Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, lo scorso martedì, una Nota Informativa con la quale ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 sul funzionamento dei call center: infatti, l’art. 1, co. 243, Legge n. 232/2016 ha sostituito l’art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012).
Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2017, trovano applicazione indipendentemente dal numero di occupati nei call center e vedono un aumento delle sanzioni.
Di seguito le principali novità:
* gli operatori economici che scelgono di localizzare l’attività in un Paese extra UE, almeno 30 giorni prima del trasferimento sono obbligati a comunicarlo a Ministero del Lavoro, INL, Ministero dello Sviluppo Economico e Garante per la Protezione dei Dati Personali. Coloro che hanno localizzato l’attività in territorio extra UE prima del 1°gennaio 2017, devono procedere alle comunicazioni entro il 2 marzo 2017;
* quando un utente effettua o riceve una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente in merito al Paese in cui è fisicamente collocato l’operatore che risponde;
* introdotta la responsabilità solidale tra committente e gestore del call center;
* resa obbligatoria l’iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) per tutti gli operatori che svolgono attività di call center.