
Editore: Slc Cgil Catania - Direzione: Salvo Moschetto


Alessandro Rota Porta
Il collegato lavoro ha introdotto importanti novità sulle tutele e decadenze in materia di contratti di lavoro che ricadono anche sui co.co.co. L'articolo 32 ridisegna infatti i termini di impugnativa dei recessi e il successivo iter, con l'intento di fornire regole certe e disponendo così tempistiche fisse a cui attenersi per proporre ricorso.
La situazione illustrata nel quesito a fianco rientra a pieno titolo nella nuova formulazione dell'impugnazione dei provvedimenti del datore di lavoro: il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. In occasione del Forum Lavoro 2010, i tecnici del ministero del Lavoro hanno precisato che se non c'è forma scritta i 60 giorni non decorrono; peraltro lo stesso termine può decorrere dalla comunicazione dei motivi del recesso ove questi non siano contenuti nel licenziamento.
L'impugnativa deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale.
Accanto a questa regola, che conferma le previgenti disposizioni ex legge n. 604/1996, il collegato introduce un nuovo termine procedurale che fa decadere l'impugnazione - rendendola inefficace - se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
La novità
Anche nel caso in esame, perciò, impugnare il recesso non è sufficiente a interrompere i termini prescrizionali: la successiva inerzia del lavoratore che non cerchi la soluzione conciliativa o arbitrale della controversia oppure non si rivolga al giudice del lavoro entro i tempi indicati preclude allo stesso ogni tutela in merito. Peraltro, nel caso si decida di intraprendere la via extragiudiziale, se la conciliazione o l'arbitrato sono rifiutati dal datore di lavoro o non viene raggiunto l'accordo necessario al loro espletamento, scatta un ulteriore termine che riduce da 270 a 60 giorni (dal rifiuto o dal mancato accordo) i tempi per depositare il ricorso al giudice, a pena di decadenza.
Va ricordato che l'ambito di impugnazione del recesso di un contratto di collaborazione è circoscritto alla risoluzione del committente avvenuta prima della scadenza del termine del rapporto di lavoro priva di giusta causa, o con indicazione di giusta causa, ritenuta però illegittima dal collaboratore. Diversamente (ad esempio in caso di interruzione alla naturale scadenza), il contratto di collaborazione può sempre essere impugnato per rivendicare la natura subordinata del rapporto.
In tema di atipici, i termini descritti si estendono anche ai licenziamenti che presuppongono controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e alla genuinità della collaborazione.
La decorrenza
La scadenza del 23 gennaio è ininfluente e per distinguere a quali rapporti si applichino i nuovi termini di decadenza, occorre valutare il giorno di ricezione della comunicazione di recesso da parte del collaboratore: come nel caso del quesito, se questo è successivo al 24 novembre 2010 (entrata in vigore del collegato) allora si rientra nelle nuove regole, sia che si tratti di un contratto in essere, sia che sia stato stipulato successivamente a quella data. La data in questione costituisce quindi una sorta di spartiacque: chi è stato destinatario di un licenziamento ricevuto prima del 24 novembre, segue le regole previgenti e non ricade nelle procedure dell'articolo 32. Diverso è il caso di impugnativa del contratto per questioni inerenti la sola qualificazione, per rivendicarne ad esempio la natura subordinata: per questo, non vige alcuna regola di decadenza (sia ante che post 24/11), fatta salva la prescrizione di legge; potendo così il lettore rivalersi per i contratti scaduti. In merito ai nuovi termini, il collegato - salvo diversi chiarimenti che dovessero intervenire - fa infatti esclusivo riferimento alle ipotesi di recesso (prima del termine o connesso a questioni inerenti la qualificazione) senza toccare quella della mera scadenza del contratto.

Manca una settimana al termine dei 60 giorni, stabiliti dal collegato lavoro, entro i quali i lavoratori, con un contratto a termine scaduto, possono fare ricorso al proprio datore di lavoro prima di perderne definitivamente il diritto. Il 23 gennaio, infatti, è la ‘dead line’ individuata dal collegato lavoro, dopo l’entrata in vigore della legge avvenuta lo scorso 24 novembre, per quei lavoratori con un contratto a termine scaduto, oltre la quale sarà impossibile impugnare l'eventuale licenziamento irregolare, con effetto retroattivo.
Una norma “tagliola”, così ha bollato la CGIL il provvedimento che colpisce i precari che attendono un eventuale rinnovo, e contenuta in un legge che la confederazione ha più volte definito “una vera e propria controriforma del diritto e del processo del lavoro”.
Secondo le stime del sindacato di Corso d’Italia, la platea dei lavoratori interessati oscilla tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte in quella che è, come osserva il Segretario Confederale Fulvio Fammoni, “una norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità”, a cui si aggiunge la “gravità” della retroattività. Con l’approvazione del collegato lavoro, spiega il dirigente sindacale, “un lavoratore precario con contratto a termine scaduto viene messo nella condizione di dover decidere se impugnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel diritto”. Un fatto, rileva Fammoni, “che crea una disparità fortissima anche perché, in questa maniera, si equipara la conclusione di un contratto temporaneo ad un licenziamento”.
Tempi strettissimi, quindi, che per Fammoni determineranno “una sanatoria al rovescio, perché tanti precari non verranno a sapere in tempo che i termini sono cambiati”, ma anche un'impennata del contenzioso, “cioè l'esatto contrario di quanto il governo dichiara di voler perseguire” con l'allargamento del ricorso all'arbitrato. La CGIL è impegnata, con le sue strutture su tutto il territorio nazionale, in un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori potenzialmente coinvolti e rinnova l’appello agli organi di informazione perché, alla luce dei sette giorni che ci dividono dalla scadenza, si accenda un faro sul tema.
“Il governo avrebbe dovuto sentire l’obbligo di informare i lavoratori, anche attraverso l’uso della pubblicità istituzionale, eppure non ha fatto nulla”, denuncia Fammoni, ed è anche per questo che tutte le sedi della confederazione stanno lavorando per dare consulenza e tutela a chi è interessato dalla scadenza, registrando al momento “già migliaia di richieste di informazione e di soccorso giunte”. Alla fine di questa settimana, al termine della scadenza per decidere l’impugnativa, “forniremo i primi dati - annuncia il Segretario Confederale CGIL - sapendo che anche altri sindacati e associazioni stanno predisponendo i ricorsi”.
Ma non solo, la Confederazione di Corso d'Italia, su questo punto così come sull'intero collegato lavoro, sta predisponendo una memoria su principali vizi di incostituzionalità della legge. La CGIL ricorda infine, che i contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da irregolarità, devono essere contestati per scritto entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della Legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa i termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare ad un giudice per riaffermare il diritto.

In data 4 novembre 2010 è stata approvata la legge n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), che è entrata in vigore il successivo 24 novembre.
L’art. 32, modificando l’art. 6 della l. n. 604 del 15 luglio 1966, prevede che il licenziamento debba essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione e che a detta impugnazione debba seguire, nei successivi 270 giorni, l’azione giudiziaria, pena la decadenza (cioè l’impossibilità di proporre la causa).
Lo stesso art. 32 n. 4 lett. c) prevede che le disposizioni sopra dette si applichino anche alle cessioni di ramo d’azienda, con riferimento alla data della cessione.
E’ in corso un dibattito con riferimento alle cessioni che sono state effettuate prima che entrasse in vigore la nuova normativa e parte della dottrina ritiene che anche queste debbono essere impugnate (pena la decadenza), ma i 60 giorni decorrono non dalla data della cessione (perché precedente alla legge), ma dall’entrata in vigore della legge.
In pratica, l’impugnazione deve essere fatta entro il 23 gennaio 2011.
E’, pertanto, opportuno che, al fine di evitare detta eccezione (sulla cui fondatezza o meno non ci sono ancora pronunce da parte dei tribunali), i lavoratori che ritengono di impugnare la cessione del loro contratto di lavoro inviino tempestivamente una lettera raccomandata alle due aziende, contestando la legittimità della cessione del c.d. “ramo”.
Per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione davanti la Direzione Provinciale del Lavoro (che si poneva quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria ed era, pertanto, obbligatorio) dal 23 novembre u.s. è divenuto facoltativo, ma coloro che decidessero di attivarlo, in caso di esito negativo avranno a disposizione solo 60 giorni (e non più 270) per presentare il ricorso in Tribunale. Come potrà verificare leggendo il testo della legge (soprattutto l’art. 32) si tratta di norme molto restrittive.
La nuova legge detta “Collegato Lavoro” dal 24 novembre riduce le possibilità di difendere e contestare un contratto illegittimo ed avere giustizia anche dopo molti mesi dalla sua conclusione. Se i lavoratori con contratto a termine, scaduto, non presenteranno un ricorso al proprio datore di lavoro perderanno il diritto di farlo.
Le stime della CGIL parlano di una cifra compresa tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte, in quella che è, coma ha più volte sottolineato il sindacato, una "norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità", a cui si aggiunge la "gravità" della retroattività.
Alessandro Genovesi - Slc/Nazionale -
Care compagne e compagni, sono già iniziati i 60 giorni previsti dalle norme capestro della legge 183/2010 (art. 32) in relazione alle decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.Vi allego il testo dell’articolo di legge.Soprattutto vi allego un volantino a cui va data ampia diffusione in tutti i posti di lavoro, anche per raggiungere ex lavoratori tramite amici, colleghi, parenti, ecc.. Infatti la norma (che obbliga un lavoratore, che contesta tanto l’apposizione del termine quanto la qualificazione del rapporto, a farlo entro 60 giorni per dar poi il via all’iter giudiziario/conciliativo nei successivi 270) riguarda anche i rapporti di lavoro a termine in essere equelli già conclusi, dando per questi ultimi come data limite per l’impugnazione il 23 gennaio2011.
Come vi è noto vi sono moltissimi lavoratori a termine passati per le aziende che noiseguiamo, oltre che collaboratori a progetto e lavoratori in somministrazione (che vanno comunqueinformati sulle nuove norme), pensiamo alle numerose aziende di call center in outsourcing e nonsolo.In alcune di esse varrebbe la pena, compatibilmente con i tanti impegni di organizzazione,mettere in piedi assemblee informative sul collegato, anche in collaborazione con i compagni del dipartimento mercato del lavoro della CGIL e/o con i compagni degli uffici vertenze.
Legge 183/2010 pubblicata il 9 novembre 2010...


Se entro il 23 gennaio i lavoratori con contratto a termine, scaduto, non presenteranno un ricorso al proprio datore di lavoro perderanno il diritto di farlo. Oggi entrerà in vigore la legge 183, il famoso collegato lavoro, che impone a tutti di impugnare il licenziamento entro 60 giorni. Una scadenza che, da adesso, si applicherà anche ai contratti di collaborazione o a tempo determinato senza eccezioni. Una norma, come ha più volte sottolineato la CGIL, che colpisce soprattutto i precari che attendono un eventuale rinnovo.
Le stime della CGIL parlano di una cifra compresa tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte, in quella che è, coma ha più volte sottolineato il sindacato, una "norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità", a cui si aggiunge la "gravità" della retroattività.
Secondo il Segretario Confederale della CGIL, Fulvio Fammoni, da oggi "il lavoratore precario, anche con contratto a termine scaduto, viene messo nella condizione dover decidere in pochi giorni se impugnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel diritto". Questo “crea una disparità fortissima", in questa maniera, prosegue il dirigente sindacale, ''si equipara la conclusione di un contratto temporaneo ad un licenziamento".
Oltre tutto a questo il sindacato di Corso d'Italia contesta anche i tempi troppo stretti. Da oggi al 23 gennaio ''in molti – dice Fammoni - non saranno in grado neppure di conoscere la norma e, quindi, decadranno dal diritto''. Il risultato sarà, ha concluso il dirigente sindacale, ''una sanatoria al rovescio'' o, al contrario, un'impennata del contenzioso, ''cioè l'esatto contrario di quanto il governo dichiara di perseguire'' con l'allargamento del ricorso all'arbitrato.
La CGIL, che è già impegnata da settimane nel distribuire materiale informativo, ha deciso di rivolgere un appello agli organi di informazione, che è stato già raccolto da molti dei principiali media. Tutti gli uffici legali della confederazione, tutti gli sportelli immigrati, tutte le strutture di categoria delle Camere del Lavoro, saranno impegnate nei prossimi sessanta giorni in una attività straordinaria di consulenza e tutela. Inoltre, la Confederazione di Corso d'Italia, non solo su questo punto, ma sull'intero collegato lavoro, sta predisponendo una memoria su principali vizzi di incostituzionalità della legge.
La CGIL ricorda infine, che i contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da irregolarità, devono quindi essere contestati per scritto entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della Legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa i termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare ad un giudice per riaffermare il diritto.


Lo Statuto dei Lavoratori non si tocca. Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, subentrata a Guglielmo Epifani, ha respinto seccamente al mittente la richiesta del ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, di “rimettere mano” alla storica legge del 1970, voluta dall’allora ministro Giacomo Brodolini (Psi) e il cui testo venne scritto da Gino Giugni. Una legge sulla quale ancora oggi si misurano le vertenze in materia di tutela dei diritti e di licenziamenti.
Per la sindacalista, è “ingiusto” che si voglia far pagare ai lavoratori i costi della crisi con la cancellazione dello Statuto e soprattutto con la cancellazione dell'articolo 18, quello che disciplina il licenziamento “per giusta causa e giustificato motivo”. Nello Statuto, ha replicato, ci sono diritti di libertà del lavoro e sindacali e azzerarlo sarebbe ingiusto. Questo governo, che mostra livelli di autoritarismo che mai avevamo raggiunto prima, dimostra così di avere un'idea della società che Camusso giudica “insopportabile”. Ed è pure grave che Sacconi sia convinto che siamo in un Paese dove va tutto bene.
Le nuove norme contenute nel disegno di legge sul lavoro, in vigore dal 24 novembre, ha precisato, ne fanno un provvedimento assolutamente ingiusto. La conseguenza è che i lavoratori avranno 60 giorni per fare ricorso e chiedere il riconoscimento dei propri diritti. O in alternativa, rinunciare e sperare in un rinnovo del proprio rapporto di lavoro che ovviamente sarà all’insegna del precariato. Per questi motivi, in difesa dei diritti di tutti, la Cgil sarà in piazza il 27 novembre con la speranza di poter festeggiare anche la caduta del Governo e del berlusconismo.
Sabato 27 novembre, la CGIL chiama tutte e tutti a manifestare a Roma, per chiedere più 'diritti e più democrazia', per rimettere al centro il lavoro, la contrattazione, per rivendicare sviluppo, equità e giustizia sociale e per imporre scelte che facciano uscire il Paese dalla crisi. Una crisi che per milioni di lavoratori si fa sempre più insostenibile. Il Governo, accusa la CGIL, nei due anni trascorsi della crisi economica, non si è preoccupato né dell'emergenza occupazionale, né del rilancio del sistema produttivo, l'unica azione avanzata è stato il sistematico attacco ai diritti del lavoro.
La CGIL in piazza per:

Una bruttissima pagina per i diritti dei Lavoratori:
ARBITRATO SI SCEGLIE PREVENTIVAMENTE: Il lavoratore decide se ricorrere all’arbitrato preventivamente, e non quando insorge una controversia.
LA SCELTA DOPO IL PERIODO DI PROVA: La scelta, se ricorrere o meno all’arbitrato, non potrà avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro.
ESCLUSO L’ARBITRATO SUI LICENZIAMENTI: escluse le controversie relative al licenziamento tra quelle che riguardano l’arbitrato. Per i licenziamenti, dunque, resta l’obbligo di ricorrere al giudice del lavoro.
ANCHE LICENZIAMENTI NON VALIDI VANNO IMPUGNATI: Anche «nei casi di invalidità del licenziamento» esso dovrà essere impugnato «entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta».
APPRENDISTATO A 15 ANNI VALE COME ULTIMO ANNO SCUOLA OBBLIGO. Possibilità di assolvere l’ultimo anno di obbligo scolastico, fissato a 16 anni, anche con l’apprendistato, che quindi varrà per i 15enni come stare in classe.
DELEGA PER USURANTI, CRITERI PRIORITÀ PENSIONAMENTO. Una clausola di salvaguardia per il pensionamento anticipato (minimo 57 anni di età e 35 di contributi) dei lavoratori impiegati in attività usuranti, come i dipendenti notturni o gli addetti alla ‘linea di catenà.
RIFORMA AMMORTIZZATORI. Dopo 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, il governo esercita le deleghe sulla riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli strumenti a sostegno del reddito, così come dei servizi per l’impiego, degli incentivi all’occupazione e dell’apprendistato e, più in particolare, dell’occupazione femminile.
- PROCESSI LAVORO. I processi del lavoro tornano ad essere gratuiti. Nei casi di violazione nella trasformazione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva fissata tra 2,5 a 12 mensilità.
BORSA NAZIONALE LAVORO, ANCHE CURRICULA LAUREATI ON-LINE. Rafforzata la Borsa nazionale del lavoro, con l’inserimento on-line anche dei curricula degli studenti da parte dell’Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea; prevista anche la pubblicazione telematica dei bandi e dei concorsi della Pa, oltre ai dati relativi ad assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro.
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI. Al via l’organizzazione del Casellario centrale degli infortuni, in capo all’Inail.
SINO A TRE ANNI PER DOMANDE ALBO ARTIGIANI. Passa da due a tre anni l’efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane da comunicare all’Inps.

A CATANIA LUNEDì 26 APRILE CON INIZIO ALLE ORE 9,00, MANIFESTEREMO TENENDO UN SIT AGLI UFFICI DELLA PREFETTURA A CUI VI INVITIAMO A PARTECIPARE.
E' ripreso alla Camera l'Iter parlamentare per la legge che riguarda, fra l'altro il processo del lavoro e l'arbitrato. Per tali ragioni è stata indetta dalla Segreteria Nazionale della CGIL per il prossimo 26 aprile una giornata di mobilitazione nazionale per dire "No alla controriforma del diritto e del processo del lavoro".
Di seguito alcune nostre note esplicative:
Il disegno di legge n. 1167-B, agli articoli 30, 31 e 32:
Il disegno di legge n. 1167-B, agli articoli 30, 31 e 32, introduce delle modifiche che mirano a svuotare di significato le tutele dei lavoratori: il risultato sarà quello di lasciare il lavoratore ancora più solo nella "libera" dinamica dei rapporti di forza con il datore di lavoro, al quale viene attribuita mano libera rispetto a leggi e contratti collettivi.
La norma "manifesto" è il comma 9 dell'art. 31, dove si prevede la possibilità di privare il lavoratore della tutela giudiziaria, affidando le controversie non ai giudici, bensì ad arbitri. Questi ultimi potranno addirittura giudicare "secondo equità", che significa: secondo il loro buon senso, senza applicare le norme di legge e dei contratti collettivi. Questo vuol dire privare il lavoratore di garanzie certe e universali quali quelle date dai contratti nazionali e dalle leggi, minando anche la stessa la tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Ma vi è di più: anche se un lavoratore dovesse riuscire ad andare davanti ad un giudice, quest'ultimo non potrà sindacare le scelte del datore di lavoro e dovrà tener conto dei concetti di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento che saranno dettati non più dalla legge e dalle norme costituzionali, bensì dalla contrattazione collettiva (anche separata) e, ancor peggio, dal contratto di lavoro
individuale stipulato all'atto dell'assunzione, qualora certificato da apposite commissioni (art. 30). E' evidente che in quest'ultimo caso, data la disparità contrattuale tra datore e lavoratore, il contratto certificato potrà benissimo sanzionare con il licenziamento anche una minima mancanza del lavoratore.
Vengono in questo modo letteralmente capovolti i fondamenti stessi del diritto del lavoro, nato per tutelare il contraente debole nel rapporto di lavoro.
Il disegno di legge contiene, inoltre, una ridefinizione dei termini per l'impugnazione dei licenziamenti, dei contratti di collaborazione, dei contratti a termine e dei trasferimenti che renderà assai difficile (se non impossibile) al lavoratore la tutela giurisdizionale dei propri diritti (art. 32).
Se a tutto ciò si aggiunge che, dopo la legge n. 69/2009, sarà possibile condannare il lavoratore alle spese di giudizio quando vorrà ricorrere al tribunale per fendere un suo diritto, appare ancor più urgente e necessaria una presa di posizione netta e precisa di fronte a questa serie di provvedimenti che minano alla radice l'ispirazione costituzionale del nostro diritto del lavoro. In questa lotta la CGIL sarà sempre in prima fila.

ROMA – Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non ha firmato il ddl del governo sul lavoro e ha rimandato il testo alle Camere. Ponendo forti dubbi sulla norma che prevede l’estensione dell’arbitrato nei rapporti di lavoro. Le perplessità riguardano, inoltre, il modo con cui il Parlamento ha legiferato su una materia complessa quale quella del lavoro. “Già altre volte – aggiunge il capo dello Stato – ho sottolineato gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e sulla comprensibilità delle disposizioni e quindi sulla certezza del diritto, sullo svolgimento del procedimento legislativo per l’impossibilità di coinvolgere tutte le commissioni competenti”. Serie perplessità sono state sollevate anche “per una così ampia delegificazione”.
“Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni, gli articoli 31 e 20, che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale. Ha perciò ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento da parte delle Camere, affinché gli apprezzabili intenti riformatori che traspaiono dal provvedimento possano realizzarsi nel quadro di precise garanzie e di un più chiaro e definito equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale” si legge nella nota del Quirinale. Che, per la prima volta, dal momento dell’elezione di Napolitano, rinvia una legge alle Camere. Cauta la reazione del governo. “Terremo conto dei rilievi del capo dello Stato – dice il ministro del Welfare
Maurizio Sacconi – proporremmo alcune modifiche che mantengano in ogni caso l’istituto che lo stesso presidente della Repubblica ha apprezzato”. In ogni caso, il titolare del dicastero auspica “un sollecito esame parlamentare” sui tre punti indicati dal capo dello Stato.
Le critiche del Colle. I rilievi del Colle si appuntano su una delle norme del ddl Lavoro. Quella che riguarda la nuova procedura di conciliazione e arbitrato che di fatto incide su quanto previsto dall’articolo 18 in materia di licenziamento. In particolare l’articolo indicato nel comunicato del Quirinale prevede che già nel contratto di assunzione, in deroga dai contratti collettivi, si possa stabilire che in caso di contrasto le parti si affidino a un arbitrato. L’articolo 31 modifica profondamente le disposizioni sul tentativo di conciliazione. Per Napolitano “occorre verificare che le disposizioni siano pienamente coerenti con la volontarietà dell’arbitrato e la necessità di assicurare un’adeguata tutela del contraente debole”. Ovvero del lavoratore. Un altro articolo sul quale il Quirinale muove rilievi è il 20, che esclude dalla delega del 1955 sulla sicurezza del lavoro il personale a bordo dei navigli di Stato: una interpretativa che bloccherebbe l’inchiesta della procura di Torino su 142 uomini della Marina Militare morti per esposizione all’amianto e un processo a Padova per la morte, per lo stesso motivo, di altri due militari. Infine il capo dello Stato chiede una riflessione “opportuna” sugli articoli 30, 32 e 50. Napolitano invita a una rilettura anche sulle competenze della magistratura sulle clausole dei contratti di lavoro, i contratti a tempo determinato e la tipizzazione delle clausole di licenziamento, l’entità del risarcimento per le cause di lavoro relative a collaborazioni coordinate e continuate.
Le reazioni. “Napolitano ha sempre mostrato una grande attenzione” alla eterogeneità delle norme e alle coperture finanziarie, è nel suo potere rimandare alle Camere, non ho nulla da obiettare” dice il ministro dell’Interno, Roberto Maroni. Soddisfazione è stata espressa dal Pd (“Speriamo che la maggioranza non sprechi questa occasione offertale dal presidente della Repubblica”, hanno detto i deputati della commissione lavoro di Montecitorio, Marianna Madia e Ivano Miglioli) e dalla Cgil, fortemente critica verso il provvedimento. “E’ una decisione – dice il segretario Guglielmo Epifani – che conferma le considerazioni della Cgil sugli aspetti critici del provvedimento. E’ di tutta evidenza l’intempestività di una dichiarazione comune su una legge nemmeno ancora promulgata né pubblicata sulla Gazzetta ufficiale”. “Finalmente il presidente della Repubblica batte un colpo e rimanda alle Camere la legge che voleva modificare, anzi svuotare lo Statuto dei lavoratori. Ne siamo contenti perché l’Italia dei valori è stato l’unico partito che, a suo tempo, si era permesso di pregare il presidente della Repubblica di non firmare il provvedimento ma di rinviarlo alle Camere” afferma il leader di Idv, Antonio Di Pietro. Per la Cisl, invece l’arbitrato resta uno strumento “utile”, mentre il segretario generale della Uil Luigi Angeletti si augura “che il rinvio alle Camere sia l’occasione utile per rendere coerente il provvedimento legislativo con l’avviso comune realizzato dalle parti”. Sulla stessa lunghezza d’onda Nazzareno Mollicone, segretario confederale dell’Ugl. Pienamente soddisfatti della scelta di Napolitano si dicono i vertici di Rdb (Rappresentanze di base) e Sdl (Sindacato dei lavoratori).

Il disegno di legge n. 1167-B, agli articoli 30, 31 e 32, introduce delle modifiche che mirano a svuotare di significato le tutele dei lavoratori: il risultato sarà quello di lasciare il lavoratore ancora più solo nella "libera" dinamica dei rapporti di forza con il datore di lavoro, al quale viene attribuita mano libera rispetto a leggi e contratti collettivi.
La norma "manifesto" è il comma 9 dell'art. 31, dove si prevede la possibilità di privare il lavoratore della tutela giudiziaria, affidando le controversie non ai giudici, bensì ad arbitri. Questi ultimi potranno addirittura giudicare "secondo equità", che significa: secondo il loro buon senso, senza applicare le norme di legge e dei contratti collettivi. Questo vuol dire privare il lavoratore di garanzie certe e universali quali quelle date dai contratti nazionali e dalle leggi, minando anche la stessa la tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Ma vi è di più: anche se un lavoratore dovesse riuscire ad andare davanti ad un giudice, quest'ultimo non potrà sindacare le scelte del datore di lavoro e dovrà tener conto dei concetti di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento che saranno dettati non più dalla legge e dalle norme costituzionali, bensì dalla contrattazione collettiva (anche separata) e, ancor peggio, dal contratto di lavoro
individuale stipulato all'atto dell'assunzione, qualora certificato da apposite commissioni (art. 30). E' evidente che in quest'ultimo caso, data la disparità contrattuale tra datore e lavoratore, il contratto certificato potrà benissimo sanzionare con il licenziamento anche una minima mancanza del lavoratore.
Vengono in questo modo letteralmente capovolti i fondamenti stessi del diritto del lavoro, nato per tutelare il contraente debole nel rapporto di lavoro.
Il disegno di legge contiene, inoltre, una ridefinizione dei termini per l'impugnazione dei licenziamenti, dei contratti di collaborazione, dei contratti a termine e dei trasferimenti che renderà assai difficile (se non impossibile) al lavoratore la tutela giurisdizionale dei propri diritti (art. 32).
Se a tutto ciò si aggiunge che, dopo la legge n. 69/2009, sarà possibile condannare il lavoratore alle spese di giudizio quando vorrà ricorrere al tribunale per fendere un suo diritto, appare ancor più urgente e necessaria una presa di posizione netta e precisa di fronte a questa serie di provvedimenti che minano alla radice l'ispirazione costituzionale del nostro diritto del lavoro. In questa lotta la CGIL sarà sempre in prima fila.