09 luglio 2011

LAVORI USURANTI: REQUISITI OGGETTIVI E TEMPI PRESENTAZIONE DOMANDE

I requisiti oggettivi previsti dal testo del decreto per i lavori usuranti, si articolano in base a due criteri per poter usufruire della pensione anticipata.

E' richiesto che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti (il che fa desumenre anche l'ultimo anno, punto sul quale i sindacati hanno chiesto modifiche) , negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni che maturano il diritto con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore della legge ed entro il 31 Dicembre 2017.

Per coloro che maturano il diritto al prepensionamento a partire dal 1 gennaio 2018 invece è richiesto che abbiano svolto lavori usuranti per almeno la metà della propria vita lavorativa.

Per il calcolo dei requisiti oggettivi (7 anni negli ultimi dieci, o metà della vita lavorativa) vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (quali Cassa integrazione, mobilità, ecc., punto sul quale i sindacati chiedono comunque di fare chiarezza), mentre i periodi di malattia indennizzati, essendo normalmente coperti dacontribuzione figurativa parziale dovrebbero essere considerati utili (altro punto sul quale tuttavia viene richiesta chiarezza).

Soddisfatti questi criteri resta fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti, e la decorrenza di tutti i trattamenti pensionistici che usufruiscono dell'agevolazione (prepensionamento), non può avvenire prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

Non ci sono riferimenti, nel testo del decreto, sulla maturazione dei requisiti pensionistici (pensione di anzianità) tramite il cumulo della contribuzione versata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi: secondo l'interpretazione dei sindacati tali lavoratori che rispetteranno i requisiti necessari per la pensione anticipata potranno usufruirne.

Dall'ultimo semestre 2008 fino al termine del 2012, il diritto al prepensionamento si matura con 35 anni di contribuzione, 57 anni e quota 94, ad eccezione del 2 semestre 2008 e primo semestre 2009 per i quali si tiene conto solo dell'età, e non della quota, e per il secondo semestre 2009 per il quale si applica quota 93.

Dal 2013, con il sistema a regime, i destinatari del prepensionamento, potranno maturare il diritto alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva, almeno 58 (-3 anni) anni di età e quota 94 (-3).

Nel 2015 (con l'incremento dell'aspettativa di vita di 3 mesi) valgono i precedenti requisiti maggiorati di tre mesi.

Per quanto riguarda la tempistica per la presentazione delle domande prevede che: coloro che hanno già maturato i requisiti o li matureranno nel corso del 2011 devono presentare le domande entro il 30 settembre 2011, invece per chi matura il diritto successivamente al 1 gennaio 2012 la scadenza è il 31 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti 'ridotti' presentando congiuntamente la documentazione attestante il diritto del lavoratore per tutto il periodo, che i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione dei lavoratori.

La documentazione da allegare è: prospetto di paga; libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale,territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansione;documentazione medico-sanitaria; comunicazioni ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003,n. 66 ovvero comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 1; comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 2;carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida; documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge15 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni; dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; altra documentazione equipollente.

Il reperimento di tutta la documentazione potrebbe essere tutt'altro che semplice, ma le organizzazioni sindacali si stanno organizzando per aiutare i singoli lavoratori ad orientarsi.