- In base all'art. 36 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11615 del 13 maggio 2010, Pres. e Rel. Monaci) -
In caso di effettivo svolgimento di mansioni superiori, il dipendente ha diritto in ogni caso, anche quando non possa essergli riconosciuto il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte. Questo diritto deriva direttamente dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, in base al quale "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente alla quantità e qualità del suo lavoro". Con riferimento specifico ai pubblici dipendenti, il diritto al pagamento delle retribuzioni corrispondenti alle mansioni superiori effettivamente svolte è stato introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387; attualmente l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone, al quarto comma, che nei casi in cui il lavoratore pubblico può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, "per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore", e, al successivo quinto comma, che, anche al di fuori di queste ipotesi, quando "è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore (...) al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore". Deve essere affermato, perciò, il principio di diritto secondo cui "in applicazione diretta dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, in caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni svolte anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva delle mansioni superiori (così come avveniva nel caso specie, in cui il prestatore in questione era dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, cui non è applicabile la norma dell'art. 2103 c.c., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art. 18 dell'Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148)".
Nota di redazione:
Quanto sopra in risposta alle tantissime e-mail di protesta di lavoratori che svolgono le stesse mansioni del collega che gli lavora accanto, ma che chissà per quale strano principio, hanno livelli inquadramentali inferiori.