21 dicembre 2010

Cgil: Orientamenti urgenti su L. 183 (collegato lavoro)

1) Impugnazione dei contratti scaduti ante 24 novembre 2010 entro il 23 gennaio 2011: opinione giuridicamente condivisa risulta quella secondo cui, dalla lettura della norma (art. 32, comma 4, lett. b), il termine del 23 gennaio 2011 riguarda solo quei contratti a tempo determinato, intesi in senso lato, che fanno riferimento al d.lgs. n.368/2001 o a norme ad esso antecedenti e che siano scaduti prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010, ovvero prima del 24 novembre 2010. In linea di massima si può sostenere che tra tali contratti possono essere ricompresi i contratti a termine, i contratti d’inserimento, i contratti di formazione lavoro e le somministrazioni.

Per quanto riguarda, invece, tutte le altre ipotesi di “precariato”, a partire dai co.co.co. per finire, all’estremo, alle associazioni in partecipazione o alle cd. partite i.v.a., è emersa la necessità, in presenza di lavoratori che si presentino presso i nostri uffici, di impugnare anche tali tipologie contrattuali entro il 23 gennaio 2011. Operando in questo modo si potrebbe, in seguito, operare una “scrematura” delle situazioni veramente meritevoli di tutela giudiziaria (infatti, successivamente all’impugnazione, si avrebbero 270 giorni per poter esaminare i casi singolarmente). Altra questione emersa è quella riguardante i termini di decadenza per contratti scaduti al 24 novembre ma che siano già stati oggetto di impugnazione: in generale potrebbe sostenersi che il termine, per questi ultimi, andrebbe a scadere il 21 agosto 2011 (270 giorni dal 24 novembre), tuttavia, in via cautelativa, sarebbe meglio impugnare nuovamente quegli stessi contratti entro il 23 gennaio a scanso di equivoci, in via cautelativa.


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