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13 aprile 2011

Mobbing: tutto quello che c’è da sapere su cosa fare e come difendersi

- DI ANNALISA ROSIELLO, AVVOCATO CONSULENTE DELLA CGIL DI MILANO -

Sempre più spesso si parla di mobbing, fenomeno spesso confuso con altre odiose forme di discriminazione come lo straining e il demansionamento. Nel nostro Paese non esiste una definizione organica del concetto di mobbing dal punto di vista legislativo; tuttavia, giurisprudenza e prassi sindacale e legale, hanno facilitato la messa a fuoco di un fenomeno in grande espansione che coinvolge ogni anno decine di migliaia di persone. In questa, oltre agli aspetti definitori, vengono fornite preziose informazioni per una prima valutazione del fenomeno e sugli obblighi che la legge pone in capo al datore di lavoro per la sua prevenzione. Inoltre vengono fornite notizie sui documenti utili per una eventuale...


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05 febbraio 2011

La condotta antisindacale - art. 28 dello Statuto dei lavoratori -

L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 847 del 1977 stabilisce che "Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento antisindacale, nei 2 giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Rientrano in tale termine tutti quei comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà sindacale ed il diritto di sciopero.
Fino a qualche anno fa, al fine di poter parlare di comportamento antisindacale da parte del datore di lavoro, dovevano essere riscontrati due requisiti: l’elemento oggettivo e più precisamente l’attitudine anche potenziale del datore a ledere gli interessi tutelati dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, e l’elemento soggettivo consistente nel porre in essere intenzionalmente (e quindi con coscienza e volontà) un comportamento antisindacale.
La difficoltà di accertare l’intenzionalità del datore di lavoro, ha portato la Cassazione ad escludere l’elemento soggettivo quale presupposto per poter esercitare un ricorso. Con sentenza n. 5296 del 1997 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio dell’irrilevanza, per la concretizzazione della condotta sindacale, dell’elemento psicologico (colpa o dolo), essendo necessaria solo la circostanza che il comportamento del datore di lavoro avesse determinato un pregiudizio alla libertà sindacale e al diritto di sciopero.

06 ottobre 2010

Malattia: Controllo del datore di lavoro

Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie di reperibilità:
- per il settore privato (v. art. 5 Legge 638/1983 e D.M. 15.7.1986) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19;
- Per il settore pubblico (v. art. 55 septies D.Lgs. 165/2001 e D.M. 18.12.2009 – pubblicato sulla G.U. del 20.1.2010) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche per un solo giorno.
Il medico fiscale deve accertare la presenza in casa dell’assistito, ma può anche visitarlo e verificare che si stia curando. Può decidere di far riprendere il lavoro nel caso ne accerti la guarigione. Le sue decisioni sono insindacabili ed il dipendente è tenuto ad eseguirle. Ciò non toglie la possibilità del dipendente stesso di recarsi di nuovo dal proprio medico di base per chiedere di far proseguire la convalescenza. Se il lavoratore non viene reperito nel suo domicilio, il medico lascia l'invito per la visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo.
L'art. 5, comma 14 della L. n. 638/1983 di conversione del D.L. 463/1983 stabilisce che, qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
Stante le indicazioni fornite dall'INPS, nel caso di assenza alla visita di controllo per concomitanza con visita medico-generica ( che bisogna comunicare preventivamente al datore di lavoro ) l'assenza può essere giustificata solo quando si tratti di accessi all'ambulatorio del proprio medico curante che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

03 settembre 2010

Mobbing: Molti comportamenti trovano una connotazione penale (abuso d'ufficio, lesione personale, ingiuria, diffamazione, minaccia, molestie)

Il Mobbing
II termine mobbing è stato coniato agli inizi degli anni settanta dall'etologo Konrad Lorenz per descrivere un particolare comportamento di alcune specie animali che circondano un proprio simile e lo assalgono rumorosamente in gruppo al fine di allontanarlo dal branco.
Il primo a parlare di mobbing quale condizione di persecuzione psicologica nell'ambiente di lavoro è stato alla fine degli anni '80 lo psicologo svedese Heinz Leymann che lo definiva come una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo che è progressivamente spinto in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa e lì relegato per mezzo di ripetute e protratte attività mobbizzanti.
In Italia si inizia a parlare di mobbing solo negli anni '90 grazie allo psicologo del lavoro Haraid Ege che delinea il fenomeno come "una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte dei colleghi o superiori" attuati in modo ripetitivo e protratti nel tempo per un periodo di almeno sei mesi. In seguito a questi attacchi la vittima progressivamente precipita verso una condizione di estremo disagio che cronicizzandosi si ripercuote negativamente sul suo equilibrio psico-fisico.

24 maggio 2010

OLTRE IL MOBBING, LO STRAINING

Dall'introduzione della tematica del Mobbing in Italia, sembra assodato che si sia diffusa una conoscenza di massima del fenomeno e delle sue gravi conseguenze. Di pari passo con il Mobbing è cresciuta una generale sensibilità verso le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, intesa sia a livello strutturale, sia appunto a livello relazionale. Anche se vi è ancora molta strada da percorrere, non si può che essere soddisfatti dei passi comunque mossi in questa direzione.
Questo risultato positivo, tuttavia, è purtroppo controbilanciato dalla serie negativa che il Mobbing ha segnato sul fronte delle azioni giudiziarie. Fanno grande notizia alcune sentenze clamorose pronunciate in merito, tuttavia non altrettanta pubblicità viene riservata alle tante, tantissime cause di Mobbing, di lavoro soprattutto ma anche penali, che finiscono in nulla, respinte al primo esame, cadute a suon di prove fallite, smarrite nei tempi allucinanti della Giustizia, dirottate e spesso purtroppo stravolte in affrettate ed incerte trattative extragiudiziarie. La verità nuda e cruda è che la stragrande maggioranza delle azioni giudiziarie di Mobbing fallisce, e che, a parte qualche caso particolare, fallisce perché effettivamente di Mobbing non si trattava.
La diffusione della conoscenza del Mobbing ha infatti permesso alla maggioranza degli operatori chiamati a trattare il problema, siano questi psicologi, medici, avvocati o giudici, di riconoscere alcuni tratti fondamentali connotanti il Mobbing e di discriminare di conseguenza. Uno di questi tratti è la sistematicità, frequenza e regolarità delle azioni ostili perpetrate ai danni della vittima: laddove insomma non emerge una situazione di conflitto permanente, con attacchi costanti e ripetuti contro il presunto mobbizzato, sempre più giudici rigettano, a ragione, le domande di Mobbing.
Dunque dobbiamo credere a chi è sicuro che il Mobbing non esista e che tutti i presunti mobbizzati siano dei mistificatori in cerca di facili e ingiusti guadagni? Certamente no. Se così stessero le cose, tutti i ricercatori, i professori e gli studiosi europei di Mobbing sarebbero vittime di un'allucinazione collettiva.
D'altra parte, è un dato di fatto che la maggior parte di chi si ritiene vittima di Mobbing in realtà non lo è affatto. Secondo le ricerche condotte da PRIMA su oltre tremila vicende lavorative analizzate in dieci anni di lavoro, è che solo un caso su cinque si riveli all'analisi come effettivamente riconducibile a Mobbing. E il resto? Vi sono senz'altro persone che ritengono di aver finalmente trovato un nome ad un disagio che invece purtroppo è insito nella loro mente; vi è allo stesso modo anche un certo numero di personaggi in cerca di cuccagne, ma non sono certo la maggioranza.

18 maggio 2010

MOBBING E VIOLENZA PSICOLOGICA SUL POSTO DI LAVORO

Problemi Medico-Legali, Legislativi e Giuridici
Centro Congressi Università “La Sapienza”
Dr. prof. Emilia Costa
Presidente del Convegno

Le grandi trasformazioni socio-culturali degli ultimi secoli, che da una società agricola hanno condotto alla società industriale e post industriale, hanno prodotto diversi e vari cambiamenti nella politica, nell’economia, nella giustizia, nella sanità. Cambiamenti che a loro volta hanno portato alla modifica dello stile di vita, delle regole, dei ruoli, dei compiti e responsabilità svolti dall’uomo e dalla donna nella famiglia, nella scuola, sul lavoro, nell’intera struttura della società; in sintesi a comportamenti diversi che non hanno ancora oggi trovato una equilibrata composizione all’interno dei singoli individui e delle comunità. Inoltre la rapidità con cui si sono succeduti i progressi scientifico-tecnologici negli ultimi 50 anni non ha permesso un altrettanta rapida crescita consapevole delle persone ed un veloce adeguamento interiore al cambiamento esterno. Non sempre quindi il progresso ha promosso benessere e salute, ma anche squilibrio, malessere, involuzione; non sempre ha rispettato valori etici e culturali, ma spesso distorcendo in peggio l’innovazione ha prodotto degrado ambientale, politico, culturale ed etico.
Ci troviamo allora, in un momento storico in cui la stessa vita umana ha poco valore, dove prevaricazione, sopruso, aggressività e violenza non solo fanno da padroni, ma vengono anche premiati dai Media e non solo. Come diceva E. Fromm in “Anatomia della distruttività umana“ le pulsioni a controllare, sottomettere, torturare , il sadismo, la necrofilia, le guerre, le molteplici sembianze in cui si manifestano le tendenze distruttive dell’uomo sono legate e condizionate da fattori storico - culturali
Ed infatti, oggi, questi fattori esistono tutti, e paradossalmente predichiamo la pace e siamo sempre in guerra uno contro tutti, insoddisfatti, nervosi, aggressivi, ostili. Sulle strade sempre più incidenti e più morti, ogni telegiornale è un bollettino di guerra: tra terrorismo, guerre di religione, guerre di mafia e di mafia bianca, guerre tra le grandi potenze e le grandi industrie, tra omicidi di coppia, di genitori, di figli, di neonati, suore, preti e quant’altro, tra terremoti ed alluvioni, ecc. Dicevamo che nel nostro paese si era persa la certezza del diritto, adesso si e’ persa anche la certezza della pena ed anche la stessa vita umana è ad alto rischio e non sappiamo da che parte arriverà il pericolo. In questo clima di guerra totale nuove e più raffinate moderne armi sostituiscono il pugnale del medioevo ed uccidono con l’emarginazione, l’isolamento, la calunnia, il lento e progressivo perseverante discredito, il sopruso e l’impedimento costante ad ogni azione creativa e produttiva.

12 maggio 2010

FERIE: FACCIAMO CHIAREZZA

Dopo un anno di lavoro è ora di tirare un po' il fiato e di pensare seriamente alle vacanze sempre più vicine
L’estate è in arrivo e per molti si avvicinano le tanto sospirate vacanze. Nei mesi estivi, e specialmente in agosto, gran parte delle persone va in ferie e le aziende o chiudono totalmente o rallentano notevolmente la loro attività.
Si controlla sulla busta paga, si parla con il capo e ci si mette d'accordo con i colleghi per trovare il giusto compromesso e non lasciare gli uffici completamente vuoti.
Per chi ha ancora dei dubbi sulla normativa delle ferie e sul calcolo dei giorni di vacanza, ecco una guida semplice e completa che ci informa sugli aggiornamenti legislativi, su quanto ammontano i giorni di ferie, com'è possibile calcolarli e cosa succede se ci si ammala durante le ferie.
Come si maturano le ferie
La maturazione delle ferie è strettamente collegata alla effettiva prestazione lavorativa, per cui le stesse maturano in presenza della prestazione lavorativa o di un'assenza che, per legge o per contratto, è considerata servizio effettivo (come, ad esempio, le ferie, la malattia, l'infortunio, il congedo matrimoniale, l'astensione obbligatoria per maternità ed il congedo di paternità, la cassa integrazione guadagni ad orario ridotto, gli incarichi presso i seggi elettorali).Il periodo di maturazione è di dodici mesi, che, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalla regolamentazione aziendale, corrisponde all'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) o ad un periodo di 12 mesi, di norma, decorrenti dal 1° agosto.Il lavoratore subordinato che non lavora per l'intero periodo di maturazione (contratti a tempo determinato, ovvero assunzione o cessazione del rapporto nel corso del periodo) ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. A tal fine i singoli contratti di lavoro definiscono le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mesi lavorati: di norma, ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.