26 agosto 2011

Telecom Italia: Regolamento in materia di malattia

1. DEFINIZIONE

Ai fini del presente Regolamento per malattia deve intendersi uno stato patologico acuto o sub- acuto che comporti un’incapacità lavorativa alle mansioni cui il dipendente è assegnato e la totale impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al personale quadro, impiegatizio ed operaio cui si applica il CCNL TLC 3 dicembre 2005.

3. ONERI E OBBLIGHI IN CAPO AL LAVORATORE

3.1 Comunicazione di inizio malattia

Il lavoratore che non si presenti in servizio per malattia deve darne avviso all’Azienda entro il primo giorno in cui si è verificata l’assenza, comunicando contestualmente il luogo ove si trovi degente, se diverso dal domicilio già noto all’Azienda stessa, nonché eventuali variazioni successive del luogo di degenza espressamente autorizzate dal medico(art. 36 CCNL)1.

Al fine di consentire le necessarie soluzioni organizzative da parte dell’Azienda l’assenza dovrà essere comunicata il primo giorno di assenza prima dell’inizio dell’orario di lavoro o entro l’orario stabilito per il termine della fascia di flessibilità.


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