La sentenza n. 21621 del 21 ottobre 2010 ha stabilito che una ditta di Taranto non poteva licenziare la propria dipendente in malattia per sindrome ansioso-depressiva perché non trovata a casa per il primo controllo del medico fiscale.
Lo stesso giudizio era già stato formulato dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 1 giugno 2007.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Datore di lavoro e confermato il reintegro della dipendente con queste ragioni.
Per quanto riguarda l’ assenza da casa in orario di reperibilità la Corte giustifica il comportamento della signora la quale aveva dichiarato di dover essere andata dal medico per un disturbo urgente , ritenendo che la società avesse trascurato la gravità dello stato patologico della dipendente.
Inoltre ha ribadito che quanto riguarda l’obbligo di reperibilità in determinati orari, è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio.
Una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della dipendente non assume rilevanza in sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.