26 marzo 2012

Telemaco - Accordo su familiari a carico

Tra

Assotelecomunicazioni - Asstel, rappresentata da Raffaele Nardacchione e Rita Fontana

e

Slc-Cgil, rappresentata da Michele Azzola

Fistel-Cisl, rappresentata da Giorgio Serao

Uilcom-Uil, rappresentata da Salvatore Ugliarolo

in qualità di Parti Istitutive del Fondo Pensione Telemaco


premesso che:

la possibilità di adesione alle forme pensionistiche complementari per i soggetti fiscalmente a carico è richiamata dal D.Igs 252/05 (art. 8, comma 1) e dalle Direttive generali alle forme pensionistiche della COVIP del 28/6/2006. Queste ultime precisano che possono aderire alle forme di previdenza complementare collettive anche i soggetti c.d. "fiscalmente a carico" di cui all'articolo 12 del TUIR e che, nel caso di fondi pensione negoziali, tale possibilità di iscrizione deve essere esplicitamente prevista dallo Statuto;

l'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Igs 47/2000 prevede un regime di deducibilità fiscale dei contributi di previdenza complementare versati a favore di soggetti fiscalmente a carico, confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 2007.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono di consentire l'iscrizione al Fondo Pensione Telemaco dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori associati, al sensi della vigente disciplina tributaria, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del Consiglio di amministrazione del Fondo che adeguerà lo Statuto e adotterà il Regolamento specifico.


L'adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico pub avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo a condizione che al momento dell'adesione il lavoratore sia associato al Fondo e ancora in servizio presso una delle aziende aderenti a Telemaco.


I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro situazione. L'importo della contribuzione e le cadenze del versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dal lavoratore o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.


Nulla e dovuto a titolo di quota d'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico. Dalla contribuzione del fiscalmente a carico e prelevata ogni anno una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri associati al Fondo. Dall'ammontare delle erogazioni per anticipazione, riscatto o prestazione pensionistica può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.

I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fonda ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all'elezione degli organi del Fonda, ne possono ricoprire la carica di Delegato all'assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fonda.

NOTA DI REDAZIONE

Nella foto Michele Azzola nuovo responsabile AREA TLC per SLC CGIL NAZIONALE