24 gennaio 2011

Produzione Culturale - Emendamenti " mille proroghe"

PROROGA ANNULLAMENTO COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
"4-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dal 1º gennaio 2012".
4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"."
VITA,
A.S. 2518
Emendamento
Art. 2
EMENDAMENTO FEDERCULTURE
PROROGA RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
"4-bis. All’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dal primo rinnovo successivo all’anno 2012".
4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"."

VITA,
A.S. 2518
Emendamento
Art. 2
PROROGA RIDUZIONE SPESE PER MOSTRE E PUBBLICITA’
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
"4-bis. All’articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dall’anno 2011" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall’anno 2012".
4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"."
VITA
A.S. 2518
Emendamento
Art. 2
PROROGA SOPPRESSIONE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
"4-bis. All’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dall’anno 2011" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall’anno 2012".
4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"."
VITA
A.S. 2518
Emendamento
Art. 2
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
"4-bis. Per l'anno 2011, la stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 250 milioni di euro.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-quater a 4-sexsies.
4-quater. A decorrere dall'anno 2011, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell’articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A decorrere dall'anno 2011: a) le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva; b) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente; c) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale; d) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.
4-quinquies. Dall'attuazione del comma 4-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
4-sexsies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 4-quater, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
VITA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNAMARIA, ANDRIA, CECCANTI, MERCATALI, LEGNINI

A.S. 2518
Emendamento
Art. 3
Al comma 1, sostituire le parole "264,1 milioni di euro per l’anno 2011" con le seguenti "423,9 milioni di euro per l'anno 2011".
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) quanto a 159,8 milioni di euro per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33."
VITA
controllare