Gli strumenti processuali di natura cautelare sono ampiamente utilizzati nel diritto del lavoro soprattutto per gli stringenti interessi di cui questa materia è portatrice , interessi vitali che richiedono molto spesso interventi rapidi e improcrastinabili.
Lo strumento di gran lunga più utilizzato è quello del ricorso ai sensi dell’articolo 700 cpc: come è noto è uno strumento processuale di carattere residuale che ben si adatta alla multiformità delle fattispecie nelle quali è necessaria una rapida
soluzione. Non così si può dire per gli altri procedimenti cautelari quali il sequestro conservativo e il sequestro giudiziario o i procedimenti di istruzione preventiva che trovano una applicazione assai più sporadica.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è rivolto ad ottenere un provvedimento d'urgenza atipico che salvaguardi, nel tempo occorrente per giungere ad una decisione di merito, il diritto del ricorrente che è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile. I presupposti per il ricorso ex art. 700 c.p.c. sono, naturalmente, la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris e l'insussistenza di provvedimenti cautelari tipici applicabili alla fattispecie oggetto del ricorso. L'art. 700 c.p.c. stabilisce, infatti, che: "fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può richiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito". Al ricorso ex art. 700 c.p.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 669 c.p.c. e ss. previste per tutte le misure cautelari. La domanda va presentata al giudice competente anche per il merito mentre, in corso di causa, la competenza appartiene al giudice cui è stato assegnato il procedimento.
NOTA A MARGINE:
Periculum in mora è una locuzione latina che significa letteralmente "pericolo nel ritardo" cioè "pericolo/danno causato dal ritardo".
È una delle due condizioni che deve necessariamente essere affermata nei ricorsi finalizzati all'ottenimento di un provvedimento cautelare (ad es. ex art.700 c.p.c.), affinché venga concesso il provvedimento richiesto. La seconda condizione è il cosiddetto Fumus boni iuris.