Non ci sarà alcuna deroga, rispetto alle nuove regole sui contratti di lavoro a tempo determinato, le quali prevedono un allungamento dei tempi d'intervallo tra un contratto di lavoro e l’altro, neanche se il contratto a termine riguarda la sostituzione di lavoratrici in maternità. Dunque, se il datore di lavoro intende riassumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, uno stesso lavoratore o lavoratrice già precedentemente assunto con contratto a termine, sempre per sostituzione per maternità, dovrà attendere l’intervallo di tempo (60 o 90 giorni) che la legge Fornero prescrive tra un contratto a termine e il successivo.
Dal 18 luglio 2012, sono in vigore le nuove norme sui contratti a termine, le quali prevedono che tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo passino 60 giorni, per contratti di durata inferiore a 6 mesi, e 90 giorni, per contratti di durata superiore. Le regole precedentemente in vigore prevedevano intervalli di tempo, rispettivamente, di 10 giorni, per contratti fino a sei mesi, e di 20 giorni, per contratti di durata superiore. Il cambiamento s’inquadra nell’ambito della riforma del lavoro voluta dalla ministra Elsa Fornero e codificata nella Legge n. 92 del 2012.
Il chiarimento sulla mancata deroga rispetto alla legge Fornero lo ha fornito lo stesso ministero del Lavoro, con una nota diffusa alla stampa.