L'abbandono del posto di lavoro comporta come legittima reazione del datore il licenziamento, solo allorché tale comportamento si traduca in danno grave o nel fondato pericolo di un danno; pertanto, ove sia sicuramente da escludere, “a priori” ,ogni possibilità di danno o di pericolo, deve ritenersi illegittimo, perché comminato in contrasto con l'art. 2106 del codice civile (che stabilisce il principio della proporzionalità fra l'entità dell'infrazione e la misura della sanzione disciplinare) il licenziamento del dipendente che abbia abbandonato, arbitrariamente, il proprio posto di lavoro un quarto d'ora prima della fine del turno.
Perfino, la circostanza verificatasi della “falsificazione” della timbratura del cartellino (finalizzata all’anticipata uscita), pur costituendo infrazione non lieve suscettibile di sanzione disciplinare, non può costituire quel “notevole inadempimento”, richiesto dalla legge per la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento.
Lo ha deciso, in una recentissima sentenza, il Tribunale di Foggia, sezione Lavoro, nell’annullare il licenziamento comminato ad un lavoratore di un’ azienda operante in Manfredonia, reo di aver “truccato” il cartellino riportante l’orario di ingresso e di uscita dalla “fabbrica”, per poter “abbandonare” il proprio posto di lavoro circa un quarto d’ora prima del proprio “fine-turno”!
L’azienda aveva sostenuto in giudizio la tesi della correttezza della sanzione massima comminata al lavoratore “imbroglione”, affermando che il licenziamento disciplinare disposto era legittimo in quanto il comportamento dell’operaio costituiva una “condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto tra le parti, evidenziando il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno il datore di lavoro”. ( in tal senso vedasi difatti Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 7 dicembre 2010, n. 24796 ).
Ma il Tribunale di Foggia non ha inteso aderire a tale motivazione giuridica addotta, preferendo invece condividere il recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che “in tema di licenziamento disciplinare la gravità della condotta contestata del lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva del suo contenuto obiettivo, della sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento, ed all’intensità dell’elemento volitivo”. ( così , di contro, Corte di Cassazione, Sez. Lav., 1 marzo 2011, n. 5019).
Il magistrato del lavoro dauno ha, inoltre, precisato che, poiché nel caso di specie, erano state introdotte nell’azienda da poco nuove procedure per la rilevazione della presenza dei lavoratori, le relative precise disposizioni aziendali, di fatto, erano state fino a quel momento spesso disattese dagli operai, nel periodo iniziale di applicazione (cui è collocabile anche l’episodio esaminato) da considerarsi ancora come una “fase di rodaggio”.
Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, ha pertanto ritenuto più corretta la sostituzione della massima sanzione disciplinare del licenziamento con quella, di minor gravità, della sospensione dal lavoro per cinque giornate, sulla base del fatto che – nella fattispecie - era rimasta incerta la circostanza che il lavoratore avesse abbandonato il posto di lavoro prima della fine del turno, e che tutt’al più si era trattato di quindici minuti, dopo comunque che il dipendente aveva svolto tutti i compiti affidatigli per la giornata!