I genitori che hanno figli, anche adottivi, portatori di un handicap grave possono beneficiare di particolari agevolazioni.
Figlio con meno di 3 anni
Se i figli disabili sono minori, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto:
al prolungamento dell'astensione dal lavoro, il cosiddetto congedo parentale, con un'indennità del 30 per cento;
una o due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni del figlio disabile;
tre giorni di permesso retribuito (mensilmente), periodo che deve essere ripartito tra i due genitori se entrambi sono dipendenti.
Queste agevolazioni sono revocate se il ragazzo disabile è ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato. Il diritto al congedo parentale è riconosciuto al genitore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto. Non si richiede la convivenza, né l'assistenza esclusiva e continuativa.
Il congedo parentale ordinario e quello speciale, sia come prolungamento dell'assenza, sia come riduzione dell'orario di lavoro, sono compatibili. La riduzione dell’orario inizia quando termina il periodo del congedo parentale ordinario. Il congedo speciale può essere utilizzato anche alternativamente, ma non cumulativamente, dai due genitori. L'alternativa è limitata al secondo e terzo anno di vita del figlio.
Figlio tra i 3 e i 18 anni
Se il minore ha un'età compresa tra i tre e i diciotto anni, i genitori possono sempre usufruire mensilmente di tre giorni di permesso retribuito (ripartito tra i due genitori se entrambi sono dipendenti).
Figlio maggiorenne
In presenza di figli disabili maggiorenni si può usufruire dello stesso periodo di permessi mensili, ma in questo caso il diritto viene riconosciuto:
in caso di convivenza, se non sono presenti nel nucleo familiare altri soggetti che possano fornire assistenza;
in assenza di convivenza, a condizione che l’assistenza della lavoratrice o del lavoratore soddisfi le condizioni della continuità e dell’esclusività.
I genitori di figli disabili anche maggiorenni possono beneficiare di un congedo retribuito di due anni, fruiti in modo frazionato o continuativo, ma deve essere accertato lo stato di handicap grave da parte di speciali Commissioni mediche istituite nelle Asl. Questo congedo, non fruibile contemporaneamente all'astensione facoltativa, spetta alternativamente alla madre o al padre anche adottivi. Dopo la morte di entrambi i genitori può fruire del congedo un fratello o una sorella, purché convivente.
La sentenza della Corte Costituzionale numero 233 del 2005 ha stabilito che i permessi possono essere estesi ai fratelli non solo in caso di decesso dei genitori, ma anche se quest’ultimi sono inabili e quindi non possono occuparsi del figlio disabile.