Per il risarcimento dovuto dall’Inail in caso di infortunio nel tragitto “casa-lavoro”, bisogna considerare solo il percorso quotidianamente effettuato dal dipendente, anche se il luogo di partenza non è la residenza, ma solo il domicilio. Pertanto, se un giorno il dipendente parte da un altro luogo (per esempio la seconda casa), ove ha fissato la residenza, ma si tratta appunto di luogo diverso da quello abitualmente utilizzato per recarsi sul lavoro, non potrà ottenere alcun risarcimento nel caso di infortunio. La legge prevede la possibilità di indennizzo, da parte dell’Inail, tutte le volte in cui il lavoratore abbia subito un danno nel percorso tra casa e lavoro. È il cosiddetto infortunio in itinere, soggetto comunque a specifiche regole e limiti (leggi: “Infortunio in itinere”). In estrema sintesi, si può dire che, per aver diritto all’indennizzo, il dipendente deve essere stato nell’impossibilità di utilizzare mezzi pubblici, deve aver scelto il percorso più breve, non deve aver scelto percorsi alternativi (per esempio, per svolgere altre commissioni), non deve aver percorso tragitti diversi da quello “casa”-“lavoro”. Per “casa” non si intende, però, necessariamente la residenza, ma solo il luogo di abituale partenza per recarsi al lavoro, anche se coincide con il semplice domicilio. È questa l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Cassazione [1]. Nessun risarcimento, dunque, spetta se l’incidente si verifica non lungo il tragitto che ordinariamente il lavoratore percorre per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro e viceversa. Insomma, il percorso ordinariamente seguito per andare a lavorare non deve essere diverso da quello seguito il giorno del sinistro. Il lavoratore infine non deve comportarsi in modo imprudente. Viene quindi escluso il risarcimento per aver deciso di viaggiare nelle ore notturne, effettuando una scelta non giustificata e non razionale che comporta un rischio “elettivo”, assunto senza che ve ne fosse la benché minima necessità. Questo basta ad escludere la copertura antinfortunistica e a qualificare il comportamento tenuto come imprudente. -