01 agosto 2012

Poste: il contratto a tempo determinato stipulato dopo il 1998 si trasforma in full time


(Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 12 luglio 2012, n. 11796)
1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1362 c.c. in relazione all'accordo 25.9.97 e successivi accordi integrativi, per avere l'impugnata sentenza subordinato la legittimità del contratto a termine inter partes alla dimostrazione della sussistenza di un nesso eziologico fra l'assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione, requisito non previsto nè voluto dalle parti collettive, come risultante dall'interpretazione letterale dell'accordo 25.9.97 e dalla delega in bianco loro attribuita dal legislatore con il cit. art. 23 nel delineare nuove ipotesi di contratto a termine.
Il motivo è infondato.
E' pacifico inter partes che il contratto a termine de quo è stato stipulato - ai sensi dell'art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall'accordo aziendale 25.9.97 - in data successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura autorizzatoria prevista dalla stessa autonomia collettiva.
Tale considerazione - in base all'indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e al D.Lgs. n. 368 del 2001) - è sufficiente a sostenere l'affermata nullità del termine apposto al contratto de quo (in tal senso correggendosi ex art. 384 c.p.c., u.c. la motivazione svolta dalla sentenza impugnata).
A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che "l'attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).
Ove però - come accaduto nel caso di specie - un limite temporale (quello del 30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745; Cass. 14.2.2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass. 1.10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 ti. 21062; Cass. 27.3.2008 n . 7979; Cass. n. 18376/2006).
In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, il che assorbe ogni ulteriore argomentazione a riguardo svolta nel primo motivo di ricorso.

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Documenti:
cass_11796_2012-a.html