12 ottobre 2010

Decreti di attuazione delle norme sugli aiuti alle nuove assunzioni

Pubblicati sulla GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N.44/2010, i due decreti relativi all’attuazione delle norme sugli aiuti alle nuove assunzioni. Al momento saranno incentivate le assunzioni dei lavoratori svantaggiati.
Per lavoratori svantaggiati s’intendono:
1. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi prima della data di assunzione a tempo indeterminato. In proposito l’art. 36, comma 3, della legge regionale n. 9/09 dispone che i trattamenti previdenziali, I sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione;
2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
3. i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
4. gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
5. i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato ossia donne occupate nei settori dell’industria, e delle costruzioni, che sono caratterizzati a livello nazionale da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (fonte ISTAT 2009);

6. membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile in Regione, e precisamente membri di una minoranza nazionale, cittadini italiani, provenienti da Paesi neocomunitari (entrati a far parte dell’Unione europea dall’1 maggio 2004) ed extracomunitari;
b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia disoccupati o inoccupati, senza lavoro da almeno 24 mesi;
c) i lavoratori disabili, ossia chiunque al momento dell’assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato o antecedentemente sia:
1. riconosciuto disabile ai sensi delle vigenti disposizioni statali;
2. caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
Saranno agevolate le assunzioni a condizioni che
a) nei casi in cui l’assunzione a tempo indeterminato rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
b) i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall’impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato;
c) salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori assunti sia garantita la continuità dell’impiego per il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro. In assenza di tale previsione i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni, nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di cinque anni per le grandi imprese e gli altri datori di lavoro beneficiari, individuati dall’art. 38 della legge regionale n. 9/09

NOTA DI REDAZIONE:
Attenzione: occorre comunque aspettare che vengano pubblicati i bandi