08 dicembre 2010

Mobbing genitoriale equiparato a Mobbing lavoro

Nonostante spesso si faccia riferimento, con il termine mobbing, a vessazioni poste in essere sul posto di lavoro, possiamo allargare tale concetto anche al contesto familiare. Si concordo, infatti, con la cerchia degli studiosi che, partendo dal significato etimologico del temine, ne ravvedono somiglianze tra ciò che accade nel posto di lavoro come azione mobbizzante e ciò che accade nell’ambiente familiare nei casi di separazione.
Come sappiamo il mobbing consiste in un “rendere la vita impossibile all’altro” e pertanto, una tale situazione non infrequentemente si riscontra nei casi di separazione e divorzio.
Secondo G. Giordano, il mobbing genitoriale “consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e/o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione e il discreto familiari, sociali, legali, l’esercizio della propria genitorialità, svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata”.
Tra le categorie che servono per discriminare il mobbing familiare due appartengono all’estrinsecazione della propria genitorialità:
Mobbizzazione della relazione genitore-figlio;
Mobizzazione dell’esprimersi sociale e legale della genitorialità;
Le azioni poste in essere sono quindi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, esclusione dai processi decisionali che riguardano il minore (tipo scuola, visite mediche etc.,) minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale, mettere in giro voci diffamatorie sul conto del genitore mobbizzato, farlo oggetto di denunce e aggressioni legali varie etc..

Una sentenza in tema di mobbing genitoriale è quella della Corte di Appello di Torino del 21 febbraio 2001, nella quale si legge “I comportamenti dello S. (il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni – fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing – con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”, la Corte conclude che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e fedeltà”.