23 febbraio 2013

Cassazione: vietate le avances sui luoghi di lavoro, anche per scherzo

Attenzione quando si scherza con le colleghe sul luogo di lavoro: una battuta pesante resta una battuta pesante e integra il reato di molestie sessuali, anche se viene fatta in un contesto scherzoso. E' quello che ha sentenziato la Corte di Cassazione, chiamata a decidere - e decidendo di annullare la sentenza di secondo grado - sul caso di un dipendente delle Poste, assolto in appello dall'accusa di molestie sessuali. 
I fatti sono i seguenti: durante una fase di lavoro un collega dell'imputato ha fatto una battuta scherzosa e allusiva ad una collega, la quale ha risposto sorridendo. In questo contesto, l'imputato ha chiamato la collega "pornodiva"; ma lei si è risentita ed è scattata la denuncia. Durante il processo l'imputato si è dipeso sostenendo che il suo era un intento scherzoso, dato il clima che si era creato. 
Nonostante questo, in primo grado era stato condannato a 400 euro di multa più il risarcimento danni alla collega; in secondo grado, davanti al giudice monocratico, era stato assolto in quanto il fatto non costituisce reato. La Cassazione ora ha deciso che la sentenza di secondo grado va annullata, in quanto il fatto che fosse uno scherzo non è una attenuante.