Anche l'Inail interviene sul lavoro a progetto. Il restyling apportato al particolare contratto di lavoro dalla legge Fornero, dopo aver catalizzato l'attenzione interpretativa del ministero del Lavoro e dell'Inps, in materia di requisiti del progetto, di corrispettivo dovuto al collaboratore e di profili sanzionatori, aggiunge al suo attivo anche un'interessante analisi da parte dell'Istituto assicuratore. Con la circolare 29/2012 l'Inail cala le novità della riforma del lavoro, nell'ambito delle regole dell'assicurazione obbligatoria.
La specialità di questa disciplina garantisce piena continuità in merito all'obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto; il rapporto di lavoro continua a essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.
Per l'anno 2012 l'imponibile minimo e massimo previsto, ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto, riportato nella circolare Inail 42/2012, è pari rispettivamente a 1.292,90 euro per il minimale e a 2.401,10 euro per il massimale.
Anche con riferimento alle prestazioni rese dall'Istituto, si conferma il regime previgente. In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto, secondo i principi stabiliti dal Testo unico dell'assicurazione obbligatoria. In particolare, per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché della rendita ai superstiti, dovrà essere preso come base il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita; per quanto riguarda, invece, la liquidazione dell'indennità di temporanea, dovrà essere preso a base di calcolo il corrispettivo effettivo, anche se superiore al massimale, secondo quanto disposto dal ministero del lavoro con circolare n. 2 del 29 gennaio 2003.
Per il resto, la circolare descrive le caratteristiche nuove della fattispecie, così come le stesse emergono dalla riforma, soffermandosi sui requisiti che il progetto deve avere per poter essere considerato tale. Interessante la ricognizione sul regime sanzionatorio in relazione alle ipotesi di presunzione assoluta ovvero relativa di subordinazione. Riguardo a quest'ultimo punto, vengono dettate istruzioni operative ai funzionari di vigilanza che dovranno accertare la sussistenza dei requisiti di ricorrenza del progetto e, in particolare, il collegamento funzionale a un determinato risultato finale; l'autonoma identificabilità nell'ambito dell'oggetto sociale del committente; la non coincidenza con l'oggetto sociale del committente; lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In carenza dei requisiti sopra indicati, il progetto dovrà ritenersi assente, con la conseguenza, dal punto di vista sanzionatorio, della trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dalla data di costituzione dello stesso. Più in particolare, in relazione a quanto disposto dall'articolo 69 comma 2 del Dlgs 276/03, con riferimento all'ipotesi in cui il collaboratore a progetto svolga l'attività con modalità analoghe a quella dei lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questa ipotesi, poiché opera una presunzione relativa di subordinazione, con effetto retroattivo, suscettibile di prova contraria da parte del committente, il personale ispettivo dovrà accertare che lo svolgimento da parte del collaboratore della propria attività avvenga in maniera prevalente, con carattere di continuità e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati dell'impresa committente e che la prestazione non rientri tra quelle di elevata professionalità individuate dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
di Silvana Toriello
Lavoro: quando si può parlare di vero contratto a progetto
Nel dare una mano al personale ispettivo, il ministero del Lavoro, ha ribadito, con una circolare, le caratteristiche del contratto a progetto, i requisiti che deve avere questo legame tra committente e lavoratore. L’obiettivo dell’azione ministeriale è quello di combatterne l’uso improprio.
Gli aspetti del contratto a progetto modificati dal Legislatore - con l'ultima riforma del lavoro - sono relativi al requisito di progetto, al salario del lavoratore, all’esercizio del diritto di recesso e alle sanzioni previste per chi non rispetta le regole.
Requisiti del progetto
Per parlare di contratto a progetto è necessario che la collaborazione coordinata e continuativa sia riconducibile ad uno o a più progetti specifici. Questi progetti devono essere definiti dal committente e poi gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve portare alla realizzazione di un risultato finale verificabile e questo risultato deve essere esplicitato anche nel contratto. Il progetto, inoltre, non deve riproporre l’oggetto sociale del committente ma individuare un’attività specifica, che si affianchi a quella principale.
Non si può parlare di contratti a progetto se il compito che il lavoratore deve svolgere è soltanto esecutivo o ripetitivo e non lascia un margine di autonomia operativa al collaboratore.
L’esempio fatto è quello di una società che si occupa della creazione di software che, per stipulare contratti a progetto, dovrà indicare l’attività specifica proposta al lavoratore, ad esempio la realizzazione del software di gestione dei contratti e non far riferimento ad un quotidiano inserimento dati.
Il salario del contratto a progetto
Il compenso da corrispondere al lavoratore a progetto, in base alla nuova normativa, deve essere proporzionato dall’azienda in base sia alla quantità, sia alla qualità dell’attività svolta e non deve essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore d’attività. Il riferimento sono i contratti collettivi relativi ai lavori equiparabili a quello svolto dal collaboratore a progetto.
Le sanzioni per chi non rispetta le regole
Nel momento in cui un’azienda stipula un contratto a progetto con un lavoratore, se manca l’individuazione del progetto, o se la descrizione del progetto non è completa, il rapporto di lavoro deve essere trasformato da collaborazione in attività subordinata a tempo indeterminato.
Il collaboratore a progetto può svolgere attività simili a quelle del lavoratore dipendente ma con modalità organizzative differenti, per esempio rispetto all’orario di lavoro, o all’assoggettamento alla direzione. Non si può parlare di collaborazioni a progetto per le prestazioni di elevata professionalità.