20 agosto 2015

Tfr azienda insolvente: chi lo paga?

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al dipendente deve essere riconosciuto un trattamento di fine rapporto che, se non pagato dal datore di lavoro, è garantito dal Fondo di Garanzia dell’Inps.
A chiarire la questione è la sentenza numero 7585 del 1 aprile 2011 della Corte di Cassazione in cui si stabilisce che il Fondo di Garanzia dell’Inps si sostituisce al datore di lavoro non solo qualora sussiste il fallimento ma anche quando il datore di lavoro si dimostra insolvente.
Il pagamento del Tfr che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro avviene in ogni caso ed è, quindi, garantito.
Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge numero 297 del 1982, anche quando non sussiste tecnicamente il fallimento dell’azienda, quando il datore di lavoro non adempie alla corresponsione del Tfr il lavoratore può chiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di Garanzia dell’Inps.
La pronuncia del 2011 della Corte di Cassazione sin riferisce al caso dei una lavoratrice cui il datore di lavoro non aveva riconosciuto il pagamento del tfr maturato. Inizialmente la richiesta presentata al Fondo di Garanzia era stata rigettata poiché non era presente la dichiarazione di fallimento da parte del datore di lavoro, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza in appella volendo ancora una volta tutelare i lavoratori.
La seconda sentenza, la 15369 del 2014, pronunciata dalla Cassazione civile ha confermato fugando ogni dubbio che il Tfr deve essere erogato dal Fondo di Garanzia dell’Inps anche se l’azienda è insolvente, anche in assenza della dichiarazione di fallimento.