Il Presidente del Consiglio Monti con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ha decretato il prolungamento anche nel 2013 delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013. La legge di stabilità 2013 ha infatti definito un importante ammontare di risorse pubbliche da destinare alla detassazione dei salari di produttività per l’anno 2013. Complessivamente sono stati stanziati 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni di euro nel 2014. Il decreto stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a un’imposta del 10%. Il reddito da lavoro dipendente oggetto dell’agevolazione è quello fino a 40 mila euro lordi annui.
L’Iter che ha portato alla detassazione 2013. Il 21 novembre del 2012 c’era stato l’accordo sulle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”. Le parti sociali quindi avevano raggiunto l’accordo per il rilancio della produttività nel paese italiano e nell’accordo le parti stipulanti chiedevano al Governo e al Parlamento di rende stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro lordi annui, la detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione di un’imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, al 10%”. Il Governo ha ascoltato le volontà delle parti sociali e, prima con la legge di stabilità 2013 e poi con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ha rilanciato la detassazione per il 2013, ovviamente nel limite delle risorse disponibili, già descritte.
L’imposta sostitutiva del 10%. L’agevolazione concessa alle imprese, ed ai lavoratori contribuenti, consiste quindi nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni di reddito dal TUIR. Aliquote che vanno dal 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 27% per la parte di reddito che va da 15.000,01 a 28.000 euro, al 38% per la parte di reddito che va da 28.000,01 a 55.000 euro, al 41% per la parte di reddito che va da 55.000,01 a 75.000 euro, al 43% per la parte di reddito oltre 75.000 euro.
Pagare il 10% in luogo di queste percentuali molto più alte, è ovviamente importante. Si tratta di una importante agevolazione fiscale, che consente ai lavoratori di ottenere un netto in tasca decisamente superiore sulle prestazioni di lavoro aggiuntive effettuate per effetto degli incrementi di produttività. Il pagamento di una imposta al 10%, e quindi un risparmio sull’Irpef del 13% o 7% o anche più, oltre al compenso maggiorato per la prestazione di lavoro straordinario, ad esempio, consentono un incasso maggiore per il lavoratore in termini di stipendio netto.
Solo settore privato e lavoratori con reddito non superiore a 40.000. L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per la detassazione di straordinari, lavoro notturno, ed elementi legati all’incremento di produttività, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nel medesimo anno 2012, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva, sempre la produttività ma per l’anno 2012. Nel 2012 il reddito era di 30.000 euro.
Limite a 2.500 euro lordi di retribuzione detassata. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi di retribuzione percepita, nell’anno 2012. Ne consegue quindi che tutti gli elementi di incremento della produttività legati alla detassazione, come ad esempio il lavoro notturno, straordinario, festivo, ecc., non possono superare la retribuzione di 2.5000 euro annui lordi. O meglio, fino a 2.500 euro godono dell’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva al 10% (in luogo dell’Irpef che come minimo è al 23% e poi sale la percentuale per scaglioni di reddito). Oltre si applicano le normali aliquote Irpef del 23% fino
Retribuzione di produttività: le linee guida del Governo. L’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 definisce la retribuzione di produttività e stabilisce quali tipologie di incrementi di produttività sono oggetto dell’agevolazione fiscale: “Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 10%), per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività /redditività /qualità /efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
- - ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in
- - rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati. finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli
- - obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
- - introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- - attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
Procedimento e monitoraggio dei datori di lavoro: i contratti stipulati da depositare alla DTL. L’art. 3 stabilisce quale è il procedimento per ottenere la detassazione per gli incrementi di produttività: “Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”. Pertanto è necessario provvedere a degli adempimenti amministrativi per avere diritto alla detassazione.
Antonio Barbato
Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro.