14 luglio 2014

Controllo sui lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro

Si ribadisce, qualora ce ne fosse ancora bisogno di farlo che  è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiatura di controllo o qualsiasi altro tipo di documentazione  che siano richieste per esigenze organizzative e produttive, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere ottenute soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali . In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Un controllo da parte del datore di lavoro rivolto solo all’attività lavorativa dei propri dipendenti è vietato dalla legge . Il datore, infatti, non può accertarsi, con mezzi di controllo, se i propri dipendenti lavorano o quanto lavorano; non può farlo né in modo diretto né a distanza .
Nel caso in cui il datore trasgredisca a tale divieto, oltre ad essere prevista una sanzione penale, è disposta l’inutilizzabilità, ai fini disciplinari e processuali, dei dati illegittimamente acquisiti. Quindi il potere di controllo esercitabile dal datore di lavoro non é illimitato: i primi limiti derivano dal contrapposto diritto dei prestatori di lavoro al rispetto, anche sul luogo di lavoro, della propria riservatezza, dignità personale, libertà di espressione e di comunicazione.
Ed è proprio da questa esigenza di contemperare i contrapposti interessi che si generano le norme dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), il quale disciplina una serie di controlli tra loro differenti: il controllo sul corretto adempimento della prestazione lavorativa  sul patrimonio aziendale  o sulla persona dei lavoratori  giungendo sino al controllo a distanza attraverso apparecchiature.
Ricordiamo inoltre che laddove il datore di lavoro non abbia preventivamente consultato le rappresentanze sindacali si configura un atteggiamento di condotta antisindacale (art. 28 Stat. lav.) che implica una denuncia alle autorità competenti.