12 luglio 2011

Nuove regole in materia di controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici

Le novità introdotte dalla manovra economica 2011 investono anche il tema dei controlli delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti. Il comma 9 dell’art. 16 del D.L. 98/2011 interviene, infatti, sulla disciplina delle modalità operative di controllo delle assenze, dettando nuove regole che tengono in conto l’esigenza primaria di contrastare e di prevenire l’assenteismo.

In particolare, attraverso la modifica del comma 5 dell’art. 55septies del D.Lgs. 165/2001, è stata eliminata l’obbligatorietà in ogni caso della visita fiscale, prevedendosi invece che il controllo debba essere richiesto sin dal primo giorno solo quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le Pubbliche Amministrazioni, nel disporre il controllo, devono in ogni caso valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.

Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Viene prevista, inoltre, la necessità di una preventiva comunicazione all’Amministrazione per l’ipotesi in cui il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere documentati.

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Per ragioni di equità, e sempre nell’ottica del contrasto e della prevenzione dell’assenteismo, le nuove regole sui controlli delle assenze per malattia sono estese anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 D.Lgs. 165/2001, e dunque ai magistrati, ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e alle Forze di polizia di Stato, nonché al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.