28 gennaio 2013

INPS: percentuale di erogazione nei contratti di solidarietà

L'INPS, con il messaggio n. 1114 del 17 gennaio 2013, ha affermato che per effetto della disposizione di proroga contenuta nella legge n. 228/2012 l’ammontare dell’indennità per i contratti di solidarietà ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984, anche nel 2013 sarà pari all'80%.

L’INPS, nel messaggio 18 gennaio 2013, n. 1114, ha spiegato che la L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha prorogato anche per l’anno 2013 l’aumento del 20% dell’indennità prevista in caso di contratti di solidarietà difensivi per le aziende rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 1, D.L. n. 726/1984, conv. in L. n. 863/1984). In particolare, all’art. 1, comma 256 si dispone che «l'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro». L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, D.L.185/2008.
Pertanto, anche per l’anno 2013, la misura del trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti è pari all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro.

 Contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà sono dei contratti collettivi stipulati tra datore di lavoro e i sindaca il cui scopo è  quello di favorire l’occupazione.

Tali contratti sono disciplinati dalla L. 863/1984 di conversione del D.L. 726/1984 che prevede due diverse tipologie: contratti di solidarietà difensivi diretti a evitare la riduzione del personale; contratti di solidarietà espansivi finalizzati ad incrementare l’occupazione.


Entrambe le tipologie contrattuali utilizzano la riduzione dell’orario di lavoro a fini occupazionali, con la differenza che i contratti difensivi sono stipulati da imprese in crisi, mentre quelli espansivi non sono legati a una crisi aziendale di nessun genere, ma, seguono il principio di solidarietà tra lavoratori occupati e quelli disoccupati.

La durata del contratto di solidarietà non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a ventiquattro mesi. Superato il termine, le imprese possono chiedere una proroga di altre 24 mesi; decorso anche tale termine, può essere stipulato un nuovo contratto di solidarietà soltanto dopo che siano trascorsi 12 mesi.
La concessione del trattamento d’integrazione salariale è prevista in favore di operai, impiegati e quadri d’imprese industriali. In generale, tutti i dipendenti delle imprese che hanno diritto alla CIGS e che hanno stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati maggiormente rappresentativi.

Non può essere applicato invece ai lavoratori dei cantieri edili per fine lavoro, ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti, ai dirigenti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato (assunti per far fronte a esigenze di natura produttiva di carattere stagionale).

Contratti di solidarietà difensivi

I contratti di solidarietà difensivi prevedono una riduzione dell’orario di lavoro ripartendolo fra più lavoratori, allo scopo di evitare il licenziamento dei lavoratori in eccesso.

La misura del trattamento d’integrazione salariale è pari al 60% del trattamento perso in seguito alla riduzione di orario lavorativo.

Tali contratti rappresentano un sostegno nei confronti delle imprese e soprattutto dei lavoratori, per i quali la riduzione dell’orario di lavoro comporta una riduzione anche della retribuzione.

Lo Stato interviene concedendo ai lavoratori un trattamento d’integrazione salariale e ai datori di lavoro una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali.

La riduzione dell’orario lavorativo può essere ripartita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.

Contratti di solidarietà espansivi

I contratti di solidarietà espansivi prevedono la riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di consentire l’assunzione di nuovo personale e  incrementare l’occupazione aziendale.

L’art 2 della Legge 726/1984 prevede nel caso di ricorso a contratti di solidarietà espansivi, degli incentivi in favore dei datori di lavoro, consistenti in un contributo per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposto, pari per i primi dodici mesi  al 15% della retribuzione lorda prevista nei Contratti collettivi. Per quanto riguarda invece i successivi due anni, il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 5-10%.

Per assumere nuovi dipendenti, utilizzando la forma del contratto di  solidarietà espansivo è indispensabile:
- stipulare un contratto collettivo aziendale con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale che preveda una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e un contestuale piano di assunzione di nuovo personale;
- le nuove assunzioni devono essere eseguite con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l’azienda non deve aver proceduto, nei dodici mesi precedenti a una riduzione di personale;
- le assunzioni non devono determinare una riduzione del numero della manodopera femminile rispetto a quella maschile nell’unità produttiva interessata dalla riduzione di orario o, nel caso in cui i lavoratori maschi siano inferiori numericamente a una riduzione della percentuale maschile.
Per ottenere i benefici contributivi, il datore di lavoro deve presentare il contratto collettivo stipulato con i sindacati alla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) di competenza per territorio.

In un secondo momento la DPL controllerà la corrispondenza tra la riduzione dell’orario di lavoro e le nuove assunzioni la quale dopo essersi espressa favorevolmente  darà la comunicazione all’INPS competente. Il contributo invece risulterà sospeso nel caso a seguito di controlli della DPL si riscontrino delle violazioni dei contratti collettivi stipulati.