Oggi vogliamo parlare e trattare l’argomento della reperibilità dopo aver ricevuto la visita fiscale di controllo, da parte del medico dell’Inps, richiesta dall’azienda.
Perché in questi casi il lavoratore ha la possibilità di uscire di casa e allontanarsi dal proprio domicilio.
Tutti noi conosciamo oramai a menadito gli orari e i giorni a cui il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti a farsi trovare reperibili in casa, per consentire la visita fiscale effettuata dal medico fiscale dell’Inps, inviato dall’azienda a controllare che la malattia del dipendente sia effettiva; chi volesse approfondire come si svolge la visita fiscale, vi invitiamo a leggere il nostro articolo ” La visita fiscale”, ma non per questo si deve rimanere chiusi in casa tutte le 24 ore.
Soprattutto perché ci sono alcune malattie che non richiedono un continuo ricovero a letto. E allora ben può il lavoratore o la lavoratrice allontanarsi dal proprio domicilio una volta avvenuta la visita.
Questo è possibile purché, ovviamente, così facendo, egli o ella non vadano a compromettere la propria guarigione (il dipendente, infatti, ha il dovere giuridico – sanzionabile dall’azienda – di non allungare i tempi del rientro sul posto di lavoro).
Il tema delle visite fiscali e delle nuove fasce di reperibilità del lavoratore che usufruisce dei permessi per malattia, sono argomenti molto sensibili e delicati negli ambienti aziendali. E questo perché la giurisprudenza è orientata nel senso, prevalentemente unico, di ritenere sanzionabile, a livello disciplinare, il dipendente che non si faccia trovare dal medico dell’Inps; e ciò a prescindere dalla effettiva sussistenza della malattia. Salvo, infatti, alcune giustificazioni ritenute valide, il dipendente benché davvero malato, non può comunque allontanarsi finché non è avvenuta la visita di controllo.
Ma, nonostante tutto, quello che spesso si ignora, è che una volta andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l’obbligo della reperibilità e ben si può assentare dalla propria dimora.
E questo ovviamente non e’ ne un nostro invito, ne tantomeno una nostra presupposizione, ma invece il chiarimento proviene da una “fonte ufficiale” come la Cassazione che, con una sentenza di qualche anno fa riportata peraltro dai media dell’epoca e forse oggi un po’ volutamente “dimenticata”.
la vicenda:
Un lavoratore era uscito immediatamente dopo la visita fiscale e, per questo, aveva ricevuto la sanzione dall’Inps e dal datore di lavoro secondo cui era suo diritto disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale.
Ma la propria casa non è, e non deve di diventare una galera per il lavoratore malato.
Non passa la tesi dell’Inps secondo cui il dipendente in permesso, anche dopo l’accertamento del medico di controllo, è obbligato, per tutta la durata della malattia, a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Peraltro, sempre la Cassazione, ha ritenuto illecite le visite di controllo ripetute e persecutorie. Praticamente si vanno a ledere dei diritti civili.
Secondo i supremi giudici, il lavoratore assente per malattia ha la facoltà piena di disporre liberamente del proprio diritto alla “locomozione” che non può essere limitato oltre il tempo strettamente necessario a consentire il controllo medico del suo stato di salute. Quindi, una volta che il medico fiscale dell’Inps abbia già visitato l’interessato, questi ritorna in totale libertà di movimento.
Se così non fosse, una volta accertata la malattia del dipendente, continuare a obbligarlo alle fasce di reperibilità significherebbe imporgli un riposo forzato quotidiano. Riposo che, peraltro, potrebbe non essere compatibile con alcune malattie che, per la relativa cura, potrebbero richiedere e consigliare quasi per assurdo, l’allontanamento da casa (si pensi all’asma allergica di fronte alla quale non c’è niente di meglio di una giornata al mare).