Congedi parentali, aspettative e permessi: si cambia. Dal 27 luglio, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che intende riordinare complessivamente la materia. La legge è stata approvata in via definitiva lo scorso 9 giugno ma la pubblicazione in Gazzetta è comunque fondamentale, spiega il Sole, “per chiarire alcune questioni interpretative e applicative, prevenire gli abusi, combattere prassi fraudolente e adeguare la disciplina vigente agli interventi legislativi più recenti e alle pronunce della Corte Costituzionale”. La norma, in ogni caso, sarà ufficialmente in vigore a partire dall’11 agosto.
Il testo, nel suo primo articolo, spiega che l’obiettivo della nuova norma è ”razionalizzare e semplificare i documenti da presentare” per fruire delle “licenze” dal lavoro. Più flessibilità, in primo luogo, per il congedo per maternità mentre, in caso di interruzione di gravidanza dopo i 180 giorni o di morte prematura del neonato “la lavoratrice ha la facoltà – ora preclusa – di tornare al lavoro, con un preavviso di 10 giorni se c’è il parere favorevole del medico”.
Modifiche in arrivo anche per il congedo parentale: sarà possibile prolungarlo per chi ha figli con handicap grave. “Il decreto – conclude il Sole – interviene anche in materia di adozioni e affidamenti, cure per disabili e congedi per la formazione”.
Tale decreto legislativo va a modificare il d. lgs. 151/2001 – T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’.
Più propriamente si modificano gli artt.16 (Divieto di adibire al lavoro le donne), art. 33 (Prolungamento del congedo parentale), 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave), art. 45 (Adozioni e affidamenti).
Si modificano anche alcune norme in materia di :
* aspettativa per dottorato di ricerca (L.476/84),
* assistenza a soggetti portatori di handicap grave (L. 104/92)
Modifiche in tema di congedo di maternità art.16
L’art. 2 del decreto va a modificare l’articolo 16, d. lgsa 151/2001, in materia di flessibilità del congedo di maternità; si aggiunge il comma 1-bis:
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.”
Si modifica anche l’art. 33 relativo al “prolungamento del congedo parentale”; il comma 1 è sostituito dal seguente:
“ Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.”