Care compagne, cari compagni,
sono state emanate due circolari applicative delle modifiche introdotte dal “collegato lavoro” in materia di permessi della legge n. 104. La prima, che interessa i dipendenti del settore privato, è la n. 155 dell'Inps, la seconda, che interessa invece i dipendenti del settore pubblico, è la n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Con questa nota, che segue la precedente n. 161/2010, le illustriamo e ricordiamo che le modifiche ed integrazioni della legge n. 104 sono contenute nell'articolo 24 della legge n. 183/2010, in vigore dal 24 novembre u.s.
Le due circolari - frutto di un gruppo di lavoro formato dal Ministero del lavoro, dall'Inps, e dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica - forniscono disposizioni che permettono ai dipendenti del settore pubblico e a quelli del settore privato, di avere un'interpretazione comune in materia di permessi per l'assistenza.
Ricordiamo, a questo proposito, che la legge 183/2010 prevede il diritto alla contribuzione figurativa per tutti i lavoratori (pubblici e privati) che fruiscono dei permessi dell'articolo 33 della legge n. 104.
Le indicazioni comuni al settore privato ed al settore pubblico
1. Permessi per assistere un familiare con grave handicap
Il lavoratore che assiste può essere il coniuge (ora indicato espressamente dalla norma), o parente o affine entro il 2° grado della persona con handicap in situazione di gravità.
I parenti o affini entro il 3° grado hanno diritto ai permessi solo se i genitori o il coniuge del disabile sono deceduti, mancanti, ultra-sessantacinquenni, o affetti da patologie invalidanti. Va notato che la possibilità di passare dal 2° grado al 3° grado di parentela o affinità si verifica quando anche uno solo dei soggetti indicati (il coniuge o il genitore) si trova in una delle situazioni descritte (mancante, deceduto, ultra-sessantacinquenne, ecc.).