alla validità delle graduatorie nei concorsi: l’armonizzazione dovrebbe offrire almeno ai vincitori di concorsi e parzialmente a coloro giudicati già idonei nella valutazioni più recenti una chance concreta di poter accedere alle assunzioni.
E del resto sul tema dei precari sia Letta sia il ministro della Funzione pubblica D’Alia hanno sottolineato che la graduale immissione dei dipendenti che hanno lavorato almeno tre anni (negli ultimi 5, fino al 2015) avverrà secondo procedure «altamente selettive», in modo da far entrare «i migliori»

26 agosto 2013

Ripari casa? Compra mobili! Cinquemila euro te li ridà lo Stato

di Riccardo Galli
Mobili ed elettrodomestici nuovi, oggetti spesso inarrivabili causa crisi e ristrettezze, da oggi, anzi dal 6 giugno, li paga lo Stato. Non per intero, non tutti e non a tutti ma il contributo che va sotto la forma della detrazione sugli arredi è un’occasione ghiotta per chi risponde ai requisiti necessari per accedervi. E quali sono questi requisiti, quanto sono larghe le maglie che ne regolano l’accesso e come vengono “restituiti” i soldi?
Innanzitutto va detto che la conditio sine qua non per accedere alla detrazione che riguarda arredi ed elettrodomestici è che questi siano comprati da chi, contestualmente, sta effettuando dei lavori di ristrutturazione straordinaria del proprio immobile. Non si scoraggi chi pensa che questo limite tagli fuori tutti o quasi gli italiani. Gli interventi di manutenzione straordinaria, che danno diritto alle detrazioni fiscali per i suddetti lavori e aprono di conseguenza la porta all’acquisto “agevolato” degli arredi, sono infatti molti più di quelli che si potrebbe pensare. Spiega ad esempio il Sole24Ore che tra questi, secondo l’interpretazione più favorevole della norma, rientra anche la sostituzione di una singola presa elettrica in quanto riparazione di un impianto insicuro, l’importante è che l’intervento sia documentato e per questo si siano chiesti i benefici fiscali.
Per quanto riguarda poi i tempi, essendo il bonus sui mobili legato a quello edilizio, vale per il primo la stessa scadenza temporale del secondo, cioè il 31 dicembre prossimo. In altre parole i mobili da detrarre vanno comprati entro e non oltre la fine dell’anno. Il bonus su arredi ed elettrodomestici non cita in realtà una data di fine ma, essendo come detto legato ai bonus delle ristrutturazioni, va de sé che in assenza di diversa indicazione alla scadenza di questo scadranno entrambi.
L’aspetto forse più ostico per accedere al bonus in questione è quello che riguarda il pagamento. Non basterà infatti una semplice ricevuta né, tantomeno, una fattura per ottenere il rimborso. I pagamenti dei mobili che si vogliono far rientrare nel bonus devono infatti essere effettuati esclusivamente attraverso bonifico “parlante”, sul modello di quelli richiesti ed usati per le ristrutturazioni, un bonifico ad hoc quindi. Tutti gli altri metodi di pagamento, dalla carta di credito ai contanti, vanificheranno la possibilità di accedere allo sconto.
Non tutto e non tutti si è detto. Il bonus prevede infatti un tetto massimo di spesa che è fissato a 10 mila euro e un rimborso del 50%. In altre parole si possono comprare mobili, e portare in detrazione, per un importo massimo di 10 mila euro e lo Stato ne rimborserà la metà, cioè 5 mila. Come? In 10 rate annuali da 500 euro da scontare in sede di dichiarazione dei redditi.
Attenzione infine agli elettrodomestici perché, se i mobili sono tutti detraibili, ad aver diritto al bonus sono solo i “grandi elettrodomestici”, cioè frigoriferi, lavatrici e congelatori e solo se di classe energetica A+. Unica eccezione i forni che accederanno agli sgravi anche se in classe A.

Il problema di Telecom Italia non sono i suoi dipendenti

di SARA BENNEWITZ
I licenziamenti non sono la soluzione ai problemi delle grandi aziende italiane. Perché dopo anni di tagli e risparmi, il costo del lavoro incide poco rispetto ai ricavi anche se questi continuano a crollare. Nel caso di Telecom Italia il male peggiore è il debito ed essendo un azienda di servizi, i suoi lavoratori o costano poco o danno al gruppo un grande valore aggiunto. Nel primo semestre, il fatturato a domestico del colosso telefonico è crollato del 10,4% e i costi del personale sono stati tagliati del 7%, ma rappresentano solo il 18% dei ricavi generati a livello nazionale, tanto che il gruppo mantiene un rapporto tra mol e fatturato del 48,5%. In Brasile, invece, i ricavi e le assunzioni crescono, ma il costo del lavoro rappresenta solo il 5% dei ricavi e la redditività carioca è la metà di quella italiana: il 25,4%. Anche l’Argentina cresce, ma il lavoro rappresenta il 14,8% del fatturato e la redditività sui ricavi è del 28,4%. Morale: se anche i dipendenti tricolori costano di più e il Paese non cresce, i soldi veri la Telecom li realizza sempre con le bollette degli italiani, dato che la metà di quello che incassa si trasforma in margine lordo.

Prezzi, allarme dei consumatori: “Nel 2013 stangata da 1.500 euro a famiglia”

Aumenti ”insostenibili”, dal cibo ai trasporti, dai prodotti per la casa ai pedaggi, che si tradurranno a fine anno in una stangata di 1.500 euro a famiglia, determinata soprattutto dalle ricadute dell’Imu. I consumatori lanciano l’allarme e chiedono al Governo un piano di rilancio per l’economia, anche perché in due anni i consumi sono crollati del 7,3%. Con tagli pesanti soprattutto sulla spesa alimentare: un terzo delle famiglie non riesce più ad acquistare il cibo di cui ha bisogno, con il risultato che i consumi alimentari pro capite sono tornati ai livelli di fine anni ’70.
Con gli italiani alle prese con il rientro dalle vacanze estive, Adusbef e Federconsumatori fanno il bilancio dei rincari di questo 2013 che sarà molto salato per le famiglie, nonostante il calo delle bollette di luce e gas. L’aumento più consistente in termini assoluti è quello della della spesa per gli alimentari: 299 euro a famiglia in più rispetto al 2012. Ma nel carrello pesano anche detersivi e prodotti per la casa (+153 euro). Non va molto meglio per la scuola (+62 euro tra libri, materiale scolastico e mense). Sul fronte tariffe, solo gas e luce diminuiranno rispettivamente di 41 e 5 euro, ma tutte le altre registrano aumenti: +113 euro per trasporti ferroviari e locali; +118 euro per servizi bancari, bolli e mutui; +38 euro per pedaggi autostradali; +31 euro per tariffe aeroportuali; +49 euro per la tassa rifiuti. Su tutto, spiegano le associazioni, pesa come una tegola l’Imu, le cui ricadute sono distribuite su tutti i settori.
Scoraggiati dai rincari, gli italiani comprano sempre di meno. E questo ha determinato una crisi ”profonda e prolungata” dei consumi: fra 2012 e 2013 il calo e’ stato del 7,3%, con una contrazione della spesa complessiva delle famiglie di 52 miliardi. Crolla in particolare la spesa alimentare. Le famiglie – secondo un’analisi di Coldiretti – nei primi sei mesi dell’anno hanno tagliato gli acquisti di cibo del 4%: e si rinuncia un po’ a tutto, dall’olio extravergine (-10%) al pesce (-13%), dalla pasta (-10%) al latte (-7%), dall’ortofrutta (-3%) alla carne (-2%).
Un dato drammatico, osserva il Codacons, ricordando che i consumi alimentari stanno scendendo ininterrottamente dal 2007 e la spesa procapite è ai livelli di fine anni ’70: ormai il 12,3% della popolazione – sostiene l’associazione – non riesce più a fare un pasto adeguato almeno ogni due giorni. Dai consumatori è un coro unanime per chiedere di scongiurare nuovi aumenti delle tasse. ”E’ ora che il Governo si dia da fare concretamente per un serio piano di rilancio economico, in grado di avviare una ripresa della domanda di mercato e degli investimenti per il lavoro e l’occupazione”, chiedono Adusbef e Federconsumatori, sottolineando che, per evitare un ulteriore calo dei consumi, ”disastroso” per l’economia, è indispensabile eliminare definitivamente sia l’Imu sulla prima casa (tranne che per le dimore di lusso) che l’aumento dell’Iva.

25 agosto 2013

Congedo straordinario anche ai parenti entro il 3° grado

Il disabile ha diritto ad essere assistito dai familiari, e per questo il congedo straordinario va esteso ai parenti conviventi entro il terzo grado. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 afferma il contrasto con la Carta dell'art. 42 del Dlgs 53/2000 per la parte in cui, in caso di mancanza o decesso o malattie invalidanti dei soggetti, non include tra i soggetti legittimati a usufruire del congedo anche i parenti conviventi o gli affini entro il terzo grado.
Secondo la Corte infatti è incomprensibile che l'apporto di questi ultimi sia circoscritto e riconosciuto solo per quanto riguarda i permessi previsti dalla legge 104/92, mentre non è contemplato per ottenere i congedi straordinari.
"La famiglia - dice la Corte - deve costituire l'ambito privilegiato di assistenza del disabile, al quale come soggetto debole vanno garantite "oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana".
Del resto la Corte ha affermato da tempo la necessità di adottare gli interventi economici integrativi a sostegno delle famiglie, che rivestono un ruolo fondamentale nella cura dei disabili la cui gravità sia accertata. Il congedo rientra tra questi strumenti.

Femminicidio, cosa prevede il decreto approvato dal Cdm

Prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire severamente i colpevoli. Sono questi i tre obiettivi del decreto legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne approvato quest'oggi dal Consiglio dei ministri. Il documento, composto da 12 punti, è stato orgogliosamente presentato alla stampa dal premier Enrico Letta e dal ministro dell'Interno Angelino Alfano come un «testo agile» che «interviene sui temi essenziali». Un provvedimento che punta a «dare un chiarissimo segnale di contrastro e di lotta senza quartiere al fenomeno del femminicidio» e della violenza sulle donne. Ecco, in sintesi, le norme più importanti contenute nel decreto legge.

Arresto obbligatorio in flagranza
È previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza per reati di maltrattamento familiare e stalking. Ciò significa che le forze dell'ordine saranno obbligate al fermo di colui che viene sorpreso in un atto di violenza domestica o di stalking.

Allontanamento del coniuge violento da casa
Alle forze di polizia viene data la possibilità di buttare fuori di casa il coniuge (o compagno) violento se c'è un rischio per l'integrità fisica della donna. «Dal punto di vista della prevenzione è importante» - ha spiegato il ministro Alfano - «perché viene impedito a chi è violento in casa di avvicinarsi ai luoghi domestici».

Querela irrevocabile
Una volta sporta querela per violenza e maltrattamenti, quella querela sarà irrevocabile. «Sottraiamo noi la vittima al rischio di una nuova intimidazione tendente a farle ritirare la querela», ha spiegato Alfano.

Pene più severe
Il decreto prevede l'aumento di un terzo della pena se alla violenza assiste un minore e/o se la vittima è in gravidanza e/o se la violenza è commessa dal coniuge (anche se separato) e dal compagno (anche se non convivente).

Corsia giudiziaria preferenziale
Con questo decreto, i tribunali potranno adottare delle corsie preferenziali per i processi per femminicidio e per maltrattamenti

Patrocinio gratuito
Per chi è vittima di stalking o maltrattamenti e non si può permettere un avvocato, è ora previsto il patrocinio legale gratuito.

Permesso di soggiorno alle vittime straniere
«Abbiamo deciso di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri che subiscono violenze», ha spiegato Alfano.

Vittime informate sull'iter giudiziario
La vittima di violenza o maltrattamenti sarà costantemente informata sulla condizione giudiziaria del colpevole (se si trova in carcere o in libertà, se è stato condannato, ecc...). «Cerchiamo di correggere un punto di vulnerabilità del sistema normativo», ha spiegato il ministro dell'Interno. «Spesso la vittima non sapeva che fine aveva fatto il processo a carico dell'autore delle violenze. Ora la vittima sarà informata, ad esempio, della scarcerazione del denunciato».

Cyberbullismo
Il decreto contiene infine alcune norme per contrastrare il cyberbullismo.


In vigore il decreto del fare, le novità in materia di lavoro

Dal 21 agosto, entra in vigore la l. nr. 98/2013, di conversione  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, a tutti conosciuto come Decreto del fare. Avevamo già elencato le novità introdotte nel decreto, contenente misure di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici per cittadini e imprese.
Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili per dare certezza ai tempi di conclusione delle pratiche, quali l’indennizzo automatico e forfetario, vi sono numerose misure che, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, consentiranno di ridurre i costi burocratici, di contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave quali, ad esempio, l’edilizia.
Leggi anche: decreto del fare, il testo integrale pubblicato in gazzetta
Il decreto del Fare interviene, infatti, su adempimenti burocratici che hanno un costo stimato (sulla base della misurazione degli oneri realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l’assistenza tecnica dell’ISTAT) in circa 7,7 miliardi di euro all’anno per le PMI. Sono già stati quantificati risparmi stimati in circa 500 milioni di euro all’anno. La stima preliminare dei risparmi sarà integrata con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali attraverso approfondimenti mirati, anche sulla base dell’esperienza attuativa.  Il dipartimento della funzione pubblica ha messo on line una breve guida alle semplificazione da cui traiamo spunto per questo post; ovviamente non analizzeremo nel dettaglio tutte le norme ma, solo quelle relative al mondo del lavoro.

Semplificazioni in materia di DURC (art.31)
La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi , sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Semplificazioni degli adempimenti formali in materia di lavoro
Sono previste delle semplificazioni in materia di oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali in tema di sicurezza sul lavoro. Le misure di semplificazione agevoleranno le imprese
nell’individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali per le imprese che operano nei settori a basso rischio infortunistico e agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze:
semplificazioni per attività a basso rischio infortuni;
semplificazioni in materia di duvri;
notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività;
verifiche periodiche di attrezzature da lavoro;
semplificazioni di cantieri temporanei e mobili;
Denuncia infortuni
in merito a quest’ultimo punto, la nuova disposizione contenuta nel decreto del fare, prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.

Trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza (art. 34)
Il certificato medico che indica la data presunta del parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza sono trasmessi dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, esclusivamente per via telematica, con le modalità definite da apposito decreto interministeriale.
In questo modo, la lavoratrice non è più obbligata alla trasmissione dei certificati e si consente una gestione semplificata dell’iter amministrativo dei dati relativi alla maternità.

Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata
E’ prevista l’individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute di semplificazioni della documentazione per dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare.
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
Ultima nota è dato dall’indennizzo automatico e forfettario in caso di mancato rispetto, da parte della PA, dei tempi per concludere le pratiche; in tutti questi casi, l’amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.
La disposizione sarà immediatamente operativa per le domande riguardanti l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69 del 2013. Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni e i Comuni, verrà stabilita la conferma dell’indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.
La guida completa la trovate sotto. Per le ulteriori semplificazione contenute nel decreto potrete accedere a questo link

Poste Italiane assume nuovi portalettere-postini per il 2013.

Poste Italiane, che si occupa da anni della corrispondenza italiana, sta attraversando un periodo di grande crescita: l’aumento di introiti è dovuto ad una politica di espansione della nota società che si è introdotta nel mercato e-commerce e in quello della telefonia mobile con ottimi risultati.

Proprio per questo motivo, il gruppo è alla ricerca di nuovi postini-portalettere da inserire all’interno del team: per poter essere assunti bisogna avere un’ età inferiore ai 35 anni e un diploma di maturità conseguito con voto di almeno 70/100 o 42/60. E’ richiesta disponibilità di lavoro dal lunedì al sabato ore 8.00-14.00.

E’ necessario sapere guidare il Liberty Piaggio 125 a pieno carico e non bisogna aver mai lavorato in passato per Poste Italiane.  Le assunzioni sono a tempo determinato con possibilità di proroghe. I contratti durano tre 3 mesi con retribuzione di 1.190 euro al mese, TFR, la 13 e la 14 mensilità. Inoltre è necessario fornire la disponibilità per lavorare nelle festività natalizie e fine anno.

Si cerca personale in quasi tutta Italia (ad esempio Nord Est, Nord Ovest Lombardia, Umbria, Toscana, Campania, Lazio,Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Calabria), per cui è necessario fornire il proprio curriculum vitae sul sito Internet per poter essere ricontattati in caso di colloquio/assunzione.


IMPORTANTISSIMO: Poste Italiane, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, ha comunicato che non vengono più accettate le candidature per lavorare come Postini-Portalettere alle Poste spedite tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno alle varie sedi:

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO NORD-OVEST, via Alfieri 10, 10121 Torino (per le regioni Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte);

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO LOMBARDIA, via Orefici 15, 20144 Milano (per la regione Lombardia);

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO NORD-EST, via Torino 88,30172 Mestre (per le regioni del Veneto, Friuli e Trentino);

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO CENTRO NORD, via Zanardi 28, 40131 Bologna (per l’Emilia e le Marche);

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO CENTRO 1, via Pellicceria 3, 50123 Firenze (per Toscana e Umbria);

-POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO CENTRO, P.za Dante 25, 00185 Roma (per Lazio, Sardegna e Abruzzo)

L’unico modo per poter proporre la propria candidatura è agire esclusivamente online: per poter inserire il proprio cv basta cliccare qua e attendere qualche secondo affinchè la pagina si carichi correttamente.
Successivamente fate click su “Inserisci cv” e registratevi al sito.

06 agosto 2013

Scarso rendimento sul posto di lavoro. Non può essere licenziato il dipendente che non raggiunge gli obiettivi

Fantozzi alla riscossa! È il titolo di una celeberrima commedia all’italiana, ma anche di ciò che può accadere al dipendente accusato di scarso rendimento se viene licenziato dopo la lettura della sentenza della Cassazione numero17371/13, pubblicata il 16 luglio. La sezione lavoro della Suprema Corte, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha infatti ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento se non raggiunge gli obiettivi previsti, anche se i risultati risultano eventualmente esigibili da parte del datore. Ai fini della validità del recesso, al contrario, l’azienda deve comunque dimostrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; anche perché il dipendente resta pur sempre obbligato solo a un facere nei confronti del datore. Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso con condanna alle spese di causa dell’amministrazione provinciale della provincia autonoma di Bolzano avverso la sentenza della corte d’appello dello stesso capoluogo, con conseguente conferma del mantenimento del posto di lavoro per un tecnico informatico, nonostante il capo dell’ufficio abbia dato una valutazione di insufficienza su ben sei incarichi, rilevando un inadeguato svolgimento delle mansioni rispetto alla qualifica professionale rivestita. Dev’essere specificato, infatti, che tale valutazione negativa da parte del superiore risulta insufficiente al fine di giustificare il licenziamento del dipendente senza valorizzare alcun precedente significativo ai fini della recidiva. Non è sufficiente, inoltre, per il datore provare l’inadeguatezza della prestazione lavorativa rispetto al minimo contrattuale esigibile: è al contrario necessario per l’azienda, in questo caso l’ente, dimostrare  la «persistenza» del comportamento inadempiente del (presunto) lavativo. Gli ermellini sottolineano in tal senso sulla scia di altri autorevoli precedenti giurisprudenziali di legittimità, che il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé l’inesatto adempimento che a norma dell’articolo 1218 del codice civile si presume imputabile a colpa del debitore fino a prova contraria: è vero, sono previsti limiti contrattuali, ma l’obbligazione costituita in capo al dipendente resta in qualche modo di mezzi e non di risultato, mentre l’inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore. Nella valutazione del notevole inadempimento da parte del giudice del merito devono poi rientrare anche elementi concreti rilevabili caso per caso, come il grado di diligenza richiesto dal compito e quello utilizzato dal dipendente oltre che l’incidenza dell’organizzazione d’impresa e i fattori socio-ambientali. -

La Cassazione sulla differenza tra lavoro operaio ed impiegatizio

Sentenza n. 17215/2013: è decisivo il grado di collaborazione con l'imprenditore più che il carattere delle mansioni:
La Cassazione civile, sez. Lavoro, 15 luglio 2013, n. 17315 ha stabilito che al fine della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia non è decisivo il carattere intellettuale o manuale dell'attività lavorativa svolta, ma il grado di collaborazione del lavoratore con l'imprenditore; pertanto rientra nella categoria operaia la prestazione che inerisce al processo produttivo e che si mantenga nell'ambito della semplice esecuzione senza esercizio di discrezionalità o di poteri decisionali, ancorchési tratti di attività non manuale, che involga compiti di vigilanza o di controllo su altri operai in ordine ad aspetti meramente esecutivi del lavoro.

Cassazione: il datore di lavoro non può esaminare il pc del dipendente

PALERMO - Il datore di lavoro non può esaminare il computer di un proprio dipendente per accertare eventuali violazioni disciplinari. Lo ha sancito la Cassazione (sentenza 18442/13) rigettando il ricorso di una casa di cura siciliana che voleva utilizzare contro l'addetto all'accettazione della struttura i dati del suo stesso pc.

I giudici hanno sottolineato che il personal computer contiene dati sensibili il cui tracciamento viola la riservatezza del lavoratore e l'attività di scandagliamento travalica la proporzionalità che deve essere comunque rispettata tra l'infrazione commessa e la tutela della privacy della persona.

Licenziato perché guardava video hot a lavoro, ma la cassazione precisa: "Non è reato"

Guardare video hard sul posto di lavoro "non è reato". Lo ha stabilito la I sezione civile della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso fatto da una società, che gestisce una casa di riposo nel palermitano, che si era "scagliata" contro il proprio dipendente. L'azienda aveva effettuato un controllo nel computer dell'addetto all'accettazione dopo essersi allarmata per via di un virus riscontrato nel sistema informatico. Salvo scoprire successivamente l'accesso ad alcuni siti religiosi e pornografici nella cronologia. Dopo la curiosa scoperta, la dirigenza dell'azienda aveva deciso, carte alla mano, di querelare, punire e licenziare il dipendente.

L'uomo però, infastidito dalla situazione, si è rivolto al Garante della privacy per esporre le proprie rimostranze. La vicenda è così giunta nelle mani del Tribunale di Palermo - come spiega lanotiziagiornale.it - che ha precisato come la "pornografia sia la trattazione o rappresentazione di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore, e l’erotismo sia l’insieme delle manifestazioni dell’istinto sessuale sia sul piano psicologico e affettivo sia su quello comportamentale. Secondo le sezioni penali di questa Corte la pornografia è compresa nel più ampio concetto di oscenità e si identifica con la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità".“