Gli strumenti oggi a disposizione delle aziende per controllare i dipendenti sono numerosissimi e globali. Ciò non sempre significa che il controllo venga concretamente esercitato; significa solo che il datore di lavoro ha a propria disposizione una pluralità di strumenti che gli consentono, ove lo voglia, di sapere tutto, ma proprio tutto, su ogni dipendente, sia sul piano dell’attività lavorativa che sul piano personale.
Come è noto, l’art.4 dello Statuto dei Lavoratori vieta anche la sola potenzialità del controllo: non si richiede infatti, per la violazione della norma, che il controllo sia effettuato in concreto; per integrare la illiceità e la responsabilità anche penale è sufficiente che le apparecchiature installate in azienda consentano la possibilità di operare il controllo. E’ insomma irrilevante che il controllo ci sia o meno: tutto ciò che conta ai fini della violazione della norma di legge è che il controllo sia possibile.
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori:
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Le parole hanno un peso:
Ricordo a tutti, sia se si tratta di aziende, di lavoratori o soggetti giuridici che prima di formulare qualsiasi tipo di accusa o comportamento non corforme alle norme dello Statuto dei lavoratori e dell'ordinamento giuridico, bisogna essere certi di quanto dichiarato, comprovando sempre con dati di fatto ogni tipo di illecito che viene perpetrato. Il confine sottile fra vero o falso può infatti generare il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, incolpa di un reato una persona, oppure simula a carico della persona stessa le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. "Errare humanum est, perseverare autem diabolicum..."
Salvo Moschetto
Responsabile comunicazione ed informazione
Slc Cgil Catania