"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"
Dall’esame della detta norme emerge, in maniera chiara che la disposizione impone espressamente al datore di lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni, di osservare una serie di misure e di accorgimenti necessari a preservare l’incolumità del lavoratore, dove la prevenzione è il primo atto dovuto a cui deve far ricorso il responsabile aziendale.
A tale proposito va detto che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l’art. 2087 c.c. richiamato “obbliga il datore di lavoro ad adottare, ai fini delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell’attività lavorativa, all’esperienza e alla tecnica, misure per l’individuazione delle quali può farsi riferimento, ove sussista identità di ratio, anche ad altre norme dettate ad altri fini, ancorché peculiari ad attività diversa da quella dell’imprenditore
La tutela garantita dalle disposizioni dell’art.2087 c.c. nasce innanzitutto da uno stretto legame che si crea tra la norma codicistica e la nostra Costituzione.
Il primo pensiero corre all’art. 32 Cost. che sancisce l’obbligo di tutelare l’integrità fisica del lavoratore; il riferimento è giusto e legittimo, ma non ancora sufficiente per capire appieno la portata delle disposizioni dell’art. 2087 c.c.
Per dispiegarla in tutti i suoi effetti e sfaccettature, è necessario andare oltre ed interpretare la norma in maniera estensiva quale portatrice dell’obbligo da parte del datore di lavoro di tutela della personalità morale oltre che fisica del dipendente.
Ecco che attraverso questa più larga interpretazione appare inevitabile ricollegare il dettato della norma codicistica ad altri articoli della Costituzione ed in particolare agli artt.2,3,41.
Sotto questa nuova e maggiormente ampia visione, l’art. 2087 c.c. assume valenza universale, trova diretti collegamenti a precetti di rango costituzionale e assicura in questo modo in maniera piena la tutela del prestatore di lavoro, tanto a fronte di comportamenti lesivi della sua integrità psico-fisica, quanto a fronte di comportamenti lesivi della sua sfera personale-morale.
Nasce così una nuova ed estesa forma di tutela a protezione del prestatore di lavoro che gli attribuisce giusta azione di risarcimento in caso di lesione della sua integrità fisica o di compromissione della sua personalità morale causata dall’inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione imposti dall’art.2087 c.c. e cioè causata da un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro di un dovere che si inserisce come componente essenziale nel rapporto di lavoro subordinato.