La prerogativa sindacale introdotta dall'art. 22 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) che prevede che il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta.
Determinante è la nozione di "località". La nozione di località deve allora avere un contenuto spaziale più ampio della mera sede dell'unità operativa, tal quale risulta dal linguaggio comune che adopera questo termine come sinonimo di città, comune, frazione, borgo.
Fatta questa premessa, va rilevato che nel caso di specie il nulla-osta sindacale previsto per il trasferimento dalla sede lavorativa di soggetti che rivestono la qualità di dirigenti sindacali è istituto posto a tutela anti-discriminazione sia della specifica persona fisica rivestente tale qualità, sia (e soprattutto) dell'organizzazione sindacale, la quale viene chiamata a consentire il trasferimento sulla base delle proprie valutazioni organizzatorie, nel senso di prendere in considerazione se il trasferimento di tale dirigente è compatibile con la strutturazione organizzativa che il sindacato in quel momento si è data. Risulta essere, quindi, a tal fine, irrilevante che il trasferimento abbia luogo nella stessa o in altra circoscrizione comunale, infatti, poiché lo spostamento del dirigente in altra sede, sia pure della stessa circoscrizione comunale, è idoneo a determinare una modifica nell'organizzazione sindacale, questa non può essere assolutamente ignorata e alla medesima deve essere richiesto il relativo nulla-osta.
IL TRASFERIMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO DALL'AZIENDA IN BASE ALL'ART. 2103 COD. CIV. ANCHE SE AVVIENE TRA DUE UNITA' PRODUTTIVE OPERANTI NELLA STESSA CITTA'
- Cass. 29 luglio 2003, n. 11660 - Per lavoratori non dirigenti sindacali -
La tutela predisposta dall'art. 2103 cod. civ. al lavoratore nei confronti dello ius variandi del datore di lavoro ha una portata che va al di la' della considerazione dei soli interessi familiari e sociali legati ad un determinato territorio; il divieto di trasferire il lavoratore da una unita' produttiva all'altra, in mancanza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, rileva anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) e quindi in assenza di disagi personali o familiari, poiche' lo scopo principale della norma e' quello di tutelare la dignita' del lavoratore e di proteggere il complesso di relazioni interpersonali e affettive che lo legano ad un determinato complesso produttivo. Cio' non significa che le esigenze sociali e familiari legate ad un determinato territorio non vengano in rilievo quando il trasferimento comporti non solo uno spostamento ad altra unita' produttiva, ma anche lo spostamento del luogo di lavoro in altro Comune; il trasferimento del lavoratore, oltre che nel passaggio da una ad altra unita' produttiva (nel senso di cui all'art. 35 dello Statuto dei lavoratori), e configurabile altresi' nello spostamento territoriale delle sue prestazioni lavorative da una ad altra zona, a prescindere all'unita' produttiva dell'impresa alla quale dette prestazioni risultano imputate, quando comporti disagi personali e familiari dovuti al cambio del luogo di lavoro ed eventualmente di residenza.