13 febbraio 2013

Lavoro: col permesso elettorale l'assenza è pagata in pieno

Da febbraio a giugno ci sono da mettere in agenda almeno due appuntamenti elettorali, che possono diventare tre, con un eventuale ballottaggio. La grande macchina elettorale, si nutre della collaborazione dei cittadini che, opportunamente inseriti negli elenchi del Comune, possono essere sorteggiati per diventare presidenti di seggio, segretari e scrutatori. Anche i rappresentanti di lista dei partiti, sono inseriti in questa lista di "lavoratori particolari". Li chiamiamo lavoratori perché per legge, le giornate trascorse al seggio, sono considerate giornate di attività lavorativa.
I cittadini che sono chiamati a ricoprire gli incarichi di presidenti di seggio, segretari e scrutatori, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro e a conservare il posto per tutto il tempo necessario alle attività di voto e scrutinio. Il diritto ai permessi elettorali vale per tutti i tipi di elezioni: amministrative, regionali, politiche, europee e anche per i referendum.
Se il lavoratore fa la settimana corta, lavorando dal lunedì al venerdì, deve regolarsi in questo modo: per le attività al seggio di sabato e domenica ha diritto ad una giornata di risposo compensativo, oppure ad una retribuzione pari a quella di una giornata; per le attività del lunedì, il lavoratore ha diritto a percepire la piena retribuzione e qualora le operazioni si prolungassero fino al martedì, valgono le stesse regole, quindi il diritto ad assentarsi e a a percepire la piena retribuzione.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA:

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).
Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

Elezioni 2013: istruzioni per l'uso
l 2013 è l'anno delle elezioni politiche, ma sono previste anche consultazioni di carattere locale in diverse realtà. Ecco il quadro complessivo.
Politiche
Le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento (Camera e Senato) si svolgono domenica 24 e lunedì 25 febbraio.
Si vota dalle ore 8.00 alle 20.00 della domenica e dalle ore 7.00 alle 15.00 del  lunedì.
Regionali
Le elezioni regionali, per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della regione, si svolgono contemporaneamente alle elezioni politiche, cioè domenica 24 e lunedì 25 febbraio, negli stessi orari.
Si vota in Lombardia, Lazio e Molise.
Amministrative
Le elezioni amministrative si svolgono domenica 26 e lunedì 27 maggio. Si vota dalle ore 8.00 alle 20.00 della domenica e dalle ore 7.00 alle 15.00 del  lunedì.
L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013.
Si vota in 679 comuni, di cui 490 appartenenti a regioni ordinarie e 189 a regioni a statuto speciale. Tra di essi, ce ne sono 7 che superano i 100 mila abitanti: Roma, Catania, Messina, Brescia, Siracusa, Giugliano in Campania (NA) e Vicenza.