Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie di reperibilità:
- per il settore privato (v. art. 5 Legge 638/1983 e D.M. 15.7.1986) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19;
- Per il settore pubblico (v. art. 55 septies D.Lgs. 165/2001 e D.M. 18.12.2009 – pubblicato sulla G.U. del 20.1.2010) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche per un solo giorno.
Il medico fiscale deve accertare la presenza in casa dell’assistito, ma può anche visitarlo e verificare che si stia curando. Può decidere di far riprendere il lavoro nel caso ne accerti la guarigione. Le sue decisioni sono insindacabili ed il dipendente è tenuto ad eseguirle. Ciò non toglie la possibilità del dipendente stesso di recarsi di nuovo dal proprio medico di base per chiedere di far proseguire la convalescenza. Se il lavoratore non viene reperito nel suo domicilio, il medico lascia l'invito per la visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo.
L'art. 5, comma 14 della L. n. 638/1983 di conversione del D.L. 463/1983 stabilisce che, qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
Stante le indicazioni fornite dall'INPS, nel caso di assenza alla visita di controllo per concomitanza con visita medico-generica ( che bisogna comunicare preventivamente al datore di lavoro ) l'assenza può essere giustificata solo quando si tratti di accessi all'ambulatorio del proprio medico curante che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.
Occorre distinguere il caso di assenza a visita di controllo per la pura e semplice visita concomitante presso l'ambulatorio del curante, dalla visita concomitante ma per motivi di urgenza:
1- nella prima ipotesi l'assenza è giustificabile se si dimostra che l'orario di ambulatorio del medico curante coincide pienamente con le fasce di reperibilità. Tale dimostrazione deve essere data con dichiarazione del medico curante, rilasciata contestualmente alla visita eseguita, attestante ora e motivo della stessa;
2- nella seconda ipotesi ("urgenza") dalla dichiarazione del medico devono risultare gli esiti della visita stessa, che altrimenti viene considerata come una visita generica.
Il giustificato motivo di assenza è stato ravvisato, oltre che nei casi di forza maggiore, anche:
-- in una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta e indifferibile di allontanarsi dal luogo in cui il controllo va effettuato;
-- in ogni situazione che abbia reso indifferibile la presenza personale dell'assicurato, come nel caso di concomitanti visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché l'assicurato dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.
Nota a margine:
Con due sentenze sull’argomento – la 1942/90 e la 4940/94 – la suprema corte ha tuttavia limitato gli obblighi di reperibilità, insegnando che tale obbligo di reperibilità nelle fasce stabilite vale fino a che il medico fiscale non abbia effettuato la propria visita ed accertato l’infermità, dopo di che stare a casa non è più obbligatorio:
A norma dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983), una volta accertato dalla visita del medico di controllo lo stato di malattia del lavoratore e formulato il relativo giudizio prognostico, non sussiste un obbligo del lavoratore di rispettare le fasce orarie di reperibilità ai fini di ulteriori accertamenti domiciliari in ordine al permanere delle condizioni patologiche - e va pertanto escluso che l'assenza del medesimo in sede di una successiva ispezione domiciliare possa comportare decadenza dall'indennità per il periodo di malattia già accertato - atteso il carattere eccezionale della limitazione della libertà di movimento imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità e tenuto anche conto che la persistenza dell'obbligo anzidetto si tradurrebbe nella imposizione di un forzato riposo quotidiano non sempre compatibile con gli opportuni metodi di cura, quanto ai tempi ed ai luoghi della medesima.
Cass. civ., sez. Lavoro 10-03-1990, n. 1942 - Pres. CHIAVELLI A - Rel. MOLLICA F - P.M. LANNI S (CONF) - I.N.P.S. c. GAMBADORO (massima 2)