05 gennaio 2013

2013: ecco cosa avverrà nel nuovo anno

Fine anno, tempo di statistiche e di raccolti: non c’è persona, azienda o associazione che non faccia i bilanci dei propri sforzi. Ma, mentre tutti gli altri giornali faranno a gara per elencare i fatti più importanti dell’anno passato, noi vi prospettiamo un breve elenco degli avvenimenti che accadranno nel nuovo anno. Non siamo profeti, non abbiamo il potere di leggere il futuro: ma alcune scadenze sono state già fissate dalle leggi e, se il legislatore terrà fede ai propri impegni, nel 2013 dovremmo vedere questi cambiamenti…

Il nuovo anno si dovrebbe aprire con una boccata di ossigeno per quanti, tra negozianti e imprenditori, si ritroveranno a stipulare accordi commerciali con la Pubblica Amministrazione. Difatti, un decreto legislativo dello scorso novembre [1] ha stabilito che, dal primo gennaio 2013, in caso di contratti con la P.A., l’ente pubblico dovrà saldare i propri debiti entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, salvo casi particolari [2]; diversamente scatterà la sanzione, consistente nell’applicazione di interessi moratori dell’8% sull’intero importo della transazione. Si dovrebbero profilare tempi duri per gli apparati pubblici: a meno che non si perseveri con il malcostume in atto, ignorando le nuove disposizioni; tanto, mal che vada, le sanzioni si pagheranno con soldi pubblici e quindi, ancora una volta, dei contribuenti.

Dal 19 gennaio 2013 entreranno in vigore anche le nuove disposizioni che modificheranno ed integreranno in alcuni punti il Codice della Strada.
Per la guida dei cosiddetti cinquantini [3], il patentino verde verrà sostituito con una patente rinnovata, definita AM, che possiederà tutte le caratteristiche di quella classica: quindi, oltre agli estremi identificativi, sarà dotata dei famigerati punti e potrà essere utilizzata come documento di identità.
Entreranno in vigore le nuove fasce di età per il conseguimento della patente A: in assenza di titoli di guida certificati, sarà necessario aver compiuto 24 anni; altrimenti, se il conducente vanta all’attivo già due anni di guida con la patente A2, il limite scende a 20 anni, previo esame pratico.
Nuovi limiti di velocità per i neopatentati: 100 km/h sull’autostrada e 90km/h sulle strade extraurbane, da rispettare nei primi tre anni dal conseguimento della patente.
Infine chi otterrà la patente A2, nei primi due anni  potrà condurre soltanto moto con una potenza massima di 35 kw [4].

Addio indennità di disoccupazione
A decorrere dal 1 gennaio 2013 entrerà in vigore la nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego (ASPI) , introdotta dalla Riforma Fornero, che andrà a sostituire l’attuale indennità di disoccupazione e rimpiazzerà progressivamente anche la mobilità.

Addio scandali alla “Minetti”?
Il 2013 sarà l’anno della ristrutturazione interna di gran parte degli organi e delle funzioni svolte dalle regioni, provincie ed enti comunali. Sull’onda degli ultimi scandali scoppiati in varie giunte e consigli regionali, sono state introdotte nuove disposizioni [5] volte ad istituire controlli più incisivi sull’operato dei dirigenti e degli organi politici interni all’amministrazione.
Le parole d’ordine sono:
- valutazione concreta dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni prospettate in sede di campagna elettorale;
- controllo esterno  e periodico della Corte dei Conti sui bilanci [6] di ogni ente locale;
infine contenimento dei costi della politica [7];
In pratica dal prossimo anno per i furbetti degli affari pubblici sarà impossibile acquistare lecca lecca, cocktail e videogame con i soldi dei contribuenti, a meno di non escogitare l’ennesimo escamotage che, data la risaputa inventiva del popolo italico, si prevede non tarderà ad arrivare.

Dal primo gennaio 2003, le multe stradali saranno più care di quasi il 6%. Attenzione quindi a dove lasciate l’auto.

Il contratto con la vostra assicurazione non si rinnoverà più automaticamente. Nell’anno che viene, sarà quindi necessario che il consumatore si rechi in agenzia a firmare un nuovo contratto. Ad ogni modo, rimane salva l’ultra attività della copertura per i 15 giorni successivi alla scadenza della polizza.
Le assicurazioni saranno anche tenute, prima della stipula del contratto, a fornire il cosiddetto“contratto base” ministeriale  per consentire al contribuente di stabilire, a parità di condizioni contrattuali, quale compagnia applica il prezzo più vantaggioso

Nel 2013 si applicheranno le nuove detrazioni per figli a carico, che prevedono risparmi, per le famiglie, di circa mille euro. In particolare, le detrazioni passano da 800 a 950 euro per i figli di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro per quelli con meno di tre anni. Inoltre, il maggiore importo spettante per i figli portatori di handicap sale da 220 a 400 euro.

Equitalia e riscossione dei tributi
Dal 2013, chi deve versare al fisco, alla previdenza o a un ente locale somme iscritte a ruolo fino a 1.000 euro riceverà dall’Agente di riscossione un sollecito scritto. A partire da questo momento, decorreranno 120 giorni di blocco automatico delle ganasce fiscali: solo dopo tale termine potrà iniziare la riscossione (oggi, invece, per le riscossioni fino a 2mila euro è d’obbligo un doppio avviso postale, intervallati l’uno dall’altro di almeno sei mesi).

Tassa sui rifiuti
Nasce la Tares: il 2013 sarà l’anno della nuova tassa sui rifiuti e i servizi, che prenderà il posto di Tarsu e Tia. I cittadini cominceranno a versarla a partire dal 1° aprile quando scatterà la prima rata.

IVA
Dal 1luglio 2013 è previsto anche l’aumento Iva dal 21 al 22%, mentre l’aliquota al 10 e al 4% non sono toccate.

Redditometro
Tra marzo e aprile 2013 sarà reso operativo il “Nuovo Redditometro”. Lo strumento di accertamento sintetico dell’Agenzia delle entrate consentirà di risalire al reddito di ciascun contribuente partendo dalle spese da questi sostenute. Il nuovo redditometro opererà in maniera molto più precisa e mirata rispetto alla precedente versione.
Sarà quindi buona norma effettuare pagamenti facilmente tracciabili e conservarne tutte le ricevute. Questo, per il caso in cui il Fisco dovesse chiamare il contribuente a rispondere di eventuali incongruenze, tra quanto dichiarato e quanto speso, emerse in sede di accertamento.

Documento di valutazione rischi
Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore, dovranno, a partire dal 1 gennaio 2013, dotarsi del DVR (Documento Valutazione Rischi).

Dal 2013 sarà anche possibile consultare la Gazzetta Ufficiale in modo gratuito: la raccolta delle leggi italiane, disponibile online, sarà finalmente senza oneri a carico del cittadino.

Il 31 marzo 2013 scade il termine per stabilizzare i lavoratori precari e poter così accedere agli incentivi governativi. È questa la conseguenza dello sblocco del “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne”, istituito dal Ministero del Lavoro lo scorso 5 ottobre. I rapporti di lavoro interessati dal provvedimento sono quelli a termine, di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, i rapporti di lavoro in essere o cessati nei sei mesi prima dell’assunzione.

Le novità per i contribuenti non si fermano qua. Dal 2013, se arriva una cartella pazza (errata), è possibile, entro 90 giorni dalla notifica, presentare al concessionario della riscossione una motivata richiesta di annullamento. In assenza di comunicazioni nei successivi 220 giorni, le somme saranno cancellate di ufficio. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, i debiti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di importo non superiore a 2.000 euro (compresi interessi e sanzione), saranno automaticamente cancellati. La legge di stabilità 2013 prevede anche che per debiti fiscali fino a 1.000 euro, il concessionario, nell’ambito della riscossione coattiva, dovrà inviare un avviso al debitore tramite mediante posta ordinaria. Decorsi 120 giorni, potrà avviare le azioni cautelari ed esecutive.

Sarà obbligatorio fermarsi con l’auto e soccorrere gli animali feriti per strada. Inoltre sarà possibile attraversare un incrocio con il rosso con la propria auto in caso si stia portando d’urgenza un animale ferito dal veterinario e le autoambulanze veterinarie potranno far uso di sirena e lampeggiante: lo stato di necessità per prestare soccorso ad un animale è stato infatti equiparato a quello per soccorrere una persona.

Election day
A seguito della crisi di Governo e delle dimissioni di Monti, a febbraio 2013 saremo chiamati nuovamente a votare i rappresentanti delle due camere. Per alcune aree del territorio si profilano anche le elezioni regionali e comunali.

[1] D.lgs. 19/2012.
[2] Nei contratti stipulati con Asl o gli ospedali il termine di adempimento passa a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Ancora, come chiosa conclusiva, la legge stabilisce che si possa applicare  il limite di due mesi quando lo richieda la natura o l’oggetto del contratto, oppure alcune circostanze esistenti alla stipula del contratto.
[3] Ciclomotori con cilindrata massima di 50cc.
[4] Tuttavia l’esame di guida dovrà essere sostenuto con un veicolo con potenza massima di 25 Kw.
[5] D.l. 74/2012 convertito nella Legge 123/2012, ha riformato in parte le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali ex. D.lgs. 267/2000.
[6] Rendiconto di gestione, riportante i risultati finanziari ed economici conseguiti in un determinato periodo di riferimento.
[7] Mediante la previsione di tetti massimi per i salari corrisposti ai vari consiglieri regionali e provinciali. 

Il contratto a tempo determinato dopo la riforma Fornero

La Riforma Fornero ha portato novità importanti anche sul contratto a tempo determinato che val la pena di analizzare, dopo aver prima visto la disciplina generale.

La legge italiana stabilisce che il contratto di lavoro debba essere stipulato a tempo indeterminato; può essere inserito un termine (trasformandosi, così in contratto “a tempo determinato”) solo in presenza di specifiche ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Perché l’assunzione a termine sia legittima [1] sono necessari alcuni requisiti fondamentali: è quindi importante prestare particolare attenzione alla forma del contratto e alla lettera di assunzione.

La motivazione
Il primo dei requisiti che legittimano l’assunzione a termine è la motivazione (o causale) che deve essere dettagliatamente specificata nella lettera di assunzione, pena l’inefficacia del termine apposto al contratto.
La motivazione al contratto a termine deve inoltre avere il carattere di temporaneità: deve cioè essere concretamente verificabile una esigenza oggettiva di carattere transitorio che legittima il ricorso ad un contratto a termine anziché a tempo indeterminato.

La proroga
Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata dello stesso non superì i 3  anni. In tali casi la proroga è ammessa una sola volta a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato.

Qualora il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato, al lavoratore spetta una maggiorazione del 20% della retribuzione per i primi 10 giorni, del 40%per ciascun giorno ulteriore.

Le novità della riforma Fornero
Per scoraggiare l’uso eccessivo delle assunzioni precarie, la riforma Fornero [2] ha introdotto alcune novità nei rapporti a termine.

In particolare è stato previsto:
- l’eliminazione del requisito delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili all’attività del datore) per poter stipulare un primo contratto a termine, purché non superiore a 1 anno; in tali casi però il contratto non può essere prorogato;
- i limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato: dai 20 giorni previsti precedentemente si è passati ai 30 giorni, in caso di rapporto a termine di durata inferiore a 6 mesi; 50 giorni in caso di durata superiore;
- l’allungamento dell’intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera a tempo indeterminato (dai 10 giorni si è passati ai 60 giorni per contratti inferiori ai 6 mesi; dai 20 giorni si è passati ai 90 per quelli superiori).

Secondo alcuni, la riforma Fornero sui contratti a termine sarebbe troppo rigida. Le aziende, infatti, hanno sempre più spesso bisogno di rinnovare, in tempi brevi, i contratti precari dei loro dipendenti, ma non possono farlo perché la legge lo vieta. Si tratta di quelle imprese che non possono fare a meno del lavoro temporaneo e che, con l’entrata in vigore della riforma, si stanno trovando in serie difficoltà.

Cosicché, per superare il problema, qualche giorno fa, attraverso una circolare diramata dal Ministero del Lavoro [3], è stato stabilito che le parti sociali, cioè le imprese e i sindacati, possono accordarsi per ridurre gli intervalli di 60 o 90 giorni previsti per il rinnovo delle assunzioni termine, attraverso delle clausole da inserire nei contratti collettivi di lavoro.

Nei prossimi mesi, infatti, dovranno essere rinnovati i contratti di diversi settori come le telecomunicazioni, il comparto metalmeccanico e quello dell’acqua e del gas.


[1] D.Lgs 368/01.
[2] Legge 92/2012.
[3] Circolare Ministero del Lavoro 27/2012.

04 gennaio 2013

Giuseppe Berretta: Grazie a tutti

Care amiche e cari amici,
avendovi scritto anche fra Natale e Capodanno, ho preferito rinviare di qualche giorno il mio grande e sentito grazie a tutti voi per il successo, che ho ottenuto alle primarie del Pd per la scelta dei parlamentari. Un successo per cui devo ringraziare voi e la vostra partecipazione, straordinaria anche nei momenti più intensi delle feste. Un grazie a voi e a tutto l'elettorato del centrosinistra e in particolare, permettetelo, al popolo del Partito Democratico. Sì, perché è stato solo il Pd il partito che ha voluto riconsegnare lo scettro all'unico sovrano: il popolo. Il nostro ha risposto in maniera entusiasmante per chi pensa che la politica è innanzi tutto processo di crescita collettiva: al primo e al secondo turno delle primarie per la scelta del candidato premier, e il 30 dicembre per i parlamentari. La democrazia, almeno noi, continuiamo a prenderla molto sul serio.
E' quindi per me ancora più grande la soddisfazione per l'esito di queste ultime primarie: 15000 cittadini, nella nostra provincia, iscritti o simpatizzanti, che condividono il progetto e il programma del Pd, hanno scelto chi li dovrà rappresentare, potendo finalmente esprimere una doppia preferenza di genere che ha consentito a belle e fresche facce femminili non solo di scendere in campo ma di conquistarlo. In lizza c'ero pure io. E voti, in queste primarie, ne ho ricevuti tanti, ottenendo uno dei migliori risultati in Italia, risultando il più votato nella provincia  - un voto su tre riportava il mio nome - e, cosa che mi riempie di gioia, nella mia Catania dove ho raccolto la metà dei voti. Di questo grande consenso vi ringrazio e mi arrogo il privilegio di ringraziarvi anche a nome di Luisa Albanella, la più votata tra le donne del Pd catanese, e di Tania Spitaleri, una giovane che, grazie al suo impegno politico, ha convinto molti elettori e di cui, sono certo, sentirete ancora parlare. Consentitemi infine di fare riferimento ai voti ottenuti nella mia Città. Il fatto che abbia riconosciuto il lavoro fin qui fatto è per me la spinta più forte a continuare con maggiore energia e con maggiore determinazione nell'impegno per Catania.
Grazie ancora!
Giuseppe

Il Mise ha liberato le frequenze 800 MHz agli operatori mobili

Stavolta è andato tutto liscio: "il ministero allo Sviluppo economico ha dato piena disponibilità delle frequenze 800 MHz agli operatori mobili, visto che abbiamo ultimato la liberazione dalle tivù locali senza intoppi", fanno sapere dal Dipartimento comunicazioni.

Il Mise è insomma riuscita a onorare l'impegno scritto nel bando di gara per l'asta Lte, che prevedeva la liberazione degli 800 MHz entro il primo gennaio. Idem per le frequenze 2.6 GHz, liberate dalla Difesa. Potranno essere usate subito dagli operatori; Tim e Vodafone già hanno attivi servizi Lte su frequenze 1800 MHz. "Sì, abbiamo a disposizione le nuove frequenze", fanno sapere da Telecom. "Faremo qualche test. Al momento non abbiamo una tempistica definita per l'utilizzo commerciale", aggiungono.

E' andata come previsto, quindi, la marcia a tappe forzate del ministero per liberare le frequenze. La prima settimana di dicembre ha liberato quelle delle emittenti che hanno acconsentito allo spegnimento volontario. Dal 13 dicembre ha dato seguito agli esiti dei bandi di gara: ha assegnato frequenze alternative per le emittenti che si sono piazzate nelle prime 18 posizioni in graduatoria, mentre ha spento gli impianti di quelle escluse. "Spegnimenti coatti? Ce ne sono stati, ma pochi. Tutto sommato, nonostante le cattive previsioni di qualcuno, siamo andati in porto senza problemi. C'è stato solo qualche ritardo nello spostamento degli impianti, per motivi oggettivi", dicono dal Dipartimento comunicazioni. A chi è stato spento è andato un indennizzo per un totale di 172 milioni di euro.

Intanto, si sta risolvendo anche l'altra grande questione riguardante l'Lte: le interferenze con le tivù. A quanto risulta, gli operatori sono arrivati a un accordo informale e stanno per firmare una convenzione, presso la Fondazione Ugo Bordoni. L'orientamento è di far svolgere i lavori a Telecom Italia, a spese di chi ha causato le interferenze. Gli utenti segnalerebbero il disservizio alla Fub (con un numero verde), che manderebbe tecnici Telecom per installare i filtri. Telecom poi presenterebbe il conto all'operatore che ha causato l'interferenza in quel caso.

Mamme lavoratrici, arriva il vocher per la baby sitter o l’asilo nido

 Voucher per pagare la baby sitter o l’asilo nido e congedo di paternità: le due maggiori innovazioni della riforma lavoro a favore delle madri lavoratrici stanno per essere operative. Manca solo il via libera della Corte dei Conti.
Le mamme che lavorano potranno usufruire, negli undici mesi successivi al congedo di maternità, di un contributo economico di 300 euro netti mensili per sei mesi da usare per pagare una baby sitter o l’asilo nido (sia pubblico sia privato accreditato).
Questo voucher può essere richiesto dalle madri lavoratrici che non  sono già esentate dal pagamento delle rette del nido per motivi economici o che già godono dei contributi previsti dal Fondo per le politiche attive.
Per i padri la novità è il congedo obbligatorio di un giorno e quello facoltativo di due giorni. Non molto, ma con un valore quanto meno simbolico. I congedi dovranno essere utilizzati in una soluzione unica. Per usufruirne il papà lavoratore dovrà dirlo al proprio datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo.
I due congedi paterni potranno essere utilizzati entro il quinto mese di vita del figlio. Potranno usufruirne anche i padri adottivi e affidatari, con trattamento economico a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione e con una contribuzione figurativa piena.



03 gennaio 2013

Legge di stabilità 2012 novità in materia del lavoro


Ritenendo di fare cosa utile, si ritiene opportuno evidenziare i provvedimenti che afferiscono, direttamente od indirettamente alla c.d. "sfera – lavoro" e che possono risultare di estrema importanza sia per il personale delle Direzioni territoriali del Lavoro che dei cittadini "utenti" e di tutti coloro che operano, direttamente od indirettamente, sul "mercato del lavoro".

Riduzione dello stanziamento a favore del Ministero del Lavoro e riforma dei patronati
Il comma 9 prevede che, a partire dal 2014, i fondi per il funzionamento del Ministero del Lavoro, siano ridotti di 30 milioni di euro annui: il tutto, nella logica del contenimento della spesa pubblica postulato dall’art. 7 della legge n. 135/2012. Tali risparmi potranno essere recuperati con la riforma dei patronati, la quale dovrebbe andare a regime a partire dal 2015, secondo alcuni principi riformatori della legge n. 152/2001, individuati dai commi compresi tra il 10 ed il 15:
  •     I patronati potranno essere emanazione di confederazioni ed associazioni sindacali che siano costituite ed operative da almeno otto anni (ora sono tre) e abbiano sedi in almeno 2/3 delle regioni e delle provincie (ora è 1/3). Per l’anno 2014 i requisiti si riferiscono alla metà dei territori regionali e nazionali;
  •     Il regolamento ministeriale dovrà prevedere anche altre significative modifiche secondo alcune previsioni modificative inserite nell’art. 13, comma 2, lettera c) e comma 7, lettera c);
  •     I patronati già esistenti debbono adeguare le loro strutture entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della norma (ossia, dal 1° gennaio 2013).

Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici
Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012, era intervenuta dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, della legge n. 122/2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR n. 1032/1973. Tale disposizione (comma 98) è abrogata dal 1° gennaio 2011. I TFS liquidati sulla base di tale disposizione sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2012, senza alcun recupero delle somme erogate prima. Il comma 99 prevede l’estinzione d’ufficio dei processi pendenti relativo alla restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% (comma 99) e le sentenze emesse, se non passate in giudicato, sono prive di effetti. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, prima del 1° gennaio 2013, come previsto, in via generale, dal comma 560).

Previdenza pubblica ed Istituti previdenziali
Il comma 108 prevede che gli Enti di previdenza pubblici debbano conseguire risparmi aggiuntivi per almeno 300 milioni di euro all’anno, intervenendo, in via prioritaria, sulla esternalizzazione dei servizi informatici, sulle convenzioni con i Caf, sulla locazione degli immobili, con la riduzione delle assunzioni per il triennio 2013 – 2015, con la riduzione dei contratti di consulenza, con la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori e con la stipula di contratti di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nel D.L.vo n. 163/2006, sui siti internet istituzionali, o in spazi o superfici interne od esterne agli immobili. La riduzione appena citata sarà ripartita (comma 112) attraverso un DM del Ministro del Lavoro da adottare entro il 1° marzo 2013.
Il comma 109 prevede, nel triennio 2013 – 2015, un piano di verifiche nei confronti dei titolari di benefici scaturenti da invalidità civile, handicap, cecità, ecc., pari ad almeno 150.000. Le eventuali economie, susseguenti a tali accertamenti, andranno a finanziare il Fondo per le non autosufficienze fino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. 
Il comma 111 prevede per l’INAIL, una riduzione degli organici, con esclusione delle professionalità sanitarie.
  
Lavoratori “salvaguardati”
Con i commi da 231 a 235 il Legislatore torna sui c.d. “lavoratori esodati” affermando che le regole “ante riforma Fornero”, ferme restando le salvaguardie individuate nei decreti interministeriali del 10 giungo e del 5 ottobre 2012, si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente:
  •     Ai soggetti che hanno cessato il rapporto entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/1991, o durante il “godimento” dell’indennità di mobilità in deroga, e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014;
  •     Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbia svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un’attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2012 (6 dicembre 2011);
  •     Ai lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012. Sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 cpc, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un’attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;
  •     Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell’indennità, debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.
Con decreto interministeriale Lavoro – Economia saranno fissati i criteri per l’attuazione delle predette disposizioni (comma 232): esso sarà emanato entro il 1° marzo 2013. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensione (comma 233).
La normativa appena esaminata è finanziata per il periodo 2013 – 2020 attraverso una serie di conferimenti che variano da anno in anno ma che, complessivamente, raggiungono i 554 milioni di euro (comma 235). Presso il Dicastero del Lavoro, per l’anno 2013 è istituito un fondo di dotazione pari a 36 milioni di euro.
Quanto appena detto ai punti b) e c) è, sostanzialmente, diverso dalla previsione contenuta nel decreto del Ministro del Lavoro 10 giugno 2012, emanato in attuazione del comma 14 dell’art. 24 della legge n. 214/2011: infatti, a certe condizioni, e con il limite massimo di reddito di 7.500 euro annui, ottenuti con rapporto di lavoro anche subordinato, ma non a tempo indeterminato, si consente agli interessati di presentare l’istanza.
L’Esecutivo verificherà, con cadenza semestrale, la situazione dei lavoratori “esodati” (comma 237).
  
Rivalutazione automatica delle pensioni
Il comma 236 interviene sulla rivalutazione degli importi pensionistici, stabilendo che per il 2014 ciò non avverrà per le fase superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Ugualmente, sempre nel 2014, ciò non avverrà anche per i c.d. “vitalizi” percepiti da coloro che sono stati parlamentari nazionali o regionali.
  
Ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi
Con i commi da 238 a 249 il Legislatore affronta i temi delle ricongiunzioni e del cumulo dei periodi assicurativi.
A domanda, viene ammessa la (comma 238) possibilità della costituzione, per lo stesso periodo di iscrizione, della posizione assicurativa invalidità, vecchiaia e superstiti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per gli iscritti al Cpdel (Enti locali), al Cps (Cassa pensione sanitari), al Cpi (insegnanti d’asilo e scuole private parificate)  e al Cpug (aiutanti ed ufficiali giudiziari) per i quali sia cessato il rapporto di lavoro entro il 30 luglio 2010. L’esercizio di tale facoltà non dà diritto alla corresponsione di ratei di pensione arretrati.
Fermo restando quanto previsto in materia di totalizzazione contributiva (comma 239), i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (anche parasubordinata) che non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti alfine di conseguire una sola pensione. I commi 241 e 242  disciplinano le modalità per la fruizione.
Il cumulo (comma 246) tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti ed il pagamento sarà effettuato dall’INPS. Ogni gestione determina “pro – quota” quanto dovuto in relazione ai periodi maturati, secondo i calcoli previsti dal proprio ordinamento.
  
ASpI e mini ASpI
Con i commi da 250 a 252 sono state introdotte alcune profonde modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di alcune novit-à che vanno ad incidere notevolmente su alcune materie come quella, ad esempio, del contributo d’ingresso all’ASpI: sicuramente l’INPS che, peraltro è già intervenuta sulla materia a più riprese (da ultimo, con la circolare n. 140/2012), fornirà ulteriori delucidazioni.
Vengono, innanzitutto, modificate le lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 2 che disciplina il trattamento di sostegno ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2016. La nuova formulazione (lettera a) prevede che per i lavoratori “under 55”, l’ASpI sia corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti “negli ultimi dodici mesi”, anche in  relazione ai trattamenti brevi di “mini ASpI”. Il testo della lettera b), prevede ora che per gli “over 55” ( di età pari ai 55), l’indennità sia corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruiti  “negli ultimi diciotto mesi”.
Viene modificato, poi, il comma 21 che riguarda la mini ASpI: l’indennità prevista dal precedente comma 20 (il requisito è di almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.
Al comma 22 è tolto il riferimento al “comma 15”: ciò significa che all’indennità di mini ASpI non trova più applicazione la previsione specifica contenuta in quel comma che fa riferimento a periodi sospensivi dell’indennità, a certe condizioni, in caso di nuova occupazione.
Viene, altresì, introdotto un nuovo comma il 24 – bis che afferma l’applicabilità all’ASpI delle norme già operanti, per quanto applicabili e se in linea con la previsione della legge n. 92, in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Ma le novità di maggiore contenuto si trovano nelle modifiche introdotte al comma 31 ove, la precedente dizione, affermava che, a partire dal 1° gennaio 2013, per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, fosse dovuta a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, nella quale andavano compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si era dato luogo alla restituzione prevista dal comma 30 (ossia, quella che concerne la trasformazione a tempo indeterminato o la costituzione di un rapporto sempre a tempo indeterminato nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente, cosa che dà diritto alla restituzione parziale del contributo addizionale pari all’1,40%). Ora il nuovo comma 31 è cambiato almeno nel primo periodo. Infatti, il contributo d’ingresso all’ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (sempre a partire dal 1° gennaio 2013) e lo stesso è, in un certo senso predeterminato, corrispondendo al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (che per il 2013 è pari a 483,80 per ogni dodici mesi, atteso che il riferimento da tenere in considerazione è 1.180 euro mensili, secondo la previsione del comma 7, anche se, forse, ma qui è necessario un sollecito chiarimento dell’INPS, il limite da prendere come riferimento dovrebbe essere il massimale dell’integrazione salariale straordinaria, fissata per il 2012 a 1119,32 euro mensili). La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche, quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata.
Per completezza di informazione va ricordato che per alcuni licenziamenti non si paga l’indennità di ingresso all’ASpI. Essi sono:
a)      i licenziamenti avvenuti al termine di procedure collettive di riduzione di personale per le quali il datore di lavoro paga il contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991) in  forma ridotta (tre mensilità di integrazione salariale, in presenza di accordo sindacale, e in maniera piena (nove mensilità), in entrambe le ipotesi rateizzate in trenta mesi, in mancanza di accordo;
b)      fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c)       fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
d)      i licenziamenti effettuati al termine della specifica procedura prevista dall’art. 4 da 1 a 7-ter (introdotto dalla legge n. 221/2011) della legge n 92/2012 relativa alle eccedenze di personale che interessano lavoratori prossimi (nel successivo quadriennio) al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Il datore di lavoro recupera anche, tramite conguaglio, le somme pagate ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 e recita il comma 7 – ter “ non trova comunque applicazione l’art. 2, comma 31, della presente legge”.
Un’altra novità è contenuta al comma 39: dal 1° gennaio 2013 sarebbe dovuto scattare l’abbattimento per le agenzie di lavoro del contributo dovuto ai fondi di formazione per i lavoratori temporanei previsto dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003 (dal 4% al 2,6%), cosa che avrebbe, sostanzialmente, “ammortizzato” il contributo addizionale dell’1,40% sui contratti a tempo determinato che scatterà dal 1° gennaio 2013. Ora, tale abbattimento è posticipato al 1° gennaio 2014.
L’ultima modifica dell’art. 2 concerne il comma 71, lettera c): a partire dal 1° gennaio 2017 ad essere abrogato non sarà l’art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, ma l’art. 11, comma 2, che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati.
  
Fondi bilaterali di solidarietà
Viene spostato (comma 251 dell’art. 3) al 17 luglio 2013 il termine ultimo  per la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori non coperti dall’ombrello “protettivo” della integrazione salariale. Viene cambiato oltrechè il comma 4 di cui si è appena parlato, anche il comma 31 nel quale si stabilisce che i Fondi debbono assicurare per le causali di CIG e CIGS, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari almeno all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore complessive lavorabili da computare in un biennio mobile.

Incentivi all’occupazione
L’art. 4 della legge n. 92/2012 ingloba un nuovo comma, il 12 – bis: in materia di incentivi per l’incremento quali – quantitativo dell’occupazione giovanile e femminile, resta valido il DM “concertato” Lavoro – Economia del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. del successivo 17 ottobre, che prevede incentivi “graduali” in caso di trasformazione di collaborazioni coordinate e continuative o di associazioni in partecipazione, in rapporti a tempo indeterminato o di nuove assunzioni a termine di durata di almeno dodici mesi.
  
Fondi strutturali 2007 – 2013
Il comma 253 prevede programmi cofinanziati ed, al contempo, incrementa le somme da stanziare finalizzate al Fondo per l’occupazione e la formazione.

Ammortizzatori sociali in deroga
Il comma 255 prevede un monitoraggio ministeriale sulle effettive esigenze di cassa destinate a questo tipo di interventi: se alla data del 30 aprile 2013 dovesse emergere dalle relazioni delle regioni e delle Province Autonome la necessità di ulteriori interventi finanziari, il Ministero del Lavoro potrà prevedere altre forme di intervento, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come, ad esempio, in via eccezionale, con la devoluzione delle risorse del 50% scaturente dall’aumento contributivo previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978, per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2013.
La somma complessivamente destinata agli ammortizzatori in deroga è di 1.200 milioni di euro, frutto della somma tra 1.000 milioni già previsti dalla legge n. 92/2012 e 200 milioni dalla legge di stabilità (118 provenienti dal Fondo sgravi contributivi e 82 dal fondo per la formazione)
  
Contratti di solidarietà
Il contributo integrativo all’80% per i contratti di solidarietà è prorogato (comma 256) per tutto il 2013, con un tetto complessivo di 60 milioni di euro che, peraltro, ricomprende il finanziamento per lo stesso anno, dei contratti di solidarietà di tipo B con 35 milioni di euro. Questi ultimi, è bene ricordarlo, sono quelli previsti dall’art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge n. 236/1993 e riguardano, in generale, le imprese non coperte dal trattamento integrativo salariale straordinario (cui sono, direttamente, collegati quelli di tipo A ex art. 1, comma 1, della legge n.863/1984) e quelle artigiane ove l’apposito fondo di solidarietà deve “concorrere” alla copertura.
  
Lavori socialmente utili
Il comma 265 prevede un ulteriore stanziamento per il 2013 pari a 110 milioni di euro destinati alla Regione Campania.
  
Modifiche al D.L.vo n. 151/2001 in materia di tutela della maternità e della paternità delle pescatrici autonome
Il commi 336 e 337 intervengono sul D.L.vo n. 151/2001 includendo le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, all’interno delle disposizioni che tutelano la maternità per le lavoratrici autonome. Di conseguenza, sono modificati l’art. 66, comma 1 e l’art. 68, con l’introduzione di u n comma 2-bis che quantifica l’indennità giornaliera nella misura pari all’80% della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per il settore. Viene esteso il congedo parentale previsto dall’art. 69 commi 1 e 1-bis. Tale norma è stata attuata in applicazione ad una Direttiva europea alla quale il nostro ordinamento si è dovuto adeguare, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni.
  
Parità uomo – donna
Con alcune modifiche al D.L.vo n. 198/2006, il comma 338 introduce l’obbligo, a carico degli organismi di parità, dello scambio di informazioni disponibili, con gli altri organismi europei. Il divieto di qualsiasi discriminazione in materia di accesso al lavoro riguarda anche l’ampliamento di un’impresa o l’avvio e l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma (“inserimento” nell’art. 27, comma 1, del D.L.vo n. 198/2006.

Congedi parentali
Il comma 339 interviene profondamente su alcune disposizioni del D.L.vo n. 151/2001 in materia di congedi parentali, recependo la Direttiva CE 2010/18, attuativa dell’accordo quadro sottoscritto a livello europeo.
All’art. 32, viene aggiunto un nuovo comma l’1-bis che affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria, con l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, con un occhio di riguardo, circa le modalità di fruizione, per il personale del comparto sicurezza e difesa, di quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Il comma 3 dell’art. 32, seppur leggermente modificato, conferma la validità del termine di preavviso al datore di lavoro di quindici giorni per il “godimento” dell’istituto, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo. Dopo il comma 4 è stato aggiunto anche un altro comma, il 4 – bis: durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa.
La norma è pienamente operativa dal 1° gennaio 2013, ma per la concreta attuazione si dovranno attendere le determinazioni delle pattuizioni collettive.
  
Soggetti interessati dal sisma nella Pianura Padana
I commi da 365 a 368 individuano una serie di misure in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e delle imprese agricole che hanno sede operativa nei comuni colpiti dal sisma per accedere a forme di finanziamento bancario: il comma 366 prevede la possibilità di accedere ad un finanziamento statale per i versamenti, senza applicazione di alcuna sanzione, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti fino al 30 giugno 2013.
  
Proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le piccole imprese
Il comma 388 afferma che “è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge”. Tra questi c’è il termine per le imprese fino a dieci dipendenti che possono autocertificare, in alternativa al documento, l’avvenuta valutazione dei rischi. Tutto questo in un quadro normativo nel quale è contemplato il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. del 6 dicembre successivo, con cui, pur in presenza del D.L. n. 57/2012 che aveva fissato la data per le piccole aziende al 31 dicembre 2012, faceva scattare l’entrata in vigore alla data del 5 febbraio 2013. Il Decreto prevedeva procedure standardizzate sia per le piccole che per le medie imprese. Sulla scorta del differimento dei termini appena detto (che riguarda soltanto le aziende dimensionate fino a dieci unità), quest’ultime, dal luglio prossimo, dovranno effettuare la valutazione dei rischi seguendo la procedura “standard” (scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro www. lavoro.gov.it, alla partizione “sicurezza nel lavoro”) indicando sia il modello di riferimento che l’aggiornamento, necessari per l’individuazione delle misure prevenzionistiche e protettive e, allo stesso tempo, dovranno ipotizzare la programmazione di tutto ciò che è necessario per il miglioramento della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Per le medie imprese, invece, (che sono quelle che occupano fino a cinquanta dipendenti) il termine per l’adozione della procedura standardizzata resta fissato al 5 febbraio 2013.
  
Contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni Pubbliche
Nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria (comma 400) le Pubbliche Amministrazioni (art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001) possono prorogare i contratti a termine in essere al 30 novembre 2012 che superano il limite massimo dei 36 mesi o il diverso limite fissato dalla contrattazione collettiva di comparto, fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le OOSS di settore, secondo la previsione dell’art. 5, comma 4-bis, del D.L.vo n. 368/2001. Il comma 401 modifica, con due commi, il 3-bis ed il 3-ter l’art. 35 del D.L.vo n. 165/2001, apportando delle specifiche modifiche in materia di reclutamento del personale, con riserva del 40% dei posti (limite massimo) a favore di coloro che hanno prestato la propria attività con rapporti di lavoro subordinato, alla data del bando di concorso, per almeno tre anni di servizio e con valorizzazione, con apposito punteggio dell’esperienza professionale maturata. Le modalità ed i criteri applicativi saranno forniti con DPCM che dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2013. Vale la pena di ricordare come nel pubblico impiego lo “sforamento” del termine massimo non comporti la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, ma soltanto una responsabilità di natura economica del dirigente responsabile finalizzata ad un eventuale risarcimento del danno. Questo principio è contenuto nell’art. 36 del D.L.vo n. 165/2001 che ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale (cosa ovvia, atteso che l’”incardina mento” negli organici della P.A. può avvenire soltanto con concorso o procedure selettive alternative, secondo il dettato dell’art. 97 della Costituzione) che della Corte Europea di Giustizia la quale ha ritenuto conforme la disposizione, all’ordinamento comunitario.
  
Consigli di vigilanza e di indirizzo dell’INPS e dell’INAIL
Il termine di scadenza previsto per tali organismi viene prorogato dal comma 402, al 30 aprile 2013. A tal proposito gli obiettivi di risparmio derivanti dalle misure di razionalizzazione sono incrementati, per il 2013, di 150.000 euro destinati al funzionamento di tali organismi “prorogati”.

Legge n. 2/2009, art. 19: proroga di alcuni ammortizzatori
Il comma 405 prevede la proroga, a tutto il 2013, del finanziamento degli ammortizzatori individuati ai commi 14, 15 e 16 (al 90%) dell’art. 19 della legge n. 2/2009.
  
Regolamenti organizzativi dei Ministeri
Il comma 406 proroga al 28 febbraio 2013 il termine ultimo per le Amministrazioni centrali dello Stato, per definire i propri assetti organizzativi.

Personale degli Sportelli Unici per l’Immigrazione e delle Questure
Il comma 410, nel prevedere una proroga dei contratti in scadenza fino al 30 giugno 2013, assegna 10 milioni di euro per il loro finanziamento.

Finanziamento dei premi di produttività
Con il comma 481 il Legislatore, in attuazione anche dell’accordo sulla detassazione dei premi di produttività sottoscritto dalle parti sociali (ma non dalla CGIL),  ha stanziato 950 milioni per l’anno 2013, cui dovrebbero essere aggiunti i 263 milioni già previsti dalla legge n. 83/2011, finalizzata ad una “speciale agevolazione”. Nulla di più dice il provvedimento se non un rinvio ad un DPCM, “concertato” con il Ministro dell’Economia, da varare entro il prossimo 15 gennaio 2013 che dovrebbe fissare le modalità di attuazione. Se ciò non dovesse avvenire, continua il Legislatore, il Governo, previa comunicazione alle Camere, si dovrebbe far promotore di un’apposita iniziativa legislativa (cosa che, al momento, appare impossibile essendo il Parlamento sciolto) finalizzata a destinare le risorse a politiche per l’incremento della produttività ed al rafforzamento dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese  e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le stesse previsto dall’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Il comma 522 interviene su alcune specifiche disposizioni contenute nella legge n. 146/1990, dimezzando le sanzioni  a carico di chi non rispetta l’obbligo di erogazione dei servizi ritenuti essenziali in caso di sciopera. In particolare si interviene sui commi 2 (da 5.000 a 2.500 euro), 4 (da 5.000 a 2.500 euro) e 4 –bis (da 5.000 a 2.500 euro) dell’art. 4 e sul comma 1, secondo periodo (da 5.000 a 2.500 euro) dell’art. 9. Con il comma 523 si provvede al finanziamento, anche per il prossimo triennio, della commissione di garanzia sugli scioperi.

02 gennaio 2013

Camusso: "Dall’Europa alle politiche sociali agenda Monti molto deludente"

In un'intervista al quotidiano 'la Repubblica' è netto il giudizio espresso dal Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, sull'agenda Monti: "Ci sono i titoli, ma mancano le proposte. È stata una lettura deludente, priva di pensiero innovativo. Un déjà vu". "Il conservatore è lui non la CGIL"
«Ci sono i titoli ma mancano le proposte»: giudizio netto quello di Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, sull’agenda Monti. «È stata una lettura deludente, priva di pensiero innovativo. Un déjà vu», dice il capo del più grande sindacato italiano additato proprio dal premier dimissionario come uno dei soggetti della conservazione.

Camusso, ma lei se l’aspettava che Monti scegliesse l’impegno politico?
«Lo dissi in tempi non sospetti che il cosiddetto patto per la produttività, quello che la CGIL non ha firmato, costituiva un’operazione politica. Dunque non mi ha stupito la mossa di Monti anche se rimango perplessa su come un governo nato super partes possa partecipare a una competizione elettorale ».
Quella sulla produttività era un’operazione politica perché finiva per escludere la CGIL? «Perché sceglieva uno schieramento, dava vita a una grande coalizione attraverso la quale realizzare un’operazione di divisione»
Che poi ha portato Monti a definire la CGIL conservatrice?
«Non mi affascina dare voti. Certo quella mi pare una tesi ardita tanto più che proviene da chi ha negato la concertazione e al massimo ha “concesso” la consultazione ».
Resta il fatto che Monti vi considera un ostacolo all’innovazione.
«Mi pare che a partire dal capitolo sull’Europa, l’agenda Monti sia totalmente espressione di una posizione conservatrice. Rispetto a un dibattito che si pone il tema della federazione degli stati europei, il programma del presidente del Consiglio è fermo al fiscal compact. Da quella concezione dell’Europa deriva anche l’assenza delle politiche sociali nell’azione del governo e che l’agenda ripropone ».
I vincoli europei vanno però rispettati. O pensa che vadano ridiscussi?
«Certo che quei vincoli vanno rispettati. E capisco che dopo Berlusconi andava precisato, ma non si può ridurre l’Europa al fiscal compact».
Ritiene che ci siano somiglianze tra il programma di Monti e quello del ‘94 di Berlusconi?
Alcuni lo pensano, io no. L’unica cosa che mi asconcerta è l’idea che nella società civile esistano solo gli imprenditori. Non c’è nient’altro. Manca la società che certo è un paradosso per chi sostiene — e io condivido — che si debba superare l’individualismo per ritornare a una dimensione collettiva. La “mancanza di società” conduce così a sorvolare sui temi decisivi come per esempio quelli della cittadinanza per tutti coloro che nascono in Italia o della laicità».
Quale ruolo pensa abbia avuto la Chiesa nella costruzione della discesa in campo di Monti? «Penso che la Chiesa si sia fin troppo occupata della sfera secolare del potere. Ma è difficile non vedere una sua influenza nella concezione tradizionalissima e poco realistica della famiglia, quale emerge dall’agenda Monti».
Non è d’accordo con Monti quando sostiene che si deve ridare vigore alla produzione industriale? "Significativamente il capitolo sull’industria comincia citando tre casi: Ilva, Alcoa, Irisbus. Perfetto: tre vertenze non risolte. Le ricordo che Monti è il presidente del Consiglio dimissionario. Quelle vertenze le ha gestite anche il suo governo».
C’è anche la proposta di istituire un Fondo per le ristrutturazioni industriali. Non le piace?
«Il limite di quell’agenda è che si affida tutto al fisco e alla ripresa degli investimenti dei privati. Allo Stato non viene affidato alcun compito. Perché non si propone di incrementare gli investimenti pubblici produttivi? L’unica leva su cui si opera è quella fiscale. Si riduce tutto a una manovra fiscale, con l’attivazione di crediti di imposta, di defiscalizzazioni, di trattamenti fiscali diversificati. Per il resto ci sono i temi, ma mancano i relativi svolgimenti».
Sul lavoro c’è un pacchetto di proposte sui giovani e le donne. Idee conservatrici?
«Si dice che c’è il dualismo nel mercato del lavoro, ma non come uscirne. E soprattutto si dice che non vanno toccate le nuove norme sul lavoro. Difficile non essere d’accordo che al massimo si possa rimanere disoccupati per un anno. Domanda: come?».
Quello sulle donne non è un capitolo originale? «Per la verità Monti aveva detto le stesse cose nel suo discorso di insediamento davanti alle Camere. E poi sono almeno dieci anni che noi della CGIL, forti anche di uno studio proprio della Bocconi, sosteniamo che con 100 mila nuovi posti di lavoro di donne il Pil potrebbe crescere dell’1,5 per cento. Ma poi, le politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia Monti pensa di farle con la leva fiscale o con i servizi pubblici? Di tutto questo non c’è traccia. Così come sono stati espunti il Mezzogiorno, la coesione sociale, e lo stesso fenomeno della povertà infantile».
Eppure si riconosce la centralità della scuola. Più che la Thatcher, come lei ha detto, Monti copia Tony Blair. Non crede?
«Sulla formazione e la scuola, al di là del titolo, il documento cita solo la valutazione degli insegnanti e nulla dice come rimediare ai tagli. Mi pare davvero poco se, come penso, su scuola e formazione costruiamo il nostro futuro».

Telecom Italia, prepara la cura d’urto sui costi

ROMA (MF-DJ) Telecom Italia prepara la cura d’urto sui costi, mettendo a punto un piano che sara’ presentato ai primi di febbraio. Il Giornale scrive che il 2013 doveva iniziare in maniera diversa per Telecom Italia. Il presidente Franco Bernabe’ aveva promesso la vendita di La7 che, con i suoi 50 milioni di perdite annue, pesa sui conti. Invece, le offerte dei possibili interessati, in primo luogo il fondo Clessidra, non sono state abbastanza allettanti e cosi’ il Cda ha avuto mandato di spendersi per cercare di migliorare le offerte.

Nell’attesa di un rilancio da parte dei pretendenti, la vendita latita, come pure le iniziative di scorporo della rete fissa. Cosi’ Telecom frenata dall’alto debito, circa 30 miliardi, cerca di rilanciare i conti con tagli alla spesa. I sindacati hanno gia’ qualche idea di quello che Telecom potrebbe fare per tagliare i costi fissi che sono rappresentati, in larga parte, dai dipendenti che oggi sono 48.000, ossia la meta’ rispetto agli oltre 100.000 del 2001. “La societa’ vuole agire su due fronti - ha spiegato Michele Azzola, segretario nazionale della Slc Cgil-: da un lato ha gia’ varato, qualche settimana fa con un ordine di servizio, una nuova divisione interna per riunire tutti i lavoratori dei call center (dal 187 al 119), mentre dall’altra vuole riportare in azienda una serie di funzioni risparmiando sugli appalti. Certo non licenzierebbe nessuno, ma creerebbe disoccupazione nelle ditte appaltatrici che, sinora, hanno lavorato per Telecom. Inoltre obbligherebbe il personale interno a occuparsi di funzioni che non ha mai svolto. Per Telecom queste manovre potrebbero valere risparmi dai 6 ai 700 milioni di euro annui”.

Il boccone pregiato e’ la creazione della societa’ per il personale dei call center, che interessa circa 13.000 dipendenti. Ma il sindacato ha gia’ contestato l’operazione, nata senza alcuna consultazione, perche’ teme che possa preludere a ulteriori frazionamenti. Anche l’ipotesi di scorporo della rete preoccupa perche’ non vorremmo che “restasse un’azienda che non e’ in grado di garantire i livelli occupazionali attuali”, aggiunge Azzola. Secondo alcune ipotesi, nella nuova societa’ della rete possano confluire circa 20.000 dipendenti, ossia quelli che oggi sono impiegati nella struttura che si occupa di questo stesso ramo d’azienda, e a questi ne potrebbero essere aggiunti altri per la parte contabile e impiegatizia.

Elezioni 2013: il web farà la differenza

Tra meno di 60 giorni la frittata sarà fatta! 80000 fonti di cui solo 300 testate giornalistiche avranno fatto la differenza nel voto elettorale. Consultate da oltre 24000000 di italiani di cui oltre 11000000 anche fuori casa, in treno, dal parrucchiere le informazioni multimediali faranno ascoltare, vedere e leggere perché non votare un Candidato o perché votarlo. Uno tsunami che già oggi e' stato rilevato sposta il 25% del voto dell'intero corpo elettorale e non, come dei sondaggi, di chi va a votare.

Un peso che è determinante per ogni risultato visto che oltre il 50% del corpo elettorale non ha ancora deciso. La "web reputation" politica si forma esponendo i profili della persona candidata e associandola a fatti, nomi, luoghi , frequentazioni, votazioni rappresentate con immagini, audio , video e testi. Rivedremo e rileggeremo come attuali vecchie e superate notizie. Qualora il Partito o il candidato si ritenga aggredito, perché nei forum della Rai o del settimanale della Città si leggono 50 commenti che riportano tutti argomentati fatti pregiudizievoli per la sua onorabilità e che sicuramente modificano le intenzioni di voto, cosa fare? A norma vigente la giustizia non ha i tempi contingentati di una campagna elettorale e non esiste il giorno del silenzio in internet precedente il giorno del voto.

Esistono piattaforme in grado di puntare contemporaneamente i social forum, i blog, i siti scelti oculatamente tra le 80000 fonti presenti in Italia e generare un traffico di discussione 100 volte più convincente di qualsiasi "prima pagina" o dibattito televisivo, peraltro strozzato dalla sempre più inutile "par condicio". La manipolazione della Democrazia sarà un fatto quotidiano durante tutta la campagna elettorale e solo la creazione di una "Camera Arbitrale", formata  tra Agcom/Co.Re.Com, che reagisca entro 24/48 ore può ridurre un danno oggettivo in grado di alterare il consenso altrimenti generabile con informazione multimediale costruita ad hoc e somministrata come verità .

Questa condizione cifra l'attuale ritardo della Politica in Italia con l'attualità ed e' per l'interesse di vivere in un Paese realmente democratico che occorre concretamente intervenire . Il club dei "pentiti del lunedì " e' sempre aperto.