Con la circolare n. 150, l'Inps comunica che il congedo straordinario di durata non superiore a due anni per assistere una persona disabile in situazione di gravità, può essere chiesto, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti che prioritariamente ne hanno titolo, anche da parenti e affini entro il terzo grado purché conviventi con la persona disabile.
La decisione dell'Istituto fa seguito a quanto indicato dalla sentenza n. 203/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 c. 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno e tutela della maternità e della paternità, nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona disabile.