11 gennaio 2011

Le vessazioni sul luogo di lavoro sono violenza privata

Mobbing in ambito penale: le vessazioni sul luogo di lavoro integrano il reato di violenza privata. Il capo che sottopone i dipendenti a una condotta vessatoria e denigratoria, con atti moralmente violenti e psicologicamente minacciosi, risponde di violenza privata e non di maltrattamenti in famiglia o di mobbing.

Con la sentenza n. 44803 del 21 dicembre 2010 la cassazione penale interviene nuovamente sulla questione della qualificazione giuridica delle vessazioni del capo nei confronti dei dipendenti (con atti moralmente violenti e psicologicamente minacciosi). Per la Suprema Corte la condotta vessatoria e denigratoria del datore di lavoro o del capo integra il reato di violenza privata e non di maltrattamenti in famiglia o di mobbing; così la Cassazione ha modificato riqualificandole secondo il suddetto reato di violenza privata le accuse di maltrattamenti di un capo officina. In proposito, si legge in sentenza, "sembra piuttosto correttamente configurabile, proprio attraverso una motivata valutazione ed apprezzamento della richiamata prova specifica, peraltro motivatamente segnalata nell'impugnata sentenza a ribadita conferma di quanto già dedotto in primo grado, nella condotta dell'imputato il reato di violenza privata continuata aggravata ex art. 61 c.p., potendo ricondursi ai puntuali episodi,contestati nell'imputazione cui si è fatto cenno, i caratteri di una condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, idonei a costringere il lavoratore a tollerare uno stato di deprezzamento delle sue qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso, con l'intuibile aggravante della commissione del fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera".


LEGGI PURE: