17 gennaio 2011

Co.co.co ricorsi rapidi

Alessandro Rota Porta

Il collegato lavoro ha introdotto importanti novità sulle tutele e decadenze in materia di contratti di lavoro che ricadono anche sui co.co.co. L'articolo 32 ridisegna infatti i termini di impugnativa dei recessi e il successivo iter, con l'intento di fornire regole certe e disponendo così tempistiche fisse a cui attenersi per proporre ricorso.

La situazione illustrata nel quesito a fianco rientra a pieno titolo nella nuova formulazione dell'impugnazione dei provvedimenti del datore di lavoro: il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. In occasione del Forum Lavoro 2010, i tecnici del ministero del Lavoro hanno precisato che se non c'è forma scritta i 60 giorni non decorrono; peraltro lo stesso termine può decorrere dalla comunicazione dei motivi del recesso ove questi non siano contenuti nel licenziamento.

L'impugnativa deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale.

Accanto a questa regola, che conferma le previgenti disposizioni ex legge n. 604/1996, il collegato introduce un nuovo termine procedurale che fa decadere l'impugnazione - rendendola inefficace - se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.

La novità

Anche nel caso in esame, perciò, impugnare il recesso non è sufficiente a interrompere i termini prescrizionali: la successiva inerzia del lavoratore che non cerchi la soluzione conciliativa o arbitrale della controversia oppure non si rivolga al giudice del lavoro entro i tempi indicati preclude allo stesso ogni tutela in merito. Peraltro, nel caso si decida di intraprendere la via extragiudiziale, se la conciliazione o l'arbitrato sono rifiutati dal datore di lavoro o non viene raggiunto l'accordo necessario al loro espletamento, scatta un ulteriore termine che riduce da 270 a 60 giorni (dal rifiuto o dal mancato accordo) i tempi per depositare il ricorso al giudice, a pena di decadenza.

Va ricordato che l'ambito di impugnazione del recesso di un contratto di collaborazione è circoscritto alla risoluzione del committente avvenuta prima della scadenza del termine del rapporto di lavoro priva di giusta causa, o con indicazione di giusta causa, ritenuta però illegittima dal collaboratore. Diversamente (ad esempio in caso di interruzione alla naturale scadenza), il contratto di collaborazione può sempre essere impugnato per rivendicare la natura subordinata del rapporto.

In tema di atipici, i termini descritti si estendono anche ai licenziamenti che presuppongono controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e alla genuinità della collaborazione.

La decorrenza

La scadenza del 23 gennaio è ininfluente e per distinguere a quali rapporti si applichino i nuovi termini di decadenza, occorre valutare il giorno di ricezione della comunicazione di recesso da parte del collaboratore: come nel caso del quesito, se questo è successivo al 24 novembre 2010 (entrata in vigore del collegato) allora si rientra nelle nuove regole, sia che si tratti di un contratto in essere, sia che sia stato stipulato successivamente a quella data. La data in questione costituisce quindi una sorta di spartiacque: chi è stato destinatario di un licenziamento ricevuto prima del 24 novembre, segue le regole previgenti e non ricade nelle procedure dell'articolo 32. Diverso è il caso di impugnativa del contratto per questioni inerenti la sola qualificazione, per rivendicarne ad esempio la natura subordinata: per questo, non vige alcuna regola di decadenza (sia ante che post 24/11), fatta salva la prescrizione di legge; potendo così il lettore rivalersi per i contratti scaduti. In merito ai nuovi termini, il collegato - salvo diversi chiarimenti che dovessero intervenire - fa infatti esclusivo riferimento alle ipotesi di recesso (prima del termine o connesso a questioni inerenti la qualificazione) senza toccare quella della mera scadenza del contratto.