01 gennaio 2011

Telecom Italia: Lettera unitaria su Fondi Telefonici

Egregi Presidenti, Onorevoli e Senatori,

il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha apportato sostanziali modifiche in materia di

ricongiunzione dei contributi e di trasferimento gratuito nell’assicurazione generale obbligatoria della contribuzione versata in Fondi sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione stessa.

In particolare il comma 12 septies dell’articolo 12 della legge 122/2010 ha previsto, a decorrere dal 1 luglio 2010, l’onerosità per le lavoratrici e per i lavoratori della ricongiunzione della contribuzione versata a Fondi diversi verso l’INPS. Tale

ricongiunzione era, come si ricorderà, completamente gratuita.

Con la medesima decorrenza per i lavoratori elettrici e per i telefonici (commi 12 octies e 12 novies dell’articolo 12) è stata prevista l’onerosità del trasferimento della contribuzione dai loro Fondi all’AGO e sono state anche abrogate le norme (art.3,

comma 14 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 562; art.28 della legge 4 dicembre 1956 n.1450) che prevedevano per questi lavoratori la possibilità di trasferire gratuitamente all’INPS la contribuzione versata presso i Fondi.

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