La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello avanzato da CGIL, CISL e UIL in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.
Come sapete infatti la L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”.
Non era chiaro ad oggi se questa fosse prerogativa esclusivamente affidata alla contrattazione di primo livello. L’interpello chiarisce il dubbio, stabilendo che, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale…” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.
Si tratta di una novità importante, che permetterà di intervenire, attraverso la contrattazione di secondo livello, nei casi in cui i recenti rinnovi contrattuali, avvenuti a ridosso dell’emanazione della suddetta Legge, non hanno regolamentato la materia.
Rimane comunque l’impegno della nostra categoria a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria nel corso dei prossimi rinnovi dei CCNL.
p. la Segreteria Nazionale SLC CGIL
Barbara Apuzzo