12 marzo 2012

Modalità di fruizione dei permessi di cui all’art.33, comma 3, Legge n.104/1992

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con gli interpelli n. 31 del 6 luglio 2010 e n.1 del 27 gennaio 2012, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, vengono affrontate, in assenza di una disciplina normativa ad hoc, le annose questioni avente ad oggetto: (i) il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto; (ii) il soggetto – datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di fruizione del permesso; (iii) la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data. Segue una breve disamina della norma, per poi analizzare la posizione assunta dal Ministero del Lavoro in merito alle problematiche oggetto d’interpello.

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