La Corte di Cassazione con sentenza n.11411 del 2013 precisa che il generico richiamo previsto dal contratto collettivo e quindi la mancata specificazione delle causali che hanno indotto al ricorso di lavoro temporaneo, concretizza la conversione del rapporto di lavoro temporaneo in contratto a tempo indeterminato.
Il caso riguarda Poste Italiane che aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte di appello di Milano che aveva disposto l'assunzione di una lavoratrice assunta inizialmente con contratto di lavoro temporaneo nel quale era stato scritto semplicemente la causale generica "nei casi previsti dal CCNL".
La Cassazione ha ritenuto insufficiente una tale motivazione senza aver provveduto a specificare né il contratto di riferimento né tanto meno le ipotesi previste dalla contrattazione di riferimento. La cassazione infatti ricorda che la L. 196/97 ammette casi specifici di ricorso al lavoro temporaneo quali:
* casi previsti dal ccnl di appartenenza dell'impresa utilizzatrice;
* utilizzo temporaneo di qualifiche non presenti in azienda;
* sostituzione di lavoratori assenti.
E' quindi molto importante quando si stipula un contratto temporaneo indicare correttamente la motivazione del ricorso a tale tipologia. Ricordiamo infatti che la genericità della causale rende illegittimo il contratto trasformandolo in contratto a tempo indeterminato con conseguente aggravio di costi che l'azienda, proprio attraverso il ricorso a tale tipologia contrattu