10 febbraio 2013

Circolare INCA: Invio telematico certificazione malattia


Care compagne, cari compagni
come noto, in caso di assenza per malattia del lavoratore, la certificazione medica è inviata per via telematica dal medico curante o dalla struttura sanitaria all'INPS e, dallo stesso istituto, con identiche modalità, inoltrata all'amministrazione (pubblica) interessata.
L'inosservanza di tali obblighi da parte del medico (invio telematico) costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta per i medici in rapporto convenzionale con le ASL la decadenza della convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi1.
Occorre poi ricordare l'art. 25 della Legge 183/2010 (collegato lavoro) che, con l'intento di dare omogeneità al sistema, stabilisce l'applicazione delle disposizioni in materia di rilascio e di trasmissione della attestazione di malattia, previsto per i lavoratori pubblici, ai lavoratori del settore privato. Pertanto dal 24 novembre 2010 (entrata in vigore della legge n. 183), il lavoratore del settore privato, assente per malattia, gode degli stessi diritti ma anche degli stessi doveri del lavoratore della pubblica amministrazione.
Questo significa, come già indicato anche nelle nostre precedenti note, che i lavoratori del settore pubblico e del settore privato non sono più obbligati all'invio del certificato medico all'Inps e al datore di lavoro. Infatti, il medico invia telematicamente la certificazione di malattia all'Inps e sarà poi l'Inps sempre telematicamente ad inoltrare l'attestazione di malattia al datore di lavoro pubblico o privato.
Questo stabiliscono le norme. La circolare congiunta dei Ministri Brunetta e Sacconi, che alleghiamo, fornisce ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.
Poiché nel settore privato, diversamente dal settore pubblico dove, grazie ad un accordo tra Inps ed Inpdap, é stato reso possibile l'invio telematico dell'attestato di malattia dall'Inps all'amministrazione di appartenenza del lavoratore malato, questa parte della procedura non é ancora a regime (non tutti le aziende private si sono accreditate presso l'Inps per poter visualizzare la certificazione di malattia dei propri dipendenti), i due ministeri hanno concordato un periodo transitorio di 3 mesi utile “a garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema” decorrente dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto (al momento non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale).
Il lavoratore (pubblico e privato) deve presentare al medico la tessera sanitaria e comunicare il domicilio durante la malattia se diverso da quello in possesso del datore di lavoro (indirizzo di reperibilità). Deve, inoltre, farsi rilasciare dal medico certificatore il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente; può chiedere copia cartacea dell'attestato e del certificato di malattia2.
Come detto questa procedura esenta il lavoratore dall'obbligo di far recapitare, nei temini (2 giorni) stabiliti dalla normativa vigente, l'attestato di malattia. Resta, però, vincolato a comunicare tempestivamente lo stato di malattia al datore di lavoro e l'indirizzo di reperibilità se diverso da quello abituale.
Inoltre, il lavoratore del settore privato deve, se richiesto dal datore di lavoro, comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato comunicatogli dal medico.
Come già affrontato (circolare Inca 26/2011) il lavoratore può consultare i certificati dal sito internet dell'Inps e vi può accedere tramite:codice PIN, codice fiscale e numero del certificato, casella PEC.
Ricordiamo che qualora il medico non proceda all'invio telematico, perchè impossibilitato, ma rilascia in forma cartacea la certificazione e l'attestazione di malattia, è fatto obbligo al lavoratore, secondo le modalità tradizionali, di farli pervenire all'Inps e al datore di lavoro. Se si tratta di amministrazione pubblica deve, entro 48 ore, segnalare alla ASL competente il mancato invio telematico.

Il datore di lavoro (pubblico e privato) viene in possesso dell'attestato di malattia del lavoratore dal sito dell'Inps, accedendo tramite pin o tramite invio alla propria casella di posta elettronica certificata (PEC).
Va ricordato anche quanto stabilito dalla Legge 12/1979 (art. 1 cc 1-4), cioé la possibilità del datore di lavoro privato di avvalersi di consulenti esterni (commercialisti, ecc.) che possono accedere ai servizi resi disponibili dall'Inps per conto dell'azienda.
La circolare ministeriale stabilisce, come già indicato, un periodo transitorio durante il quale il datore di lavoro privato potrà richiedere al lavoratore l'attestazione di malattia ancora in forma cartacea.
Al termine del periodo transitorio, anche nel settore privato, non sarà più possibile per il datore di lavoro chiedere in forma cartacea l'attestato di malattia al proprio dipendente, ma esclusivamente attraverso i servizi forniti dall'Istituto.
Durante il periodo transitorio, un Comitato tecnico -composto dai rappresentanti del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps, dei sindacati dei datori di lavoro e quelli di medicina generale- dovrà monitorare l'entrata a regime del sistema e valutare, soprattutto, le ripercussioni di natura contrattuale e lavoristica.
Infine, la circolare ministeriale ricorda che l'impiego dei servizi web, da parte del datore di lavoro, consentirà anche l'utilizzo del nuovo sistema di gestione delle visite mediche di controllo “Data Mining” (circ. Inca 26/2011).

A fronte delle problematiche sollevate sia dai medici sia dalle organizzazioni sindacali in merito alla nuova procedura di invio telematico della certificazione di malattia, i Ministri competenti hanno emanato questa ulteriore nota con l'intento di mettere nero su bianco vantaggi e doveri delle parti in causa, e comunicare di aver preso atto della necessità di un periodo transitorio di applicazione della norma.
Nella circolare in oggetto vengono messi in rilievo i numerosi vantaggi, ma non si può negare che fra il medico, l'azienda ed il lavoratore, é certamente quest'ultimo quello che, per lo meno nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, incontra le maggiori difficoltà essendo la parte più debole.
Spesso, come segnalato da alcune nostre sedi, accade che il medico certificatore si rifiuti di consegnare copia cartacea della certificazione e il datore di lavoro, non accreditato all'Inps, faccia pressione sul lavoratore per ottenerla. Su questo punto è bene sottolineare la posizione espressa dall'Inps (parere Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito -Dottor R. Golino): il medico deve rilasciare al lavoratore copia cartacea della certificazione di malattia.
Ci chiediamo, inoltre, se sia giusto prospettare soluzioni - quale l'invio al lavoratore della certificazione medica tramite casella di posta elettronica o PEC -, che comportino l'obbligo del lavoratore di possedere un computer.
Se è necessario che anche i datori di lavoro privati si accreditino presso l'Inps in modo da poter visualizzare la certificazione di malattia dei loro dipendenti assenti per motivi di salute, è assolutamente necessario che i medici rilascino sempre copia cartacea della certificazione in questione ai lavoratori sia del settore pubblico che privato.
Cari saluti.
Legge 183/2010
Art. 25. Certificati di malattia
Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
ART. 1
Esercizio della professione di consulente del lavoro
comma 1
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
comma 4
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.
L'art. 3 del D.M. 26 febbraio 2010 prevede che il medico che trasmette il certificato di malattia telematico all'Inps rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia. Il successivo art. 4 stabilisce che il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni, a trasmettere l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro "salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione".
Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito
Parere Dottor Golino
L'Istituto con le circolari n. 60/2010, n. 119/2010, n. 164/2010 ha dato attuazione al suddetto decreto fornendo specifiche indicazioni agli utenti. Inoltre, con la circolare n. 21/2011, cui si rinvia, ha fornito chiarimenti circa l'art. 25 della legge n. 183/2010. Pertanto, fatti salvi i casi in cui il medico sia oggettivamente impossibilitato a stampare copia del certificato e dell'attestato di malattia (nel qual caso comunicherà al lavoratore solo il numero di protocollo del documento), il medico è tenuto a fornire al lavoratore la suddetta copia (art. 3, n. 2 D.M. 26.02.2010). Si precisa, altresì, che tale adempimento ha anche lo scopo di ricordare al lavoratore la sua responsabilità in merito alla corretta indicazione dei dati anagrafici e soprattutto dell'indirizzo di reperibilità. Infatti, è onere del lavoratore verificare l'esistenza di eventuali errori od omissioni circa il suddetto indirizzo dai quali poi potrebbe scaturire l'impossibilità ad eseguire la visita medica di controllo domiciliare e la conseguente applicazione delle sanzioni.
Si precisa, infine, che anche nel caso in cui il datore di lavoro venga obbligato per legge a richiedere l'abilitazione alla visualizzazione o alla ricezione tramite PEC degli attestati di malattia dei propri dipendenti, liberando in tal modo il lavoratore dall'onere di trasmettere l'attestato stesso alla propria azienda, possono presentarsi particolari situazioni (ad esempio di tipo tecnico) in cui lo stesso datore di lavoro, eventualmente impossibilitato temporaneamente a visualizzare l'attestato, chieda legittimamente al lavoratore di trasmettegliene copia cartacea.

1 Dlgs 165/2001, art. 55-septies e Legge 183/2010, art. 25

2 Il lavoratore può chiedere, in alternativa, l'invio della certificazione anche alla propria casella di posta elettronica.