Un capitolo a parte riguarda la solidarieta' espansiva, strumento che Telecom Italia sarebbe tra i primi a proporre ai dipendenti per assumere circa 2000 persone. Si tratta di 20 minuti al giorno per tutto il personale. La solidarieta', si precisa nelle slide, dovrebbe iniziare a marzo, mentre le assunzioni sono previste da luglio prossimo. Secondo calcoli dei sindacati, i 20 minuti al giorno corrispondono a un monte di ore risparmiate di quasi quattro milioni in un anno. Considerato un costo lordo per ora lavorata di 60 euro, si arriva a risparmio di circa 240 milioni l'anno. Inoltre la solidarieta' espansiva, hanno aggiunto i sindacati, non prevederebbe un termine e si tradurrebbe dunque in un taglio fisso del costo del lavoro.
Contratti di solidarietà espansivi (www.cliclavoro.gov.it)
I contratti collettivi aziendali, stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, possono prevedere un incremento di occupazione tramite una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti già in forza presso l’azienda.
I contratti di solidarietà espansivi, infatti, a differenza di quelli difensivi, nati per fronteggiare alle crisi aziendali ed evitare conseguentemente la riduzione del personale, hanno come finalità di agevolare nuove assunzioni nel caso di aziende in espansione.
In questi casi ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato un contributo a carico dell’INPS per ogni mensilità di retribuzione, pari per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
L'art. 41 del Decreto Legislativo n.148/2015 riconosce poi una specifica agevolazione per i datori di lavoro che assumano lavoratori tra i 15 e i 29 anni, durante i primi tre anni del contratto e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore. In questi casi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.
Per usufruire di questi benefici, il datore di lavoro non deve:
Aver ridotto il personale o effettuato sospensioni in regime di CIGS nei dodici mesi precedenti all’assunzione
Ridurre nell’unità produttiva la percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile - o di quest'ultima se inferiore - a meno che ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo aziendale per compensare una disparità di genere.
Inoltre è previsto un ulteriore vantaggio normativo, oltre a quello contributivo: i lavoro assunti a tempo indeterminato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
Possono essere coinvolti in tali processi di turnover generazionale i lavoratori che abbiano un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia.
Ai lavoratori che accettino di trasformare il proprio orario di lavoro da full-time a part-time (non superiore al 50% dell’orario precedentemente svolto) spetta un trattamento di pensione cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione. La cumulabilità durerà fino al momento della completa quiescenza, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
I contratti di solidarietà espansivi devono essere depositati presso l'ITL territorialmente competente che accerterà l’effettiva corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate prima di concedere l’agevolazione contributiva.
Il D. Lgs. 185 del 24 settembre 2016 ha introdotto la possibilità di trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi per incrementare le assunzioni, favorire l’inserimento di nuove competenze e il ricambio generazionale. Tale trasformazione, che deve avvenire rispettando i presupposti dei contratti di solidarietà espansivi, può riguardare solo i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro non sia superiore a quella precedentemente concordata. I lavoratori riceveranno un’integrazione salariale pari al 50% di quella prevista prima della trasformazione del contratto con obbligo a carico del datore di lavoro di integrare tale trattamento fino alla misura dell’integrazione salariale originariamente prevista, tenendo presente che tale integrazione non è imponibile ai fini previdenziali.