I tirocini formativi sono regolamentati dalla legge n.196 del 24 giugno 1997 e dal decreto interministeriale 25 marzo 1998 n.142. Art.51. L’art.18 della legge n.196 del 24 giugno 1997 indica tutte le condizioni generali per l'espletamento dei tirocini e nell’art.19 ,viene demandata alle regioni a statuto speciale la relativa competenza.
In Sicilia la materia dei tirocini è trattata dalla legge regionale 26 marzo 2002 n.2. Viene definito come uno strumento di politica attiva del lavoro che si realizza nel rapporto che si instaura tra un datore di lavoro ed un soggetto (tirocinante) per consentire a quest’ultimo di acquisire un’esperienza lavorativa, a scopi formativi e di orientamento.
Nello svolgimento in situazione lavorativa di un percorso orientativo-formativo e nel coinvolgimento diretto dell’impresa nel sistema della formazione, sta il valore originale dei tirocini, nel cui processo viene assegnato al dato esperienziale l’esclusivo veicolo per l’acquisizione di conoscenze e competenze. L’esclusivo obiettivo di formazione e di orientamento rende, infatti, tale misura non configurabile come rapporto di lavoro subordinato.
L’ispettorato provinciale del lavoro – come specificato dal comma 11 della legge regionale 26 marzo 2002 n.2- ha un importante ruolo di vigilanza, può infatti effettuare ispezioni presso il datore di lavoro ospitante per accertare la corretta applicazione della normativa e, soprattutto, che l’esperienza di tirocinio non costituisca rapporto di lavoro. Inoltre, ribadisce che l’abuso del ricorso alla misura del tirocinio può, infatti, determinare il rischio che tali interventi si trasformino in un mezzo per ottenere personale senza alcun costo, compromettendo l’obiettivo formativo del tirocinante.
La fase pratica della formazione del tirocinante, che si realizza con l’assistenza operativa allo stesso da parte del tutor aziendale non può, comportare l’assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte secondo le indicazioni fruite dai due tutor. Ove ciò si verificasse, darebbe luogo a costituzione di rapporto di lavoro in violazione dell’art. 1, comma 2 del D.I. n.142/98.
In tal senso, risulta evidente che il tirocinio pratico si concreta in una attività di “affiancamento” e non nella sostituzione di carenze organiche dell’azienda.
Per tali motivi, non possiamo che essere fortemente contrari all'utilizzo di tirocinanti presso l'azienda Almaviva contact di Catania, poiché siamo sicuri che si tratti solo di politiche aziendali, volte ad abbassare il costo del lavoro.
Un cordiale saluto,
IL COORDINATORE REG.LE
Minneci Paolo