Scatta la detassazione del 50% del costo del lavoro per l'assunzione di lavoratori svantaggiati al Sud. Il decreto interministeriale (come anticipato ieri dal Sole 24 Ore), che dà attuazione al credito d'imposta, ha ricevuto l'ok in Conferenza Stato-Regioni. I fondi a disposizione sono 142 milioni di euro, che saranno divisi tra le otto Regioni meridionali.
«Hanno diritto al bonus – ha detto il ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca – le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati». Beneficiari del credito d'imposta sono tutti quei datori del lavoro che nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013 incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Il beneficio spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore «svantaggiato» e nei 24 mesi successivi all'assunzione per ogni lavoratore «molto svantaggiato». Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
La parola passa ora alle Regioni che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, dovranno stabilire le modalità e le procedure per la concessione del bonus. I 142 milioni di euro stanziati sono così ripartiti: Abruzzo (4 milioni), Molise (1 milione), Basilicata (2 milioni), Campania (20 milioni); Calabria (20 milioni), Puglia (10 milioni), Sicilia (65 milioni), Sardegna (20 milioni). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dalla data di comunicazionedell'accoglimento dell'istanza ed entro due anni dalla data di assunzione.
Il diritto allo sgravio si perderà quando: il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l'assunzione; i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle Pmi o tre anni dalle altre imprese; vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
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Lavoratori svantaggiati
Il Regolamento CE n.800/2008 definisce come lavoratore svantaggiato chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Lo stesso Regolamento definisce lavoratore molto svantaggiato colui o colei che è senza lavoro da almeno 24 mesi.