In data 4 novembre 2010 è stata approvata la legge n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), che è entrata in vigore il successivo 24 novembre.
L’art. 32, modificando l’art. 6 della l. n. 604 del 15 luglio 1966, prevede che il licenziamento debba essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione e che a detta impugnazione debba seguire, nei successivi 270 giorni, l’azione giudiziaria, pena la decadenza (cioè l’impossibilità di proporre la causa).
Lo stesso art. 32 n. 4 lett. c) prevede che le disposizioni sopra dette si applichino anche alle cessioni di ramo d’azienda, con riferimento alla data della cessione.
E’ in corso un dibattito con riferimento alle cessioni che sono state effettuate prima che entrasse in vigore la nuova normativa e parte della dottrina ritiene che anche queste debbono essere impugnate (pena la decadenza), ma i 60 giorni decorrono non dalla data della cessione (perché precedente alla legge), ma dall’entrata in vigore della legge.
In pratica, l’impugnazione deve essere fatta entro il 23 gennaio 2011.
E’, pertanto, opportuno che, al fine di evitare detta eccezione (sulla cui fondatezza o meno non ci sono ancora pronunce da parte dei tribunali), i lavoratori che ritengono di impugnare la cessione del loro contratto di lavoro inviino tempestivamente una lettera raccomandata alle due aziende, contestando la legittimità della cessione del c.d. “ramo”.
Per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione davanti la Direzione Provinciale del Lavoro (che si poneva quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria ed era, pertanto, obbligatorio) dal 23 novembre u.s. è divenuto facoltativo, ma coloro che decidessero di attivarlo, in caso di esito negativo avranno a disposizione solo 60 giorni (e non più 270) per presentare il ricorso in Tribunale. Come potrà verificare leggendo il testo della legge (soprattutto l’art. 32) si tratta di norme molto restrittive.