SISTEMA RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO:
Il sistema retributivo è legato alle retribuzioni pensionabili percepite negli ultimi anni di attività lavorativa. Secondo questo metodo di calcolo, gli uomini vanno in pensione a 65 anni, mentre le donne a 60 anni, con un minimo di 20 anni di contributi, e 15 anni per tutti coloro che al 31 dicembre 1992
avevano già maturato 15 anni di contributi;
avevano già raggiunto i limiti d’età pensionabile previsti all’epoca;
avevano ottenuto l’autorizzazione ai versamenti volontari.
Per i lavoratori non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80 % il sistema retributivo prevede limiti d’età inferiori: gli uomini possono andare in pensione a 60 anni e le donne a 55. Il pensionamento a 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne è previsto per i lavoratori dipendenti non vedenti, iscritti all’assicurazione obbligatoria e con un minimo di 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l’insorgere della cecità.
Le donne che decidono di continuare a lavorare dopo i 60 anni (o i 55 anni se non vedenti o affette da invalidità per l’80 %) e che hanno raggiunto 40 anni di contributi godono di un incremento della percentuale di rendimento della pensione di mezzo punto per ogni anno in cui hanno lavorato fino ai 65 anni. La lavoratrice intenzionata a continuare l’attività lavorativa non deve essere già titolare di una pensione di vecchiaia e inoltre è tenuta a comunicare la sua volontà alla propria azienda e all’INPS (in caso abbia raggiunto già i 40 anni di contributi) almeno sei mesi prima di raggiungere l’età pensionabile.
Il sistema contributivo vale invece, come detto, per coloro hanno iniziato a lavorare dopo il primo gennaio 1996 e tengono conto dell’andamento del PIL (Prodotto Interno Lordo). L'aliquota contributiva di riferimento per calcolare i contributi da accreditare corrisponde al 33 % della retribuzione percepita.
Questo metodo di calcolo della pensione, che è destinato a sostituire quello retributivo, prevede i seguenti requisiti:
65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne con almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
35 anni di anzianità contributiva e l'età anagrafica necessaria per la pensione di anzianità;
40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore. Non vengono conteggiati i contributi volontari ed il riscatto dei periodi di studio. La contribuzione riferita agli anni d’attività lavorativa svolta prima dei 18 anni d’età è moltiplicata per 1,5 volte.
Al montante (totalità dei contributi) è applicato un coefficiente percentuale di trasformazione, relativo all’età del lavoratore o della lavoratrice, per calcolare la pensione annua.
Il sistema contributivo prevede che le lavoratrici madri possano andare in pensione in anticipo, sommando all’età della donna 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi oppure adottando un coefficiente di trasformazione più elevato.
Il sistema misto è applicato temporaneamente al periodo transitorio in cui i due metodi di calcolo retributivo e contributivo coesistono. Per tutti coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni viene usato il sistema di calcolo retributivo per i periodi fino al 31 dicembre 1995 e quello contributivo per i periodi dal primo gennaio 1996.
La legge permette ai lavoratori che rientrano nel sistema misto di scegliere di calcolare la loro pensione esclusivamente sulla base del modello contributivo, a condizione di avere almeno 15 anni di contributi successivi al dicembre 1995.
Le donne che decidono di continuare a lavorare dopo i 60 anni (o i 55 anni se non vedenti o affette da invalidità per l’80 %) godono di un incremento della percentuale di rendimento della pensione di mezzo punto per ogni anno in cui hanno lavorato fino ai 65 anni fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età.
PENSIONI, COSA CAMBIA:
Per contenere la spesa previdenziale, il Governo, nella manovra finanziaria 2011/2012, con il decreto legge n. 78/2010 ha modificato, a partire dal prossimo anno, il regime delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità attualmente in vigore ed ha introdotto le finestre sulle pensioni in totalizzazione.
In sede di conversione in legge, il decreto ha subito delle modifiche e sono state introdotte ulteriori innovazioni in materia previdenziale (legge n.122/2010): applicazione delle nuove decorrenze anche sulle pensioni di vecchiaia anticipata; aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego; innalzamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita; introduzione dell'onere per le ricongiunzioni dei contributi dai fondi alternativi all'Inps; aumento dell'onere per la ricongiunzione dall'Inps ai fondi esclusivi; abrogazione delle disposizioni inerenti il trasferimento gratuito della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all'Inps. .....Continua a leggere.....
PENSIONI RIFORME: IL DOCUMENTO INCA:
Il documento di INCA-CGIL illustra le novità introdotte dalla manovra finanziaria in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia, di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione assicurativa.