26 gennaio 2012

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che:

  • nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate ( malattia, maternità ecc.);
  • risultano assicurati da almeno 2 anni, vale a dire hanno versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui sono stati maturati i 78 giorni di lavoro .

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.


Quanto spetta


Dal 1° gennaio 2008, l’indennità con requisiti ridotti è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni. nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.


La domanda


La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata alla sede INPS competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è cessato il rapporto di lavoro.


Attenzione. I lavoratori extracomunitari, in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo, devono presentare anche la seguente documentazione:


se in attesa di rilascio del primo permesso

  • copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione al momento dell'ingresso in Italia;
  • ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall’ufficio postale.

se in attesa di rinnovo del permesso

  • ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale;
  • copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.