20 gennaio 2012

Ricongiunzioni onerose fondi pensione - Lettera unitaria a Ministro Fornero -

Signor Ministro,

vogliamo richiamare la Sua attenzione sulle iniquità prodotte dall'art. 12 della L.122/2010 con l'introduzione dell'onerosità nelle operazioni di ricongiunzione o trasferimento dei contributi da Fondi esclusivi o sostitutivi verso il regime generale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. L'effetto pratico di questa modifica è che tutti quei lavoratori che hanno avuto una vita lavorativa svolta in aziende private e/o pubbliche diverse, oggi per poter accedere alla propria pensione per la quale hanno sempre versato regolarmente i contributi dovuti, devono pagare ulteriori oneri.

È il caso dei dipendenti pubblici che hanno lavorato nel settore privato; è il caso dei Lavoratori Socialmente utili che dopo un periodo di lavoro privato e un lungo periodo di precariato sono stati assunti presso gli enti locali; è il caso degli insegnanti che hanno lavoratori presso scuole private e poi presso istituti pubblici; è il caso dei dipendenti delle società afferenti a Poste Italiane dapprima iscritti all'INPS e successivamente ad IPOST; è il caso dei lavoratori dipendenti delle aziende municipalizzate (con iscrizione INPDAP) il cui contratto è stato “ceduto” alla società subentrata nel servizio; è il caso dei lavoratori del settore telefonico ed elettrico ecc.

In molti dei casi descritti l'INPS per ricongiungere o trasferire i periodi contributivi dal relativo fondo ha chiesto centinaia di migliaia di euro.

Questa modifica introdotta dal precedente governo e per sua stessa ammissione realizzata per impedire che le donne del settore pubblico, raggiunto il 60° anno di età potessero spostare gratuitamente i loro contributi dall'INPDAP all'INPS, di fatto colpisce tutti i lavoratori in modo indiscriminato.

Il trasferimento gratuito infatti si rendeva necessario ogni qual volta il lavoratore o la lavoratrice cessava dall'iscrizione al proprio fondo di appartenenza (esclusivo o sostitutivo) senza aver maturato il diritto a pensione. L'alternativa infatti sarebbe una ricongiunzione onerosa verso il fondo d'appartenenza non sempre sostenibile da parte dei lavoratori o lavoratrici interessati.

Dopo l'intervento dell'art. 12 delle legge 122/2010 qualsiasi movimento di contribuzione (anche quelli verso INPS) diventano onerosi indipendentemente dal fatto che l'operazione di ricongiunzione/trasferimento generi un migliore importo di pensione e quindi un reale beneficio.

Se un lavoratore può vantare complessivamente, tra tutte le gestioni a cui è stato assicurato, un'anzianità contributiva e un'età anagrafica sufficienti a realizzare il diritto a pensione, di fatto, non può esercitare tale diritto perchè l'INPS richiede improponibili oneri di ricongiunzione, i alcuni casi di centinaia di migliaia di euro.

L'impossibilità sopravvenuta di trasferire gratuitamente la contribuzione maturata nel fondo esclusivo o sostitutivo verso l'INPS in molti casi ha reso sterile l'utilizzo di quella contribuzione incrementando il numero delle posizioni silenti in contraddizione con il dettato costituzionale.

Per far fronte ad una emergenza di carattere transitorio, come appariva l'esigenza di impedire l'aggiramento della norma sull'elevazione dell'età pensionabile da parte delle donne del pubblico impiego, è stata soppressa una norma fondamentale dell'ordinamento come la legge 322/58.

A nostro avviso la questione nasce da un errore legislativo, peraltro riconosciuto dallo stesso Parlamento nella precedente legislatura in più occasioni con una produzione di atti parlamentari abbastanza cospicua, di cui Lei è certamente a conoscenza. Se una norma è errata o sbagliata (ed è stata riconosciuta tale da organi parlamentari e di governo) non può continuare a esplicare i suoi effetti nell'ordinamento. Né vi possono essere perplessità sui costi dell'operazione poiché il danno che ne deriva ai lavoratori che si vedono negare il diritto a pensione è ben più alto. La norma sbagliata deve essere rimossa dall'ordinamento con la medesima urgenza con cui vi è stata introdotta, altrimenti diventa odiosa e intollerabile. A nostro avviso deve essere dunque ripristinato il principio di matrice Costituzionale espresso dalla legge 322/58, secondo il quale chiunque cessi l'attività lavorativa senza aver maturato il diritto a pensione nel proprio fondo ha diritto a far confluire gratuitamente tutta la sua contribuzione verso il regime generale dell'AGO.

L'art. 12 delle legge 122/2010 discrimina le scelte pensionistiche fatte dai lavoratori, che hanno mostrato una flessibilità ad adattarsi alle diverse forme lavorative. Un elemento che deve far riflettere alla vigilia di una discussione così impegnativa sul mercato del lavoro.

Per tali motivi riteniamo necessario che si ripristini la normativa in vigore ante l'entrata in vigore della legge 122/2010 nella consapevolezza che non si chiede di mantenere privilegi ma di ripristinare diritti legittimi.

I SEGRETARI CONFEDERALI

CGIL(Vera Lamonica)

CISL (Maurizio Petriccioli)

UIL (Domenico Proietti)